Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16407 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11685/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa
-ricorrente principale- contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME
-controricorrente/ricorrente in via incidentale- nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’UMBRIA n. 108/02/2017 depositata il 9 marzo 2017
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 4 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME un avviso di intimazione di pagamento della somma di 25.788 euro da lui dovuta a sèguito della revoca da parte della Direzione Provinciale di Perugia dell’RAGIONE_SOCIALE dell’agevolazione fiscale concessagli per l’acquisto della prima casa.
Il COGNOME impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella di pagamento presupposta.
L’adìta Commissione respingeva il ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, la quale, con sentenza n. 108/02/2017 del 9 marzo 2017, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, annullava l’impugnato avviso di intimazione.
Rilevava il giudice regionale: -che la prodromica cartella esattoriale era stata notificata al COGNOME «in base al rito degli irreperibili assoluti» ; – che, tuttavia, «il contribuente era non già irreperibile in senso assoluto, bensì solo momentaneamente assente dalla sua residenza anagrafica» ; – che, conseguentemente, la notificazione della cartella doveva essere effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; -che, non essendo stata spedita la raccomandata informativa prevista dalla citata norma, la notifica risultava, quindi, affetta da nullità e il vizio si era comunicato al successivo avviso di intimazione.
Contro questa sentenza, dichiaratamente notificata il 15 marzo 2017, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con il quale vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione da parte della CTR dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il COGNOME COGNOME resistito con controricorso, eccependo, in via
pregiudiziale, l’improcedibilità dell’avversa impugnazione, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c., e proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato sulla base dei seguenti due motivi: (1)omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., per non essere stata tenuta in debito conto dalla CTR la circostanza che nella relata di notifica della cartella di pagamento presupposta non si era dato atto RAGIONE_SOCIALE ricerche anagrafiche compiute dal messo notificatore a sèguito della constatata irreperibilità del destinatario; (2)violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione del credito erariale sollevata dal contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine previsto dal comma 1, terzo periodo, del predetto articolo sia la ricorrente che il controricorrente hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal controricorrente COGNOME.
1.1 Ai sensi dell’art. 369, commi 1 e 2, n. 2), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, insieme a copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.
1.2 Nel caso in esame, la stessa RAGIONE_SOCIALE ha attestato in ricorso (pag. 2) l’avvenuta notificazione, in data 15 marzo 2017, della sentenza qui impugnata; ciononostante, essa non ha provveduto a depositare, nel termine di cui sopra,
copia autentica della detta decisione con la relata di notifica.
1.3 Sennonchè, il ricorso è stato notificato il 5 maggio 2017, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 9 marzo 2017.
1.4 In un simile contesto, deve farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione va ritenuto procedibile ove la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, poichè il collegamento fra tale data e quella di notificazione del ricorso, emergente dalla relata apposta in calce ad esso, assicura comunque lo scopo al quale tende la prescrizione normativa, ovvero quello di consentire al giudice dell’impugnazione, fin dal momento del deposito dell’atto, di accertarne la tempestività rispetto al termine breve fissato dall’ art. 325, comma 2, del codice di rito (cfr. Cass. n. 28574/2023, Cass. n. 11649/2022, Cass. n. 15832/2021, Cass. n. 11386/2019).
Tanto premesso, con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere applicabile alla notificazione della cartella di pagamento per cui è causa, eseguita nell’anno 2008, la disciplina normativa dettata dagli artt. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo risultante dalla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzione n. 258/2012.
Il ricorso è infondato.
3.1 Con la menzionata sentenza n. 258/2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 26, comma 3 (corrispondente all’attuale comma 4), del D.P.R. n. 602 del 1973 «nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento ‘Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600’, anziché ‘Nei casi in cui nel comune
nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600’».
3.2 Il pronunciamento del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi si è fondato sul rilievo che, nell’ipotesi di irreperibilità cd. ‘relativa’ -ovvero nei casi di temporanea assenza del destinatario dalla casa di abitazione o dalla sede dell’ufficio o dal luogo di esercizio dell’industria o del commercio e di incapacità o rifiuto RAGIONE_SOCIALE persone abilitate alla ricezione-, erano previste modalità di notificazione diverse, a seconda che l’atto da notificare fosse un avviso di accertamento oppure una cartella di pagamento.
Nel primo caso, infatti, si applicavano le modalità stabilite dall’art. 140 c.p.c. (deposito di copia nella casa comunale, affissione di avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito), idonee a garantire l’effettiva conoscibilità dell’atto; nel secondo caso, invece, quelle contemplate dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale), improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella.
3.3 L’evidente diversità della disciplina normativa dettata con riferimento a una medesima situazione di fatto, consistente nella notificazione a soggetto relativamente irreperibile, appariva priva di ragionevolezza e contrastante con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost..
3.4 Orbene, nella fattispecie in disamina la destinataria della cartella di pagamento era risultata temporaneamente assente dalla sua casa di abitazione, sita in Perugia alla INDIRIZZO.
3.5 Essendosi, quindi, in presenza di una situazione di irreperibilità relativa, il messo notificatore avrebbe dovuto seguire la procedura
di cui all’art. 140 c.p.c., per il perfezionamento della quale era richiesto il compimento di tutti gli incombenti prescritti dalla norma, compreso l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale (cfr. Cass. n. 25079/2014, Cass. n. 9782/2018, Cass. n. 5522/2019, Cass. n. 14250/2020).
3.6 Non induce a diversa conclusione la circostanza che, all’epoca della notifica, non ancora fosse stata emessa la sentenza della Corte Costituzionale di cui si discetta.
3.7 Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono ‘sub iudice’ , il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicchè, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va effettuata avendo riguardo alla modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui esso è stato compiuto (cfr. Cass. n. 33610/2019, attinente a una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa; negli stessi termini, ex ceteris , Cass. n. 2621/2022).
3.8 Né in contrario può obiettarsi che, in mancanza di impugnazione della cartella entro il termine previsto dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, ci si troverebbe al cospetto di un rapporto ormai esaurito, rispetto al quale l’intervento correttivo della Corte Costituzionale non verrebbe in rilievo.
3.9 Deve, in proposito, rammentarsi che l’efficacia della sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di una norma incontra il solo limite costituito dai rapporti esauriti in modo definitivo e irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il loro consolidamento.
Conseguentemente, l’inoperatività della norma processuale
dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza nella Gazzetta Ufficiale, va riconosciuta con riferimento non solo agli atti posti in essere successivamente alla predetta sentenza, ma anche a quelli compiuti in precedenza, la cui validità ed efficacia siano ancora oggetto di sindacato giurisdizionale (Cass. n. 5039/2001, Cass. n. 9329/2010).
3.10 È stato, altresì, puntualizzato che «la notifica non è un rapporto giuridico a sè, rispetto al quale deve valutarsi l’avvenuto consolidamento, ma un atto strumentale all’instaurazione della controversia o al consolidamento dell’obbligo di pagamento in capo al contribuente per omessa impugnazione» , e che «l’accoglimento della tesi» sostenuta nel presente giudizio da RAGIONE_SOCIALE «vanificherebbe, di fatto, l’effetto retroattivo RAGIONE_SOCIALE sentenze di illegittimità costituzionale» , risultando, «quindi, contrario al dettato della legge e della Costituzione» (Cass. n. 618/2018, Cass. n. 10519/2019, Cass. n. 13106/2020, Cass. n. 35327/2022).
3.11 Chiarito ciò, va a questo punto notato che, in base alla ricostruzione fattuale della vicenda operata dalla CTR e non contestata dalla ricorrente, il messo notificatore non provvide a inviare al destinatario, temporaneamente assente dalla sua casa di abitazione, la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, secondo quanto prescritto dall’art. 140 c.p.c., applicabile al caso in esame.
3.12 A fronte RAGIONE_SOCIALE riferite emergenze processuali, rettamente il collegio di secondo grado ha ritenuto affetta da nullità la notificazione della cartella impugnata, sicchè non sussiste la dedotta violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto evocate nella rubrica del motivo.
Per quanto precede, l’esperito ricorso principale va, dunque, respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.
Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
5.1 Nulla va statuito in ordine alle suddette spese nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
Stante l’esito dell’impugnazione principale, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.200 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione