Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22695 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 108/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e d ifesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, coma da procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
COGNOME COGNOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1297/14/2016, depositata il 23.05.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Bari rigettava il ricorso proposto da COGNOME avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e RAGIONE_SOCIALE sottese cartelle di pagamento, relative a debiti di natura tributaria, relativi agli anni dal 2003 al 2007;
Oggetto: Tributi – Cartella di pagamento
la CTR della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, dopo avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE e della Regione Puglia, accoglieva parzialmente l’appello proposto da COGNOME, annulla ndo l’atto impugnato limitatamente alle cartelle n. NUMERO_CARTA e n. 01420090007983272000, in quanto le stesse non erano state prodotte in giudizio dall’agente della riscossione, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione, nonostante la richiesta formulata in tal senso dal contribuente e l’ordine di esibizione emesso dal primo giudice, non essendo sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo;
–RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
il contribuente rimaneva intimato.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che le relate di notificazione e l’estratto di ruolo, prodotti in giudizio, non fossero sufficienti per dimostrare l’avvenuta notificazione anche RAGIONE_SOCIALE due cartelle di pagamento in ordine alle quali era stato annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria, richiedendo la produzione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento;
il motivo è fondato;
secondo un orientamento consolidato di questa Corte, se la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente della riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti né sussiste
un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 21533 del 2017);
– sempre in tema di notificazione della cartella esattoriale è stato altresì precisato che, ‘ la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa ‘ (Cass. n. 23902 dell’11/10/2017);
come risulta dal testo del ricorso per cassazione (pp. 5, 6 e 7, nonché pp. 17 e 18), per il principio di autosufficienza, l’agente della riscossione aveva prodotto in giudizio, in relazione alle due cartelle annullate dalla CTR, copia conforme degli avvisi di ricevimento, contenenti, oltre agli altri dati richiesti per attestare l’avvenuta notificazione, il numero della cartella di pagamento cui si riferivano;
il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 giugno 2024