Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26309 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18880/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE GIUSTIZIA TRIB. II GRADO. DEL LAZIO n. 3864/02/23 depositata il 26/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3864/02/23 del 26/06/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 10429/24/21 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso un’intimazione di pagamento per IRES e IVA relativa all’anno d’imposta 2008.
1.1. La CGT2 accoglieva l’appello di Sace evidenziando che la cartella di pagamento, atto prodromico all’avviso di intimazione, sarebbe stata notificata a mezzo messo notificatore al portiere dello stabile in cui ha sede la società, senza che vi sia prova che sia stata inviata la relativa raccomandata informativa, con conseguente nullità della notificazione dell ‘atto riscossivo e dell’avviso di intimazione .
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
COGNOME resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
Non si costituiva, invece, in giudizio l’Agenzia delle entrate -Riscossione, rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 145 cod. proc. civ., per non avere la CGT2 rilevato che la notifica della cartella di pagamento sarebbe stata eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, e dunque non sarebbe necessaria, per la sua validità, la spedizione della raccomandata informativa (comunque egualmente inoltrata dall’agente postale ).
1.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
1.2. Va prima di tutto evidenziato che, dalla relata di notificazione prodotta, si evince che la notificazione della cartella di pagamento è avvenuta a mezzo messo notificatore in data 05/06/2012, sicché sono del tutto ultronei i riferimenti che fa la ricorrente alla notificazione a mezzo posta e alla relativa disciplina. Ne consegue che per la validità della notifica è necessario l’inoltro della raccomandata informativa, sebbene senza avviso di ricevimento (Cass. n. 2377 del 27/01/2022).
1.3. Per il resto, il giudice di appello, esaminata la relata di notificazione della cartella, ha affermato che «non è stato dimostrato che, alla consegna al portiere dello stabile del plico sigillato, abbia fatto seguito l’ulteriore adempimento della spedizione della raccomandata secondo le specificazioni introdotte dall’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600».
1.4. Tuttavia, la CGT2 non ha spiegato le ragioni per le quali l’attestazione di spedizione della raccomandata informativa effettuata dal messo notificatore sulla relata di notificazione e il timbro meccanografico apposto sul retro della relata di notificazione, con l’indicazione del numero di raccomandata spedita a RAGIONE_SOCIALE e del nominativo del destinatario siano insufficienti ai fini della prova, anche indiziaria, dell’inoltro di detta raccomandata informativa, posto che per la stessa non è previst o l’avviso di ricevimento.
1.5. Entro i limiti sopra indicati il motivo di ricorso va accolto.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento
Così deciso in Roma, il 13/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME