Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21100 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25436/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA-SEZ.DIST. SALERNO n. 6408/2017 depositata il 11/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre con due motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe che, ritenendo non fondata l’eccezione di nullità della notifica dell’atto presupposto, ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente
avverso un’intimazione di pagamento notificata a seguito di cartella di pagamento non impugnata.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione proposta da RAGIONE_SOCIALE, di nullità della notifica del ricorso per cassazione perché eseguita presso il difensore costituito dell’ormai cessata RAGIONE_SOCIALE, in luogo della sede dell’RAGIONE_SOCIALE, succeduta ex lege alla prima dal 1° luglio 2017.
1.1. Va a tale riguardo ribadito che, «In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore ex lege dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito a quest’ultimo prima dell’istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, poiché la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè l’RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’RAGIONE_SOCIALE stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata» (Cass. SU, n. 4846 del 23/02/2021).
Nel caso di specie la costituzione spontanea dell’RAGIONE_SOCIALE, che ha preso posizione in merito alle censure sollevate dal ricorrente, integra sanatoria della nullità.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1. n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 26, co. 3 (ora quarto) e 5 D.P.R. n. 602/1973, da interpretarsi in combinato disposto con l’art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e art. 2697 c.c., nonché degli artt. 3 e 24, Cost.»
Lamenta il ricorrente che erroneamente la CTR abbia ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento in esame, pur non avendo l’Agente della riscossione offerto prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, la «Violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/92, degli artt. 112 e 132, n. 4 c.p.c. e art. 111 sesto comma Cost, c.p.c.., nullità della sentenza per omessa motivazione».
Il primo motivo di ricorso è fondato.
4.1. È pacifico nel caso di specie che la notifica della cartella di pagamento sia stata effettuata ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del DPR n. 602 del 1973 e 140 cod. proc. civ., stante l’irreperibilità relativa del destinatario, non rinvenuta all’indirizzo indicato nell’atto, con conseguente deposito dello stesso nella casa comunale, affissione dell’avviso di avvenuto deposito alla porta di abitazione del contribuente.
4.2. Ciò posto, la controricorrente sostiene che nella specie la regolarità della notificazione discenderebbe dall’applicazione del disposto di cui all’art. 26, comma 4, del DPR n. 602 del 1973, secondo cui, nei casi previsti dall’art. 140 cod. proc. civ., di irreperibilità relativa del destinatario dell’atto, la notificazione dalla cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art.
60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.
4.3. Al riguardo precisa la controricorrente che non sarebbe applicabile nella specie la predetta disposizione nella versione risultante a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. n. 258 del 22 novembre 2012, in base alla quale il ricorso alla procedura di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 è consentito soltanto nei casi di irreperibilità assoluta del destinatario dell’atto, stante l’anteriorità della notifica rispetto alla pronuncia della Corte.
4.4. La tesi è manifestamente infondata alla stregua del principio giurisprudenziale affermato da questa Corte secondo cui, in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di «irreperibilità relativa» del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 28/01/2022, n. 2621; Cass. 19/4/2018, n. 9782, Cass. 26/11/2014, n. 25079).
4.5. Peraltro, questa Corte ha anche avuto modo di precisare che nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub iudice (il che è nel caso di specie, ove con la comunicazione della iscrizione ipotecaria è stata impugnata anche la prodromica cartella, che si assume non
notificata validamente), il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va operata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto (Cass. 18/12/2019, n. 33610, che riprende sul punto Cass. 28/04/2017, n. 10528; Cass. 20/11/2017, n. 27485).
4.6. Ha quindi errato la CTR nel ritenere che nel procedimento notificatorio ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. «l’atto di perfezionamento della contestata notifica della cartella esattoriale, trattandosi di notifica ex art 140 c.p.c. e 60 DPR 600/1973, va individuata con il deposito della relativa raccomandata e del plico presso il Comune».
5. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base della sentenza.
Va ancora rammentato che ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile
in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.’ (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
5.1. Tali anomalie non sono ravvisabili nella motivazione della sentenza in esame, che offre un pur stringato resoconto della ratio decidendi seguita dal Collegio di appello.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate.
Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna parte resistente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in € 1.350,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, anticipazioni per € 200,00, accessori per IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 23/05/2024.