Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13331 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
Oggetto: notifica cartella presupposta
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28897/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore
-intimata –
AGENZIE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale in atti (con indirizzo PEC: EMAIL) con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale n. 491/02/16 depositata il 17/05/2016 non notificata;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell’adunanza 15/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
dell’Abruzzo camerale del
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava l’intimazione di pagamento notificatale emessa a seguito di cartella di pagamento in relazione all’iva dovuta per l’anno 1998, dolendosi RAGIONE_SOCIALE mancata notificazione dell’atto presupposto a quello impugnato;
-la CTP di Roma accoglieva il ricorso; appellava RAGIONE_SOCIALE;
-con la pronuncia qui gravata la CTR ha riformato la decisione di primo grado, in accoglimento dell’impugnazione del riscossore, ritenendo che la documentazione versata in atti comprovi la ritualità RAGIONE_SOCIALE operazioni tese al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE contribuente; tale notifica, quindi, in quanto regolare, ha anche impedito il maturare del termine prescrizionale RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata con la cartella e coltivata con l’intimazione oggetto del giudizio;
-ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a tre motivi di gravame e illustrato da memoria; resiste RAGIONE_SOCIALE – riscossione, succeduta ex lege ai precedenti Riscossori; RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata nel presente giudizio di Legittimità;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex artt. 24 e 111 Cost., art. 140 c.p.c. 26 e 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato erroneamente di ritenere viziata la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento presupposta all’intimazione qui impugnata in radicale difetto RAGIONE_SOCIALE ricevuta di ritorno RAGIONE_SOCIALE raccomandata a.r. n.
1165473744697 del 16 settembre 2004 inviata per comunicare l’intervenuto deposito del plico da parte del messo notificatore;
-il motivo è fondato;
-questa Corte ha chiarito (si veda in argomento Cass. Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018) che proprio in tema di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione;
-nel presente caso, quindi, poiché la CTR ha ritenuto validamente perfezionato il procedimento notificatorio, la stessa ha commesso l’errore di diritto denunciato in ricorso;
-alla luce RAGIONE_SOCIALE decisione che precede in ordine al primo motivo, i restanti motivi di ricorso sono assorbiti;
-la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito nel rispetto dei principi sopra illustrati;
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo , in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024.