Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20165 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6054/2024 R.G. proposto da: COGNOMENOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 2408/2023 depositata il 08/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con tre distinti avvisi di pagamento nn. AV2008A3559, AV2008A2574 e AV2008A3079, l’Agenzia delle Dogane, Ufficio di Lecce, notificava a NOME COGNOME nella sua qualità di obbligato in solido, l’invito a pagare le somme rispettivamente pari ad €1.002.379,07, €59.371,94 ed € 103.141,01 a titolo di accise su oli minerale, interessi e indennità di mora.
In particolare, tali avvisi scaturivano dall’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Tricase con cui veniva contestato al contribuente, dipendente dell’Ispettorato Agricolo Provinciale di Lecce, la violazione dell’art. 23 bis R.D.L. n. 334/1939 per aver destinato ad usi non agevolati ingenti quantitativi di prodotti petroliferi denaturati per l’agricoltura al fine di ottenere indebitamente la disponibilità di carburante.
In data 14 dicembre 2011 veniva comunicato al contribuente l’avvenuto deposito presso la casa comunale del plico contenente la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA con cui l’allora Concessionario della Riscossione Equitalia Sud Spa chiedeva il versamento della somma di € 1.246.623,49 a titolo di accisa sugli oli minerali, indennità, interessi nonché il recupero di spese di giustizia.
Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla CTP di Lecce che, con sentenza n. 1694/02/2017 del 24/09/2015 e depositata in data 8/05/2017, rigettava il ricorso.
Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva appello dinanzi alla CTR della Puglia che, con sentenza n. 2408/2023, depositata in data 8/08/2023, accoglieva l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo proposta dell’Agenzia delle Entrate
-Riscossione e, per l’effetto, dichiarava inammissibile l’appello.
Il contribuente propone ora ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste l’Agenzia con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c. e del combinato disposto degli artt. 54 e 23, D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il ricorso di primo grado fosse tardivo in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento. Secondo la prospettazione del ricorrente, tale statuizione integrerebbe una violazione del giudicato formatosi sul punto a seguito del deposito della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 26 DPR 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 140 c.p.c., nonché falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lettera e), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto che la notifica della impugnata cartella era avvenuta in data 16 novembre 2011, mentre avrebbe dovuto far decorrere il termine per l’impugnazione dalla ricezione della raccomandata informativa, avvenuta il 14 dicembre 2011, cosicché la notifica del ricorso di primo grado, effettuata il 10 febbraio 2012, era, in realtà, avvenuta dopo cinquantotto giorni.
Il primo motivo è infondato.
Non consta che sull’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall’Agente della riscossione in primo grado la CTP adita si sia pronunciata.
Pertanto, nella specie, non viene in apice un giudicato espresso in punto di decadenza
Giova allora richiamare il principio espresso condivisibilmente da questa Corte alla luce del quale ‘ In tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 (applicabile “ratione temporis”) è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti; tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio il giudicato implicito ‘ (Cass. n. 32637 del 2019; Cass. n. 20978 del 2013).
Quanto al secondo motivo, emerge un profilo di novità, che lo rende inammissibile, poiché parte ricorrente non ha, invero, dimostrato d’avere in precedenza dedotto l’aspetto della spedizione della raccomandata informativa e del suo successivo ricevimento avuto riguardo al perfezionamento della notifica; infatti, la contestazione appare inedita, non essendo stata veicolata prima e non essendo precisato dalla parte ricorrente in quale precedente atto difensivo sia stata se del caso esposta.
In ogni caso la doglianza non coglie nel segno.
Intervenendo sull’art. 140 c.p.c., la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall’art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Inoltre, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n. 8433 del 2017, Cass. n. 27825 del 2018).
Gli esiti di tale ultima sentenza si impongono anche alle notifiche effettuate anteriormente se si tratta di rapporti non ancora esauriti (Cass. n. 35692 del 2021), come in questo caso; pertanto, si applica il principio secondo cui la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 4748 del 2011; Cass. 14316 del 2011; Cass. n. 9782 del 2018; v. anche Cass., n. 27666 del 2019 e Cass. n. 15782 del 2022, secondo cui la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza). Invero, la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 specifica che con il ricevimento della raccomandata informativa (cfr. ultime due righe della motivazione) si concreta la conoscibilità dell’atto, che comunque si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Sotto questa cornice normativa e giurisprudenziale emerge pure un deficit di specificità e autosufficienza del motivo, dal momento che la ricorrente non si incarica di riportare l’esatta connotazione del procedimento notificatorio, in relazione al segmento riguardante la raccomandata informativa. Di quest’ultima non viene chiarita l’esatta cronologia, essendosi la parte ricorrente limitata ad addurre che la ricezione si è collocata in data 14 dicembre 2011, sorvolando su ogni altro riferimento temporale suscettibile di far luce in senso diacronico sull’iter del procedimento notificatorio, genericamente stigmatizzato a fronte di un preciso accertamento in sentenza secondo cui « dall’attestazione di avvenuto deposito presso la casa comunale e
dall’avviso di ricevimento della raccomandata a.r. di comunicazione di avvenuto deposito prodotti dal Concessionario della Riscossione, la data di notifica della opposta cartella è ritualmente avvenuta in data 16.11.2011 ».
Il ricorso va rigettato, le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/03/2025.