Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7852 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27026/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA ), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE ) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. AVV_NOTAIO COGNOME (C.F.
Oggetto: tributi
CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO -controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2204/01/2016 depositata in data 19 aprile 2016 nella camera
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di consiglio del 5 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato una intimazione di pagamento conseguente al mancato pagamento della cartella 097 2006 0113321353 per IVA del periodo di imposta 2002 oltre sanzioni e accessori, cartella che -come risulta dalla sentenza impugnata -era stata spedita a mezzo plico raccomandato dall’Agente della Riscossione in data 29 agosto 2006; il ricorrente ha dedotto l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, in quanto notificata presso l’indirizzo di Roma, INDIRIZZO Tacito 26 , dove la società non aveva più sede da tempo, circostanza risultante da visura camerale, con conseguente prescrizione e decadenza della pretesa impositiva;
che la CTP di Roma ha rigettato il ricorso sul presupposto che la società contribuente non avesse provato di avere comunicato la variazione di indirizzo;
che la CTR del Lazio, con sentenza in data 19 aprile 2016, ha rigettato l’appello della società contribuente , ritenendo la cartella notificata a mezzo posta con atto ricevuto in data 8 settembre 2006 da addetto all’azienda, nonché osservando che la notificazione a persona giuridica possa essere eseguita senza alcun ordine preferenziale anche al legale rappresentante e consegnata a persona incaricata a ricevere la notificazione, nel cui caso la legittimazione alla ricezione si presume; si è, infine, osservato come non fosse stata proposta querela di falso avverso la relata di notificazione;
che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso l’agente della riscossione.
CONSIDERATO CHE
che con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in combinato disposto con l’art. 145 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto correttamente eseguita la notificazione presso un luogo che non costituiva la sede della società contribuente; si deduce che in appello è stato prodotto « il cronologico presente nel cassetto fiscale, così che la variazione era ufficiale dal 31/05/2006) », documento che si allega al ricorso sub doc. 7 al fine di provare la conoscenza da parte dell’Ufficio della variazion e di sede;
che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. , osservandosi come presso la vecchia sede non fosse più possibile individuare la sede legale della società contribuente;
che con il terzo motivo si deduce, inoltre, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 145 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la notificazione potesse ritenersi correttamente eseguita presso persona addetta alla ricezione degli atti della destinataria; si osserva come dalla cartolina di ricevimento della cartolina di ritorno della notificazione della cartella si evincerebbe che sarebbe stata sbarrata la casella destinata alla notifica a persona fisica, laddove la notificazione è stata eseguita nel caso di specie a persona giuridica;
che con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 156 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 132 e 161 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la nullità della
notificazione della cartella sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo, deducendosi nullità della sentenza per contraddittorietà, non essendo chiaro quale sarebbe l’evento che avrebbe comportato la sanatoria della nullità della notificazione della cartella;
che con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si deduce falsa applicazione degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sanata la nullità della notificazione della cartella; si osserva che la sanatoria è possibile nel caso in cui vi sia un collegamento tra luogo della notificazione dell’atto e destinatario, circostanza che farebbe difetto nel caso di specie; si deduce, inoltre, come la sanatoria sarebbe al più da ascrivere alla notificazione del ricorso con cui è stata impugnata l’intimazione di pagamento, per cui l’eventuale sanatoria , la quale opererebbe ex nunc , non potrebbe impedire il verificarsi della decadenza, regolarmente eccepita sin dal primo grado di giudizio;
che il ricorrente in data 4 ottobre 2023, nel dare atto del mutamento della denominazione della ricorrente da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, ha comunicato di aver aderito alla « procedura di definizione agevolata del debito portato dalla cartella esattoriale n. 09720060113321353, di cui è causa» , dichiarando di rinunciare al ricorso;
che non è stato allegato al ricorso -oltre alla indicazione di quale sia la definizione agevolata alla quale ha aderito la società contribuente -il documento attinente alla presentazione della domanda, nonché la prova del pagamento dell’importo dovuto, ovvero anche della sola prima rata (art. 1, comma 194, l. 29 dicembre 2022, n. 197);
che non può, pertanto, procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia;
che ai fini della rinuncia al ricorso deve farsi applicazione della disciplina del vigente art. 390 cod. proc. civ. (art. 35, comma 7, d. lgs.
n. 149/2022), secondo la quale la rinuncia deve essere comunicata alla controparte, per cui -in assenza di tale comunicazione, come nella specie -la rinuncia denota il venir meno dell’interesse ad agire, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2020, n. 28182);
che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità in conseguenza dell’esito e della natura della stessa (Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2017, n. 3950);
che non sussistono i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, applicabile solo alla dichiarazione di inammissibilità originaria del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., Sez. III, 20 luglio 2021, n. 20697);
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 5 ottobre 2023