Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32808 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32808 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7411/2018 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, e dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura, per il secondo, in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento, e, per il primo, in calce alla costituzione di nuovo difensore nel presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
l’Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE), con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio l’1 agosto 2017, n. 4869/01/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 settembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME
INTIMAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE
Rep.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio l’1 agosto 2017, n. 4869/01/2017, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento per l’importo complessivo di € 1.785,42 , in dipendenza della prodromica cartella di pagamento per tassa automobilistica regionale relativa agli anni 2005/2006 e per TARSU relativa all’anno 2009, ha rigettato l’appello proposto da l medesimo nei confronti d ell” Equitalia RAGIONE_SOCIALE, in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Roma, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 11 febbraio 2016, n. 7251/29/2016, senza alcuna statuizione sulle spese giudiziali per la contumacia dell’agente della riscossione;
la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario – sul presupposto che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata al contribuente; 3. l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel frattempo succeduta all” RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 76 del d .l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1 con il primo motivo (indicato in rubrica con la lett. ‘ A ‘) , si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2700, 2712 e 2719 cod. civ., nonché violazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per
essere stato omesso dal giudice di secondo grado, a fronte del proprio disconoscimento dell’efficacia probatoria dei documenti prodotti dall’agente della riscossione, di ordinare a quest’ultimo l’esibizione degli originali e per essere stato ritenuto dal medesimo che la notifica della cartella di pagamento presso il domicilio del destinatario potesse perfezionarsi con l’apposizione della data e della sottoscrizione della persona ricevente il plico sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento, non rilevando l’incertezza sull’identità e l’inintelligibilità della sottoscrizione del consegnatario;
1.2 con il secondo motivo (indicato in rubrica con la lett. ‘ B ‘), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che: « In ragione della regolarità della notifica della cartella di pagamento, tutte le eccezioni riguardanti il merito della pretesa tributaria (prescrizione crediti, decadenza ex art. 25 dpr 602/1973, calcolo degli interessi) sono inammissibili in quanto tardive ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992; in sede di opposizione all’intimazione di pagamento non possono essere infatti sollevati vizi attinenti all’atto presupposto regolarmente notificato »;
1.3 con il terzo motivo (indicato in rubrica con la lettera ‘ C ‘), si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’appello del contribuente fosse temerario;
il primo motivo è infondato.
2.1 sindacando la regolarità della notifica relativa ai singoli atti della sequenza procedimentale, la sentenza impugnata ha accertato che la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTAprodromica all’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTAera stata notificata al contribuente dal l’agente postale l’11 novembre 2010 mediante consegna al destinatario, che aveva sottoscritto per ricezione, e che la comunicazione di avvenuta notifica era stata inviata al contribuente con lettera raccomandata A.R. spedita il 10 novembre 2010 ed era stata consegnata al medesimo, che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento ; a suo dire: « L’Uffi cio ha prodotto in primo grado copia dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento, presso l’indirizzo del contribuente (…), con ricezione da parte del destinatario, che vi ha apposto la firma, in data 11.11.2010. Tale produzione deve ritenersi idonea a fini probatori, non spiegando effetti in giudizio il diconoscimento della conformità di tale documento in fotocopia all’ originale. Per giurisprudenza ormai consolidata (…), in tema di prova documentale l’onere stabilito dall’art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotostatica di una scrittura, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi; nel caso in esame il disconoscimento operato dal difensore del contribuente si sostanzia in mera formula di stile, non idonea a configurare un reale disconoscimento di conformità della fotocopia all’originale. La notifica delle cartelle è avvenuta ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, a norma del quale la
notificazione può essere eseguita anche in modo diretto mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento . In tal caso, alla spedizione dell’atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario. E ciò alla luce del chiaro tenore testuale dell’art. 14 della L. 890/82, secondo cui la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può essere eseguita a mezzo della posta direttamente dagli Uffici Finanziari. La notifica effettuata direttamente da parte del Concessionario a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26 comma 1 D.P.R. 602/1973 è ammessa dalla giurisprudenza (…) e per il perfezionamento è sufficiente che la spedizione sia avvenuta mediante consegna presso il domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima(ta) alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. La notificazione in tale caso si perfeziona con l’indicazione nell’avviso di ricevimento della data e della sottoscrizione della persona che ha ricevuto l’atto; anch e se mancano nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia inintellegibile, l’atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficio postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (…). Difettando apposite
previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conosce nza di cui all’art. 1135 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (…) »;
2.2 ora, questa Corte è orientata nel senso che, in tema di notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione) (in termini: Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass., Sez. 6^-3, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16556; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23531; Sez. 6^-5, 5 maggio 2022, n. 14259; Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2023, n. 17841; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2023, n. 29552);
2.3 pertanto, in coerenza a tale indirizzo, si può affermare che, qualora l’ agente della riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento (in corrispondenza al relativo avviso di
intimazione), senza che il contribuente ne abbia contestato la conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione in ogni relata del numero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali; laddove, invece, l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. Sez. 6^- 3, 11 ottobre 2017 n. 23902; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2020, n. 23426; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2941; Cass., Sez. 5^, 25 giugno 2024, n. 17491);
2.4 in ogni caso, vanno ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte, cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ.; in particolare, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa
prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass., Sez. 2^, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. Sez. 1^, 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., Sez. 3^, 3 aprile 2014, n. 7775, la quale specifica, altresì, che la suddetta contestazione va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; vedasi anche Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione);
2.5 quindi, perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive; il disconoscimento deve, quindi, a titolo esemplificativo, contenere l’indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce
deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale; 2.6 nella specie, il giudice di appello ha accertato che il contribuente non aveva contestato nei termini delineati la conformità della copia fotostatic a all’ originale dell’avviso di ricevimento; peraltro, il contribuente non ha assolto all’onere di articolare il motivo in esame mediante una dettagliata indicazione delle difformità riscontrate nelle copie fotostatiche rispetto agli originali; ne deriva , secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, che la produzione della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento era sufficiente a comprovare la notifica della cartella di pagamento.
2.7 per il resto, è pacifico che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto da parte dell’agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2016, n. 2790; Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124; Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20700; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, nn. 5154 e 5155; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30898; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n.
8362; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2022, n. 36911; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2023, n. 23723; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866); in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come è implicitamente confermato dal 26, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., Sez. 3^, 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36896; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2022, n. 30229); in ordine alla ratio di tale disposizione, si è ribadito che, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. 39 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma ” semplificata ” di notificazione si giustifica, come è stato affermato dalla sentenza n. 175 del 2018 della Corte Costituzionale, in relazione alla funzione pubblicistica
svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., Sez. 6^5^, 12 novembre 2018, n. 28872);
2.8 inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, -in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 -l’agente postale si limita ad attestare
l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura « meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari » -la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 -alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 c od. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708);
il secondo motivo è infondato;
3.1 difatti, una volta accertata la regolare notifica della cartella di pagamento, non resta che richiamare l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione dell ‘intimazione di pagamento per dolersi di vizi inerenti alla prodromica cartella di pagamento, che sia stata regolarmente notificata e non tempestivamente opposta (tra le tante , con riguardo alla sequenza ‘ avviso di accertamento – cartella di pagamento ‘: Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2011, n. 21082; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2017, n. 13102; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12759; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15452; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, n. 3227; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2021, n. 11141; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2022, n. 18488; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19507);
3.2 pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente desunto che: « In ragione della regolarità della notifica della cartella di pagamento, tutte le eccezioni riguardanti il merito della pretesa tributaria (prescrizione dei tributi, decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73, calcolo degli interessi) sono inammissibili in quanto tardive ai sensi degli artt. 19 e 21 D.L.gs. n. 546/1992; in sede di opposizione all’intimazione di pagamento non possono essere infatti sollevati vizi attinenti all’atto presupposto regolarmente notificato »;
4. da ultimo, il terzo motivo è fondato;
4.1 in proposito, è il caso di precisare che, per quanto il mezzo abbia impropriamente censurato l’imposizione del raddoppio del contributo unificato per mera carenza di ‘ temerarietà ‘ dell’appello, la doglianza si può, comunque, intendere come sollecitazione rivolta al giudice di legittimità per cassare la statuizione adottata contra legem , posto che secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede, in linea con l’esegesi delineata dal giudice delle leggi (Corte Cost., 2 febbraio 2018, n. 18 – vedasi anche Corte Cost., 7 aprile 2016, n. 78), l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sull’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell’ipotesi di infondatezza o inammissibilità dell’impugnazione, non trova applicazione ai giudizi tributari, trattandosi di misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile; tale misura è, invece, applicabile al giudizio di legittimità, stante la sua natura di ordinario processo civile, disciplinato dal codice di rito ed avente ad oggetto l’impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale (in termini: Cass., Sez. 6^-
5, 27 luglio 2018, n. 20018; Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2018, n. 23980; Cass., Sez. 5^, 1 settembre 2023, n. 25612);
4.2 pur non ignorando che taluni arresti hanno affermato, per un verso, che la deduzione della questione in disamina sia inammissibile come specifica ragione di impugnazione, stante l’indifferenza della controparte del giudizio rispetto ad essa e la piena possibilità di affrontare la medesima, se del caso, attraverso la contestazione, nelle sedi proprie, della pretesa che si ritenesse indebitamente esercitata dall’amministrazione finanziaria a tale titolo (Cass., Sez. Lav., 13 novembre 2019, n. 29424; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 3^, 2 luglio 2024, n. 18191), e, per altro verso, che, ferma l’inammissibilità del suddetto motivo, la doglianza deve essere, comunque, valutata dalla Corte, la quale, attesa la natura di carattere amministrativo della relativa statuizione (Cass., Sez. 6^-Lav., 9 novembre 2017, n. 2017), che non attiene alla sfera della decisione sullo ius litigatoris , riguardando il rapporto del contribuente con l’erario relativamente alle condizioni per l’accesso alla giustizia, è tenuta, comunque, a rilevare anche d’ufficio l’erroneità della suddetta statuizione (Cass., Sez. 6^-5, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131), il collegio ritiene di dare continuità in questa sede ad un indirizzo di questa Sezione (Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2023, n. 13289), il quale – sul fondamento delle medesime conclusioni in punto di diritto – ha accolto il motivo di ricorso ed ha cassato in parte qua la sentenza impugnata sull’implicito presupposto che la natura amministrativa dell’erronea statuizione sul raddoppio del contributo unificato nel giudizio tributario di merito non escludesse l’interesse della parte pregiudicata ad ottenerne la
rimozione in sede giudiziaria attraverso l’esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione (appello o cassazione); per cui, la rilevabilità d’ufficio dell’errore in cui il giudice di grado inferiore è incorso non preclude alla parte gravata dall’onere del raddoppio del contributo unificato di adire nelle forme di rito il giudice di grado superiore per caducare la ingiusta statuizione, non essendovi altro rimedio per sollecitare l’esercizio di tale potere soprattutto quando nessuna delle parti impugni il provvedimento adottato per errores in iudicando o in procedendo ; d ‘altra parte, non ha senso l’artificiosa scissione tra la dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello o di cassazione e l’annullamento d’ufficio del raddoppio del contributo unificato, là dove la parte gravata ha manifestato la chiara ed inequivoca volontà di ottenere la riforma della sentenza impugnata (solo o anche) in relazione a tale statuizione; a maggior ragione, poi, la dicotomia tra natura giudiziaria del provvedimento (negato) e natura amministrativa del provvedimento (reso) sull’istanza della parte onerata perde ogni ragion d’essere nell’ambito dei procedimenti dinanzi alla giurisdizione tributaria, alla quale è riservata la cognizione sulle controversie in tema di contributo unificato (art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
4.3 pertanto, se ne può concludere che la sentenza impugnata ha contravvenuto a tale principio, laddove è stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del contribuente in relazione al rigetto dell’appello, con l’espresso richiamo alla norma di cui si deve escludere l’estensione al giudizio tributario;
alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del terzo motivo e l’infondatezza dei restanti motivi, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può
trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la dichiarazione di insussistenza dell’obbligo a carico del contribuente di corrispondere il doppio del contributo unificato in dipendenza della sentenza impugnata, che deve essere confermata per il resto;
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l’insussistenza dell’obbligo a carico del ricorrente di corrispondere il doppio del contributo unificato in dipendenza della sentenza impugnata, che conferma per il resto; compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 settembre