Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12118 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5488/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 7386/2016 depositata il 22/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, spa- incorporante di RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME contro la comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, fondata su due cartelle di pagamento, relative a tributi di cui agli anni 2009 e 2010.
Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso del contribuente, il quale lamentava, tra l’altro, l’illegittimità della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, attesa l’omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte. La CTP, infatti, aveva ritenuto di non dover tenere conto delle relate di notifica delle cartelle prodotte in giudizio, in quanto depositate dal concessionario oltre i termini di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando di conseguenza gli atti presupposti non notificati e per l’effetto annullando il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo e le cartelle di pagamento.
Si difende con controricorso e memoria il contribuente.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce:« Violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 26 d.p.r. 602/73 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. », lamentando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l’iter notificatorio « non consente di ritenere che il contribuente sia stato notiziato dell’avvenuto deposito di un atto tributario che lo riguarda e comunque non consente neanche di ritenersi formata la presunzione di conoscenza ai sensi di legge», poiché le relate delle notifiche dirette a mezzo posta delle due cartelle, nelle quali è stata attestata l’irreperibilità relativa del destinatario, non indicherebbero specificamente l’atto spedito per la notifica; perché a sua volta la certificazione di avvenuto deposito presso la casa comunale, all’esito dell’assenza temporanea, presso il domicilio del destinatario, di quest’ultimo e di altre persone alle quali effettuare la consegna dei plichi, non conterrebbe alcuna indicazione del documento depositato; infine, in quanto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, spedite sempre al domicilio del destinatario, con le quali veniva comunicato (c.a.d.) al
destinatario l’avvenuto deposito dei relativi plichi, erano stati sottoscritti da persona diversa dal destinatario, senza menzione del rapporto con quest’ultimo.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce:« Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.», censurando la sentenza impugnata per aver apoditticamente ritenuto non riferibili alle cartelle di pagamento le relate di notifica e gli avvisi di deposito presso la Casa Comunale (ridepositati in secondo grado da RAGIONE_SOCIALE ed indicati ed allegati in questa sede), sebbene espressamente riferibile alle cartelle di pagamento in questione, contenendo ciascuno degli atti in questione un dato esplicito di riferimento alla relativa cartella di pagamento.».
3. Giova innanzitutto precisare che, essendo totalmente mancato, per ragioni di rito, in primo grado ogni esame della produzione istruttoria del concessionario, avvenuto solo in appello, il secondo motivo non incontra, in questa sede, la preclusione della cosiddetta ‘doppia conformità’. Preclusione che, d’altra parte, neppure si applicherebbe, comunque, alla denuncia, veicolata nel secondo motivo attraverso il vizio di cui all’art. n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., nella sostanza anche di un difetto assoluto di motivazione, derivante dalla ritenuta natura apodittica, meramente assertiva, della conclusione della CTR in ordine alla negazione complessiva di un contenuto rilevante, in termini di informazione probatoria, che sia possibile trarre da ognuno dei documenti prodotti dalla attuale ricorrente.
Tanto premesso, i motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
Invero, a fronte dei documenti in questione, il giudice del merito- cui è demandato l’accertamento di fatto della riferibilità dell’avviso di ricevimento della raccomandata e degli altri atti del procedimento notificatorio alla specifica cartella (Cass. 21/06/2023, n. 17841) non ha dato conto di aver verificato: la corrispondenza del numero di documento, stampigliato sul fondo di ciascuna delle relate di notifica delle due cartelle di pagamento, con il numero identificativo di ognuna delle cartelle controverse; la corrispondenza del numero ulteriore imposto su ciascuna di tali relate con il numero dell’elenco registrato su ognuna delle relate del messo notificatore (recanti anche la stampigliatura della data e del protocollo dell’ente pubblico territoriale) attestanti l’avvenuto deposito presso la casa comunale dei relativi atti; la corrispondenza del numero di documento, risultante in ognuna di tali ultime ricevute a nome del controricorrente, con il numero di ciascuna delle cartelle di pagamento controverse e con il numero di cartella indicato in ognuna delle relate di notifica; ancora, la corrispondenza del numero di documento, indicato a nome del controricorrente in
ciascun prospetto riepilogativo di accettazione, munito di timbro datario di Poste Italiane, delle raccomandate relative alla comunicazione al destinatario di avvenuto deposito degli atti presso la casa comunale; infine, la corrispondenza tra il numero di ciascuna delle raccomandate di spedizione delle due c.a.d., risultante dai predetti prospetti riepilogativi, con il numero della raccomandata stampigliato su ognuno dei due rispettivi avvisi di ricevimento delle c.a.d.
In difetto di tale esame fattuale, e di un suo riscontro nella motivazione della sentenza impugnata, l’assertivo, generico e complessivo accertamento di merito, da parte della CTR, della non riferibilità di tutti tali atti al procedimento di notificazione delle cartelle controverse (con la conseguente invalidità delle medesime cartelle a monte e del preavviso di fermo a valle) si palesa affetto dai vizi denunziati dalla ricorrente.
Altrettanto deve dirsi, in diritto, per quanto riguarda le conclusioni della CTR circa la mancata prova della consegna al destinatario delle due raccomandate relative alle due c.a.d., errando la sentenza impugnata nel ritenere che la produzione dei relativi avvisi d’accertamento non sarebbe idonea a dimostrare l’esito della consegna delle comunicazioni in questione (e quindi a dare prova del perfezionamento della notifica di ciascuna delle due cartelle di pagamento).
Invero, trattandosi di raccomandate, con finalità informativa, spedite a mezzo posta direttamente dal concessionario, esse non sono soggette alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (cfr. Cass. 30/12/2016, n. 27479; Cass. 08/10/2018, n. 24780). Inoltre l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 14/11/2019, n. 29642).
Come questa Corte ha anche recentemente ribadito (Cass. 15/06/2022, n. 19333, in motivazione), dunque, la CAD non segue il percorso comunicativo proprio dell’originaria raccomandata di notifica del piego e, rispetto all’omologo avviso di deposito della notificazione ai sensi dell’art. 140 cod .proc .civ., attraverso l’avviso di ricevimento della CAD occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario, prova raggiunta a mezzo
della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, al fine evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi. Pertanto, una volta compiute positivamente le verifiche fattuali di cui ai punti che precedono (in ordine alla corrispondenza tra gli avvisi di ricevimento delle due c.a.d., le rispettive cartelle di pagamento e gli altri atti dei relativi procedimenti notificatori), gli stessi avvisi di ricevimento potranno ritenersi idonei a provare in concreto l’avvenuta ricezione delle relative CAD e dunque il perfezionamento delle notifiche delle cartelle di pagamento.
4. Deve solo aggiungersi, per completezza, che la sentenza impugnata, pur dando atto della presenza in atti della «certificazione di una società di recapiti privata dalla quale emerge il deposito presso la casa comunale di Pompei di un documento», non trae specificamente alcuna conseguenza invalidante dall’intervento di tale soggetto ‘privato’ (non emergente dai documenti già citati), riconnettendo piuttosto il mancato perfezionamento della notifica alla mancata identificazione del documento depositato. Lo stesso controricorrente, deducendo genericamente che l’intervento dell’operatore postale privato avrebbe viziato le relative procedure di notificazione, non indica puntualmente da quali atti istruttori ( con riferimento anche al grado ed alla fase dei giudizi di merito in cui siano stati prodotti) dovrebbe risultare tale circostanza, rendendo pertanto inammissibile tale eccezione. In ogni caso, anche l’ipotetico intervento di un operatore privato, al solo fine del materiale recapito degli atti da depositare presso l’ente territoriale, non inciderebbe sulla certezza dell’avvenuto deposito, dell’oggetto e della data dello stesso, vista la contestuale prova della ricezione datata, apposta sulle medesime relate attraverso la stampigliatura del Comune depositario. Tanto premesso, va poi ricordato che, in ogni caso, in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari (Cass. 12/11/2020, n. 25521).
5. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo , cui si demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, 18 aprile 2024. Il Presidente