Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23787 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
NOME
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7397/27/2017, depositata in data 6/09/2017, notificata in data 29/09/2017;
udita la relazione della causa nella adunanza camerale del 12/07/2024 tenuta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28495/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha rigettato, per quanto in questo grado rileva, l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro una intimazione di pagamento, in relazione alla presupposta cartella n. NUMERO_CARTA, per l’avvenuta prescrizione del credito Irpef dell’anno 2003. In particolare i giudici dell’appello ritenevano che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse provato la valida notificazione della cartella di pagamento, avvenuta ai sensi degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 140 cod. proc. civ., ma senza che fosse data la prova della ricezione della raccomandata informativa o comunque del suo mancato ritiro per compiuta giacenza.
Contro tale decisione propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, in base ad unico motivo.
La contribuente, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 28/11/2017 al difensore costituito NOME COGNOME, non svolge attività difensiva.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 12/07/2024.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell ‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 in combinato disposto con l’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 140 cod. proc. civ., censurando la decisione laddove i giudici hanno ritenuto invalida la notificazione per mancata prova della ricezione della raccomandata informativa in forza di sentenza della Corte Costituzionale intervenuta successivamente alla notifica in questione (in data 5/02/2009).
2. Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha infatti costantemente affermato che, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 2621/2022; Cass. n. 9782/2018; Cass. n. 25079/2014).
Peraltro questa Corte ha anche avuto modo di precisare che nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice (il che è nel caso di specie, ove con la intimazione è stata impugnata anche la prodromica cartella, che si assume non notificata validamente con la conseguente prescrizione della pretesa tributaria), il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto.
In applicazione di tale principio, la RAGIONE_SOCIALE. ha ritenuto l’invalidità della notificazione della cartella esattoriale eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALE
formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ., come prescritto dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012 (Cass. n. 10900/2024; Cass. n. 2552/2024; Cass. n. 4163/2021; Cass. n. 33610/2019; Cass. n. 10519/2019; Cass. n. 10528/2017).
La decisione della RAGIONE_SOCIALE è conforme a tale orientamento e pertanto non merita censura.
3. Il ricorso va quindi respinto.
Non vi è a provvedere sulle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva dell’intimata .
Poiché risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. n. 30/05/2002, n. 115, art. 13, comma 1quater (Cass. n. 1778/2016).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.