Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29048 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29048 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20789/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE);
CARTELLA DI PAGAMENTO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 1461/8/2018, depositata in data 4/4/2018;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Fatti di causa
NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ) propose ricorso avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA recante somme dovute a titolo di Irpef, addizionali e sanzioni relative all’anno 2010, notificata da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘l’agente della riscossione’ ) a mezzo pec in data 28/6/2016.
Nel contraddittorio con l’agente della riscossione e con l’RAGIONE_SOCIALE, la C.T.P. di Palermo dichiarò inammissibile il ricorso in quanto l’istanza di rateazione presentata dal contribuente prima della proposizione del ricorso avrebbe comportato l’acquiescenza rispetto ai vizi della cartella.
Su appello del contribuente , nel contraddittorio con l’agente della riscossione e l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE.T.R. territoriale , in riforma dell’appello, accolse -con la sentenza richiamata in epigrafe – il ricorso per difetto di sottoscrizione digitale della cartella di pagamento.
Avverso la sentenza d’appello, l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, con il quale ha aderito alle richieste del ricorrente agente della riscossione.
Il contribuente è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
Seguendo il criterio -ormai univocamente recepito dalla giurisprudenza di questa Corte – della ragione più liquida, è opportuno esaminare per primi il secondo e il quinto motivo, in quanto il loro
accoglimento sarebbe in grado di determinare l’assorbimento degli altri.
1.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 e dell’art. 1, lett. q), del d.lgs. n. 82 del 2005, applicabili ratione temporis , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la C.T.R. territoriale considerato che il contribuente non ha mai effettuato un espresso disconoscimento della conformità della copia trasmessa rispetto all’originale cartaceo’ , l’agente della riscossione, richiamando il testo vigente ratione temporis dell’art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, censura la sentenza impugnata per aver annullato la cartella di pagamento nonostante che il contribuente non avesse mai, nel corso del processo, disconosciuto la conformità della copia digitalizzata della cartella di pagamento all’originale cartaceo .
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, nell’esaminare i vizi relativi al procedimento di notificazione di atti tramite EMAIL ha, ormai da tempo, scelto di aderire ad un’interpretazione sostanzialistica orientata a ridurre l’incidenza sul processo RAGIONE_SOCIALE difformità degli atti compiuti rispetto agli astratti schemi legali, se queste difformità non abbiano arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa del soggetto interessato a contestarli.
Orbene, alla stregua di questa impostazione, si è da ultimo ritenuto che la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante EMAIL è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30922 del 3/12/2024).
Ne consegue che la notificazione della cartella di pagamento tramite pec dà, comunque, la garanzia della provenienza del documento dal soggetto inviante (agente della riscossione), documento informatico che, in assenza di formale disconoscimento della conformità di esso all’originale formato analogicamente nel rispetto della normativa tecnica (art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, vigente ratione temporis ), ha la stessa efficacia probatoria dell’originale analogico.
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., atteso che la notifica della cartella di pagamento ha raggiunto comunque il suo scopo ‘ , l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver applicato alla notifica a mezzo pec della cartella di pagamento la sanatoria per il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo di cui all’art. 156 c.p.c.
2.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 6417 del 5/03/2019; v. anche, di recente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 677 del 10/01/2025).
Ne consegue che, nel caso di specie, la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente ha comunque prodotto la sanatoria dei vizi della notificazione della cartella di pagamento in un formato astrattamente non conforme a quello previsto dalla legge.
Il primo motivo (relativo all’omessa pronuncia sulla dedotta violazione del divieto del ius novorum in appello da parte del contribuente), il terzo motivo (relativo alla denunciata violazione di legge da parte del giudice di appello per non aver affermato l’equivalenza RAGIONE_SOCIALE estensioni pdf e p7m del file contenente la cartella di pagamento ) e il quarto motivo (relativo all’omessa pronuncia sul la sanatoria per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo dei vizi della notificazione della cartella di pagamento) sono assorbiti per effetto del l’accoglimento del secondo e del quinto motivo di ricorso.
In definitiva, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla CGT-2 della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che ai atterrà ai principi di diritto prima richiamati avuto riguardo alle censure ritenute fondate.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e il quinto motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME