Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19243 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9641/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo pec EMAIL
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 8895/2015 depositata il 13/10/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorreva avverso l’intimazione di pagamento per Irpef e altro, relativa all’anno di
imposta 2002, deducendo la mancata notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento presupposta.
La Commissione di prossimità accoglieva il ricorso per mancata prova RAGIONE_SOCIALE ritualità RAGIONE_SOCIALE notificazione.
La CTR RAGIONE_SOCIALE Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava quindi il gravame dell’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, ritenendo non consentita in appello la produzione RAGIONE_SOCIALE relativa documentazione; riteneva comunque fondate nel merito le doglianze RAGIONE_SOCIALE contribuente, quanto all’irregolarità RAGIONE_SOCIALE notifica esibita che risultava effettuata presso la casa comunale e priva RAGIONE_SOCIALE raccomandata di conferma.
Avverso la predetta sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE con due motivi e resiste la società con controricorso e ricorso incidentale sorretto da unico motivo.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che, anche alla luce del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito.
1.1. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALE fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 5456 del 06/03/2009; da ultimo cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9030 del 2024).
1.2. Sul punto, l’eccezione di tardività dell’appello, su cui si fonda il ricorso incidentale, è stata espressamente disattesa dalla CTR, per cui vanno disaminati con precedenza i motivi del ricorso principale.
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 58, comma D.Lgs. n. 546 del 1992, lamentando che i giudici di appello abbiano ritenuto non ammissibile il deposito per la prima volta in grado di appello RAGIONE_SOCIALE relata di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento prodromica all’intimazione opposta.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell’art.145 cpc, dell’art. 26 del dpr 602/73 e dell’art. 60 dpr 600/73», lamentando la ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere invalida la notifica perché effettuata presso la casa comunale e priva RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa.
Va rilevato che il primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, è ammissibile, desumendosi dalla sentenza impugnata che la copia RAGIONE_SOCIALE relata di notificazione, esaminata dalla CTR, era stata prodotta con l’atto di appello (v. sentenza, p. 1), come affermato da parte ricorrente, e dunque entro il termine di cui all’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
3.1. Con riguardo al merito RAGIONE_SOCIALE censura formulata, si ricorda che, per costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 -in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.,
essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 6722/2023; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n. 18103/2021; Cass. n. 5607/2021, nonché, con specifico riferimento al deposito in appello RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento prodromica all’avviso di mora impugnato, Cass. n. 21909/2015). Con la precisazione che ciò vale anche in riferimento ai documenti prodotti irritualmente in primo grado (Cass. n. 24398/2016; Cass. n. 5429/2018) ed anche con riferimento alle produzioni RAGIONE_SOCIALE parte rimasta contumace in primo grado (Cass. n. 29568/2018; Cass. n. 17921/2021).
3.2. Tale orientamento ovviamente fa riferimento al testo dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 antecedente alla sua recente novellazione, operata dall’art. 1, comma 1, lett. aa) d.lgs. n. 220/2023, applicabile (art. 4) ai giudizi instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore.
3.3. Dal surriferito orientamento di legittimità si è discostata la CTR, muovendo da un’errata esegesi dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, che precluderebbe il deposito di nuovi documenti costituenti ‘prova nuova’.
Va peraltro rilevato che la sentenza impugnata si basa su due autonome rationes decidendi e che la seconda statuizione, avente ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, non risulta utilmente criticata con il secondo strumento di impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso principale.
4.1. Si sostiene infatti, con il secondo motivo di ricorso principale, che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, essendo stata effettuata nelle forme previste per il caso di irreperibilità assoluta
del destinatario di cui all’art. 60 lett. e) del DPR n. 600/1973, non richiedesse la spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa. Dà inoltre atto di avere documentato che, dalle ricerche effettuate presso il registro delle imprese, era risultato che il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società risiedeva in un comune differente (Pozzuoli) rispetto quello RAGIONE_SOCIALE sede sociale (Napoli).
4.2. Il motivo è infondato.
Come emerge dall’esame RAGIONE_SOCIALE relazione di notifica e come rilevato dalla CTR nel richiamare le doglianze del contribuente, il messo notificatore ha segnato con una croce sia la casella RAGIONE_SOCIALE irreperibilità relativa sia quella RAGIONE_SOCIALE irreperibilità assoluta.
La notifica è pertanto viziata da evidente ambiguità, di per sé idonea a fondare il rilievo di nullità operato dalla CTR.
4.3. Comunque, anche nella ipotesi, come ritenuta dai giudici di appello, di notifica eseguita a destinatario temporaneamente assente, difetterebbe, come rilevato nella sentenza impugnata, la documentazione relativa all’invio RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa.
Come affermato da questa Corte, in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di «irreperibilità relativa» del destinatario, all’esito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 28/01/2022, n. 2621; Cass. 19/4/2018, n. 9782, Cass. 26/11/2014, n. 25079).
In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale e con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale.
Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23/05/2024.