Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13493 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18609/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale indicato in ricorso: EMAIL)
-ricorrente-
contro
AGOSTINO EQUIZZI
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA RAGIONE_SOCIALE n. 54/30/16 depositata l’11 gennaio 2016
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 6 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo undici avvisi di intimazione notificatigli da RAGIONE_SOCIALE a sèguito del mancato pagamento di altrettante, prodromiche, cartelle esattoriali.
A fondamento dell’impugnazione deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle presupposte.
Il giudice adìto, in parziale accoglimento del ricorso, annullava sette degli avvisi di intimazione impugnati, relativamente ai quali ravvisava la mancanza di prova dell’avvenuta regolare notifica delle cartelle sottese.
La decisione veniva impugnata da ambo le parti davanti alla Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, la quale, con sentenza n. 54/30/16 dell’11 gennaio 2016, respingeva il gravame principale dell’agente della riscossione, accogliendo, invece, quello incidentale del contribuente; per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, annullava anche gli altri quattro avvisi di intimazione rispetto ai quali il giudice provinciale aveva ritenuto provata la valida notificazione delle cartelle presupposte.
Rilevava il collegio di secondo grado: – che correttamente la CTP aveva ritenuto nulla la notificazione di sette cartelle di pagamento consegnate al portiere dello stabile del destinatario, «tenuto conto che la relazione dell’ufficiale giudiziario non conteneva l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.» e che dell’avvenuta consegna non era «mai stata data notizia a mezzo posta al contribuente» ; – che tale nullità determinava l’invalidità derivata degli avvisi di intimazione impugnati; – che gli atti in questione risultavano, in ogni caso, affetti da illegittimità per vizio proprio, consistente nella «mancanza della relativa sottoscrizione» ; – che dovevano ritenersi invalide anche le notifiche delle cartelle prodromiche agli altri quattro avvisi di intimazione, ugualmente eseguite mediante consegna al portiere, giacchè «le relate di notifica… non conten (evan) o alcuna attestazione della ricerca e del mancato rinvenimento delle persone abilitate alla ricezione degli atti in assenza del destinatario e, in ogni caso, non (era) no state seguite dall’invio della raccomandata informativa al destinatario» .
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’COGNOME è rimasto intimato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver accolto l’appello incidentale dell’COGNOME, sebbene con lo stesso fosse stata inammissibilmente introdotta una questione nuova, esulante dai motivi di impugnazione posti a base dell’originario ricorso del contribuente, ovvero quella concernente l’asserita invalidità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento in conseguenza della mancata spedizione al destinatario della raccomandata informativa prevista dall’art. 139, comma 4, c.p.c..
1.2 Il motivo è infondato, in quanto, come si ricava dalla stessa lettura del ricorso, le contestazioni mosse dall’RAGIONE_SOCIALE con il libello introduttivo del presente giudizio si riferivano essenzialmente alla lamentata mancanza di una valida notifica delle cartelle esattoriali prodromiche agli avvisi di intimazione impugnati.
Una volta dedotta in giudizio la questione, era còmpito del giudice individuare e applicare correttamente le norme di diritto pertinenti alla fattispecie sottoposta al suo esame.
Sotto questo aspetto, lungi dall’aver dato ingresso a una questione nuova, non rientrante nel thema decidendum del giudizio di primo grado, la Commissione regionale si è limitata ad esaminare il motivo di appello incidentale con cui il contribuente aveva censurato la sentenza di primo grado per non aver correttamente applicato l’art. 139 c.p.c. con riferimento alla notifica di quattro delle undici cartelle di pagamento presupposte.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma
1, nn. 3) e 5) c.p.c., vengono contestate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 139, commi 2 e 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza per omessa o carente motivazione, con correlata violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4) e 61 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..
2.1 Si imputa alla CTR di aver trascurato di considerare che otto delle undici cartelle di pagamento presupposte erano state consegnate al portiere dello stabile del destinatario, qualificatosi però, come ; per tale motivo, dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, la norma di cui al comma 2 dell’art. 139 c.p.c., nessuna nullità poteva farsi discendere dalla circostanza che nella relata di notifica non fosse stata attestata l’assenza delle persone menzionate nello stesso comma.
2.2 Viene, inoltre, ascritto al collegio d’appello di essersi limitato a richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado, senza prendere in esame le argomentazioni poste a fondamento delle censure articolate dall’agente della riscossione con l’esperito gravame principale.
In particolare, con l’atto di impugnazione era stato evidenziato che, in base alle attestazioni contenute nelle relate di notifica, solo tre cartelle risultavano consegnate al portiere dello stabile, mentre per le restanti otto la consegna doveva ritenersi avvenuta nelle mani dello stesso portiere, nella diversa, autodichiarata, qualità di .
2.3 Il motivo è inammissibile sotto il profilo della violazione di legge, avendo la CTR accertato in fatto che le cartelle erano state consegnate al portiere dello stabile del destinatario, e non invece, almeno in taluni casi, a persona qualificatasi come .
Esso, pertanto, presuppone un diverso apprezzamento delle risultanze processuali rispetto a quello svolto nella sentenza
gravata, non consentito nella presente sede di legittimità.
2.4 È invece infondato sotto il profilo della lamentata omissione motivazionale, avendo il collegio di secondo grado disatteso le censure articolate dall’agente della riscossione, in base al decisivo rilievo che le cartelle erano state tutte consegnate al portiere dello stabile, senza che nelle relate di notifica fosse stata resa «l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.» e che dell’avvenuta consegna fosse stata «data notizia a mezzo posa al contribuente» .
La motivazione della sentenza, quindi, non solo sussiste dal punto di vista materiale e grafico, ma è anche perfettamente intelligibile, collocandosi sicuramente al di sopra del cd. «minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale.
D’altro canto, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel giudizio di cassazione censure incentrate sulla pretesa insufficienza dell’apparato argomentativo sorreggente il decisum .
Con il terzo motivo, pure introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., vengono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis , nonché dell’art. 139, commi 3 e 4, c.p.c.
3.1 Con tale motivo, proposto subordinatamente al mancato accoglimento del primo, si imputa alla CTR di non aver considerato: – che alla notifica delle cartelle di pagamento si applicano le disposizioni di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, in virtù del rinvio ad esse operato dall’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973; – che, nel caso di specie, diverse cartelle erano state notificate anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, il quale ha modificato il
testo del comma 1 del citato art. 60 mediante l’inserimento della lettera bbis ), prevedente l’invio di una raccomandata informativa nell’ipotesi di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario .
3.2 Il motivo è infondato.
3.3 Il menzionato D.L. n. 223 del 2006, entrato in vigore il 4 luglio 2006, ha introdotto la lettera bbis ) all’interno del comma 1 dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, riguardante la «notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente».
Essa prevede che, in caso di consegna dell’atto o dell’avviso a persona diversa dal destinatario -fosse pure una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda -, il messo notificatore dia notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata; e ciò a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 4, c.p.c., in base al quale la spedizione della raccomandata informativa è prescritta nella sola ipotesi di consegna di copia dell’atto al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario o a un vicino di casa che accetti di riceverla.
3.4 Nel delineato contesto normativo, deve ritenersi che, anteriormente all’entrata in vigore della nuova disposizione, in difetto di una diversa e più specifica disciplina, trovassero applicazione «in subiecta materia» le norme in tema di notificazioni contenute nel codice di procedura civile.
3.5 A questa soluzione interpretativa conduce il chiaro tenore letterale del menzionato art. 60, il quale dispone che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente «è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile», salve le modifiche elencate nel comma 1 alle lettere a)-f).
Risulta, pertanto, evidente come, prima dell’ulteriore modifica apportata con l’inserimento della lettera bbis ) -collocata fra le
preesistenti lettere b) e c), la norma di riferimento per l’ipotesi di consegna dell’atto al portiere fosse da individuare nell’art. 139, comma 4, c.p.c..
3.6 Alla luce di ciò, una volta acclarato che le cartelle di pagamento sottese agli impugnati avvisi di intimazione erano state consegnate al portiere dello stabile del destinatario, rettamente la CTR ha ritenuto che l’invio della raccomandata informativa costituisse un adempimento necessario ai fini della validità della notificazione.
3.7 Trattavasi, infatti, di incombente prescritto inizialmente dal comma 4 del citato art. 139 c.p.c., e quindi, a partire dal 4 luglio 2006, dalla lettera bbis ) del comma 1 dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, la quale, imponendo la spedizione di una raccomandata informativa ogniqualvolta l’atto venga consegnato a persona diversa dal destinatario -anche quando il consegnatario non sia il portiere o un vicino-, ha fissato una regola speciale di maggior tutela del contribuente rispetto a quella codicistica fino ad allora applicabile.
Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono contestate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 25 e 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
4.1 Si addebita alla Commissione regionale di aver erroneamente annullato gli avvisi di intimazione impugnati, siccome privi di sottoscrizione, pur in mancanza di un’espressa previsione di legge prescrivente l’osservanza di un simile requisito formale.
4.2 Il motivo non può trovare ingresso.
4.3 La CTR ha anzitutto dichiarato l’illegittimità derivata degli impugnati avvisi di intimazione per effetto dell’accertata nullità della notificazione delle prodromiche cartelle esattoriali; in aggiunta, ha affermato «la nullità… delle intimazioni di pagamento per mancanza della relativa sottoscrizione» .
4.4 Poiché i mezzi di ricorso diretti a contestare la prima ratio , di per sé sola sufficiente a sorreggere il decisum , sono risultati privi di
fondamento, deve ritenersi venuto meno l’interesse della ricorrente a una pronuncia sulla censura in esame -volta ad attaccare l’alternativa ragione del decidere imperniata sulla ritenuta sussistenza di un vizio proprio degli avvisi di intimazione (costituito dalla riscontrata mancanza di sottoscrizione degli atti)-, giacchè il suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza gravata (cfr. Cass. n. 24381/2021, Cass. n. 11493/2018, Cass. n. 2108/2012, Cass. n. 20454/2005).
Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, essendo il contribuente rimasto intimato.
Visto l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione