Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35397 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35397 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27500 -20 15 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– intimata –
Oggetto: cartella di pagamento -notifica diretta da parte del concessionario ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, giusta procura a rogito AVV_NOTAIO del 16/09/2015, rep. 40588 e racc. 22718, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 343/03/2015 della Commissione tributaria regionale dell ‘ABRUZZO , depositata il 10/04/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
I n controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno 2006, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe indicata respingeva l’appello proposto dalla contribuente NOME COGNOME avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che la raccomandata postale utilizzata dall’agente della riscossione per la notifica della cartella è una modalità espressamente prevista dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e che nella specie era stata fornita la prova della regolarità della notifica effettuata nel termine decadenziale di cui all’art. 1, comma 5 ter , del d.l. n. 106 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2005, in data 29/30 dicembre 2011, precedente a quella, tardiva, effettuata in rinnovazione in data 13 dicembre 2012.
Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica con controricorso il solo agente della riscossione, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
Considerato che:
Pare opportuno preliminarmente premettere che dagli atti di causa emerge che l’originario ricorso aveva ad oggetto anche tre cartelle di pagamento emesse per TARSU e TIA relativamente agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009 in relazion e alle quali la statuizione di primo grado della CTP di L’Aquila, che aveva annullato quelle relative agli anni d’imposta 2007 e 2008 e che aveva dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento a quella relativa all’anno 2009, è passata in giudicato non essendo stata impugnata in grado di appello. Pertanto, il presente giudizio verte esclusivamente sulla cartella di pagamento per recupero dell’IVA relativa all’anno 2006.
Venendo, quindi, ai motivi di ricorso, con il primo viene dedott a, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, così come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in relazione all’art. 1, comma 5 ter , del d.l. n. 106 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2005.
2.1. Sostiene la ricorrente che aveva errato la CTR a ritenere regolare la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo raccomandata postale del 29/30 dicembre 2011, benché il concessionario della riscossione non avesse depositato in giudizio la prova dell’avvenuto completame nto della procedura notificatoria, ovvero della copia della c.d. CAD, per essere stata effettuata la notifica in precaria assenza della destinataria, e senza nemmeno la prova che del deposito del piego presso l’ufficio posta le e dell’invio della relativa comunicazione fosse stata fatta annotazione sulla busta di spedizione e sull’avviso di ricevimento prodotti in atti.
Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione
dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto il concessionario per la riscossione abilitato ad effettuare la notifica diretta a mezzo del servizio postale.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono il preliminare esame di tale ultimo motivo, posto che il suo accoglimento renderebbe superfluo l’esame del primo.
Il motivo però è inammissibile ex art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ., essendo la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui «In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890/1982» (cfr. Cass. n. 29710 del 2018 che richiama, tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086; Cass. sez. 6-5, ord. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. sez. 6-5, ord. 21 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376; Cass. sez.
5, 19 gennaio 2017, n. 1304; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; Cass. sez. 6- 5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708); v. anche Cass. n. 28872 del 2018)
5.1. Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformità a Costituzione dell’art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte costituzionale ha comunque affermato che, per colmare lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell’atto, colui che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva per causa a lui non imputabile, possa chiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione. Detta istanza non è stata formulata, né la contribuente ha dedotto alcunché al riguardo.
6. Deve, quindi, esaminarsi il primo motivo che è inammissibile sia per difetto di specificità sia perché deduce la violazione di una disposizione di legge (art 8 della legge n. 890 del 1982) non applicabile alla fattispecie in cui è pacifico (per come deve desumersi dal secondo motivo di ricorso, sopra esaminato) che la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita a mezzo posta ex art. 26, comma 1, ultima parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di al tro soggetto previsto dalla citata disposizione.
6.1. E’ noto, infatti, che «in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla
data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela RAGIONE_SOCIALE preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 28 maggio 2020 -Rv. 657732 – 01).
6.2. Pertanto, nel caso in esame, era sufficiente, ai fini della regolarità della notificazione, la presenza nell’avviso di ricevimento della raccomandata postale RAGIONE_SOCIALE annotazioni di immissione nella cassetta postale del destinatario dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale e del deposito della stessa presso tale ufficio, decorrendo dalla data di quell’avviso il termine di dieci giorni per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, ove l’atto non fosse stato precedentemente ritirato. Circostanze, queste, che la ricorrente neppure deduce e che, comunque, non sono verificabili in quanto la stessa, in violazione della regola di specificità del motivo di ricorso, di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., ha omesso di trascrivere il contenuto dei documenti cui ha fatto riferimento nel ricorso e di localizzarli nei fascicoli dei gradi di merito (Cass., Sez. U, n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura liquidata in dispositivo in favore del solo agente della riscossione, essendosi
l’RAGIONE_SOCIALE costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE in 2.400,00 euro per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023