Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31946 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31946 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16106/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. M. NOME COGNOME in forza di procura a margine della memoria di costituzione per sostituzione di difensore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta a difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 204/38/2013 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, pronunciata in data 7 ottobre 2013 e pubblicata in data 20 dicembre 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ricevuta in data 27 gennaio 2010 la cartella di pagamento n. 11020100001581938 relativa all’anno di imposta 2004 per Ires, Irap e Iva, proponeva ricorso per l’annullamento del ruolo n. 2010/39 formato dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale di Rivoli, a seguito di decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino reiettiva della impugnazione contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
La Commissione tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello del la società contribuente, condannandola al pagamento delle spese di lite, ritenendo infondati tutti i motivi di appello attinenti alla notifica del ruolo e della cartella, alla omessa indicazione nella cartella dell’autorità cu i proporre il ricorso giurisdizionale e del responsabile del procedimento, all’asserita violazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973 e all’assenza di sottoscrizione del ruolo.
Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente, affidandosi a sette motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
In corso di causa si sono costituiti, in luogo dell’avv. NOME COGNOME nuovi procuratori per la società.
La causa , a seguito di rinvio ai sensi dell’art. 1 della legge n.197 del 2022 e di successiva istanza di fissazione proveniente dalla difesa
erariale, sull’assunto della mancata presentazione di domanda di definizione agevolata, è stata fissata per l’adunanza camerale del 14 novembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, primo comma, primo e secondo periodo, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 21 , comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione alla notificazione mediante raccomandata effettuata da personale di Poste Italiane.
Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, primo comma, primo e secondo periodo, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 21 , comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione alla carenza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha notificato l’iscrizione a ruolo.
Col terzo motivo deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 148 cod. proc. civ., sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, nn. 3 e n. 5 cod. proc. civ ., in relazione alla inesistenza della notifica per mancanza di sottoscrizione sulla relata non potendosi dare rilievo all’avviso di ricevimento.
Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26, primo comma, d.P .R. n. 602 del 1973, dell’art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 890 del 1982, dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione alla inesistenza della notifica per mancanza di sottoscrizione, registro cronologico e sigillo dell’ente sulla relata.
Col quinto motivo deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 12, primo e quarto comma, d.P.R. n. 602 del 1973, violazione delle norme in tema di diritto amministrativo, violazione e mancata applicazi one dell’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, violazione e mancata applicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 3, comma 129, l. n. 662 del 1996, sotto il profilo dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamentando l’errata decisione relativa all’ assenza di prova della sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’ufficio e all ‘ assenza di prova della delega da parte di questi, deducendo che non spetti al contribuente dare la prova dell’assenza di firma o di poteri del sottoscrittore.
Con il sesto motivo deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 12, quarto comma, d.P. R. n. 602 del 1973, dell’art. 2, comma 1, D.M. 3/09/1999, n. 321, del l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 19 e de l l’art. 53 del d .lgs. n. 300 del 1999, dell’art. 2697 cod. civ., sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., in relazione alla carenza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore del ruolo.
Col settimo motivo deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 15 d. P.R. n. 602 del 1973, sotto il profilo dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., deducendo di aver proposto ricorso per cassazione contro la sentenza reiettiva della sua impugnazione contro il presupposto avviso di accertamento.
1.1. Occorre premettere che all’istanza di sospensione presentata dalla ricorrente non ha poi fatto seguito il deposito di alcuna domanda di definizione agevolata.
I primi quattro motivi vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti tutti alla notifica della cartella, avvenuta, secondo quanto
verificato dalla C.T.R., mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dolendosi la società della inutilizzabilità di tale facoltà e delle modalità della notifica.
Sul punto è sufficiente richiamare alcuni fermi orientamenti di questa Corte.
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. n. 29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass. n. 1304/2017; Cass. n. 23511/2016; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 11708/2011).
Occorre appena evidenziare che questa Corte (Cass. n. 17248/2017 e di recente Cass. n. 35822/2023) ha ritenuto, in linea di continuità con quanto in passato affermat o nella vigenza dell’originario primo comma dell’art. 26 citato, che la notificazione diretta , anche
dopo la riforma della riscossione coattiva, continua ad essere una facoltà del concessionario, poi divenuto agente, della riscossione; inoltre, che Corte Cost. n. 175 del 2018 ha ritenuto non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, in riferimento essenzialmente all’art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui facoltizza l’agente della riscossio ne alla notifica diretta delle cartelle esattoriali.
3. Il quinto e il sesto motivo sono relativi alla sottoscrizione del ruolo, censurando la società ricorrente la decisione della C.T.R. ed evidenziando, sotto due profili, sia il difetto di sottoscrizione che la mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore e comunque, in ordine ad entrambe le questioni, il difetto della relativa prova.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati
Parte ricorrente non considera, infatti, che, secondo il costante insegnamento di questa Corte – cui ancora una volta si intende dare continuità in questa sede – il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale ultima neppure è prescritta la sottoscrizione del titolare dell’ufficio (cfr. ex multis Cass. n. 26053/2015, Cass. n. 6199/2015 e Cass. n. 6610/2013), costituendo ius receptum il principio per cui la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (cfr. Cass. n. 19761/2016, in motivazione. In senso conforme cfr. anche Cass. n. 4555/2015, Cass. n. 25773/2014, Cass. n. 1425/2013, Cass. n. 11458/2012, Cass. n. 13461/2012, Cass. n. 6616/2011, Cass. n.
4283/2010, Cass. n. 4757/2009, Cass. n. 14894/2008, Cass. n. 4923/2007, Cass. n. 9779/2003, Cass. n. 2390/00, nonchè Corte Cost. n. 117 del 2000).
A quanto detto deve inoltre aggiungersi (sulla scia di Cass. n. 19761/2016) che il d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi di mancata sottoscrizione del ruolo; sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova dell’insussistenza del potere e/o della provenienza a carico del contribuente (Cass. n. 24322/2014): il quale ultimo, peraltro, non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti (Cass. n. 6616/2011), tenuto conto anche della natura vincolata degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con conseguente applicazione, nei loro confronti, del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della l. n. 241 del 1990, art. 21octies, che impedisce l’annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cass. n. 27561/2018; Cass. n. 19495/2021; Cass. n. 29242/2022).
Tale principio corrisponde ad un pacifico insegnamento del diritto vivente, autorevolmente confermato tra l’altro da Corte cost. n. 117/2000, che, attinta proprio sullo specifico rilievo della legittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1 973, nella parte in cui non prevedeva che la cartella di pagamento fosse provvista di sottoscrizione autografa ha avuto modo di chiarire che «l’autografia
della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’Autorità da cui l’atto pr oviene».
Il settimo motivo, con cui la ricorrente si duole della illegittimità della cartella emessa in pendenza di giudizio sull’avviso di accertamento da essa presupposto, è infondato.
L’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis , prevede che Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale;
cbis ) per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l’intero importo indicato nell’atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto .
Ancora l’art. 19, primo comma, d.lgs. n. 472 del 1997 prevede che In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate
dall’articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario .
Questa Corte, infatti, ha evidenziato che a seguito di tale ultima previsione il citato art. 68 sia divenuto la regola generale in tema di riscossione frazionata nella fase relativa alla pendenza del processo tributario (Cass. n. 22997/2010; Cass. n. 12791/2011).
L’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 a sua volta prevede che Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati .
Questa Corte in numerose occasioni (da ultima Cass. n. 9064/2021) ha precisato che l’art. 15, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario.
Cass. n. 23784/2017 ha utilmente precisato che a seguito della notifica di avviso di accertamento, il contribuente è tenuto a pagare: un terzo di imposte ed interessi, ex art. 15, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, dettato specificamente per le imposte sul reddito, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, essendo la riscossione provvisoria delle sanzioni possibile solo dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso; i due terzi di imposte (di qualsiasi natura siano) e interessi, dopo la sentenza di rigetto della Commissione tributaria provinciale, o quanto da questa stabilito, a norma dell’art. 68, primo comma, lett. a) e b), del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché i due terzi delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato ex art. 19, primo
comma, d.lgs. n. 472 del 1997; il residuo terzo di imposte, interessi e sanzioni dopo la sentenza di rigetto della Commissione tributaria regionale, o quanto da questa stabilito.
Nel caso di specie la C.T.R. ha correttamente applicato tali regole ed evidenziatone (con accertamento in fatto non censurato) il rispetto, essendo prevista l ‘escussione del tributo per i due terzi a seguito della decisione dei primi giudici sull’avviso di accertamento oggetto della cartella impugnata (sul punto dovendosi evidenziare che il ricorso evidenziato dalla parte contro la sentenza n. 31/2012 della CTR relativa all’avviso di accertamento è stato rigettato con ordinanza di questa Corte n. 4585/2017).
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2024.