Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5778 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5778 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
Oggetto:
Tributi –
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 10258/2024 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 1495/06/2024, depositata il 4.03.2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Roma dichiarava in parte il difetto di giurisdizione e per il resto rigettava il ricorso proposto da NOME avverso l’intimazione di pagamento n. 09720199081589409000, relativa a diverse cartelle di pagamento;
con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 del Lazio rigettava l’appello proposto dal contribuente osservando, per quanto qui ancora rileva, che sia l’intimazione di pagamento sia le relative cartelle erano state regolarmente notificate al contribuente e la regolare notifica di tali atti aveva interrotto il termine di prescrizione decennale, applicabile alla fattispecie, trattandosi di crediti erariali;
il contribuente impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-l’A RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
in data 21.09.2024 il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’articolo 380bis , comma 1, cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso;
la proposta è stata comunicata in data 24.09.2024 e il difensore del ricorrente ha depositato in data 1.10.2024 tempestiva istanza per la decisione del ricorso;
-è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza camerale del 10.12.2025;
il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, comma 1, e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 140 cod. proc. civ., per avere la CGT-2 errato nel ritenere notificate le cartelle sottese alla impugnata intimazione di pagamento, posto che l’avviso di ricevimento non risulta firmato dall’agente postale o non risulta notificata la raccomandata informativa o comunque la relativa pretesa risulta prescritta;
con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 1, e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 140 cod. proc. civ., per avere la CGT-2 errato nel ritenere regolarmente notificate ulteriori tre cartelle di pagamento, sottese
alla impugnata intimazione di pagamento, sebbene l’agente notificatore non avesse effettuato alcuna attività in merito alle ricerche svolte, non potendosi considerare le stesse validi atti interruttivi, con conseguente prescrizione della relativa pretesa;
-i predetti motivi, che per connessione vanno esaminati unitariamente riguardando entrambi la regolarità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, sottostanti alla impugnata intimazione, sono inammissibili per difetto di specificità;
questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, ove sia contestata la rituale notifica di cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n. 31038 del 2018; Cass. n. 5185 del 2017), essendo tale trascrizione strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 6288 del 2025);
la ricorrente non ha riportato nel testo del ricorso il contenuto RAGIONE_SOCIALE notificazioni de lle cartelle di pagamento, prodromiche all’intimazione impugnata, strettamente funzionali alla comprensione RAGIONE_SOCIALE censure, anche in considerazione dei diversi profili in cui le stesse si articolano, né ha precisato la sede dove reperirle, essendosi limitata a riportare fra parentesi un numero preceduto dalla parola ‘doc.’ ;
occorre poi rilevare che, con riferimento alla notificazione del prodromico avviso di accertamento, è stato più volte affermato il principio (valevole per tutti gli atti prodromici), secondo cui ‘nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la
sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, a norma dell’abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell’art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546′ (Cass. n. 3554 del 2002; n. 9032 del 1997, n. 10772 del 2006, n. 11674 del 2013; n. 18472 del 2016; n. 35014 del 2022);
la censura, così come proposta, contrasta con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario nell’eseguire la notificazione dell e cartelle di pagamento, prodromiche alla impugnata intimazione, che non è suscettibile di essere apprezzato in questa sede ostandovi la preclusione connessa all’applicazione del prima richiamato principio; – con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, rubricato ‘pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, 6 -ter del d.lgs. n. 82 del 2005, d.lgs. n. 159 del 2015 e d.lgs. n. 217 del 2017, art. 26 e 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CGT-2 errato nel ritenere alcune cartelle notificate correttamente a mezzo PEC, senza considerare che il file era con estensione ‘.pdf’, anziché ‘.p7m’ e la notifica era avvenuta da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, sicché le relative pretese doveva considerarsi prescritte;
il motivo è palesemente infondato;
secondo un costante indirizzo di questa Corte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica”) (Cass. n. 30948 del 2020, n. 6471 del 2019), per cui è irrilevante che il file , oggetto di notifica, nella specie la cartella di pagamento, rechi il formato pdf anziché p7m (Cass. n. 23951 del 2020);
-il motivo è infondato anche con riferimento all’ulteriore doglianza riferita alla mancata inclusione nei pubblici registri dell’indirizzo PEC del mittente, posto che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, laddove una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta, infatti, per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. S. U. n. 15979 del 2022);
con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2653 cod. civ. e di tutti gli altri articoli del codice civile, riguardanti la prescrizione, per avere i giudici di appello ritenuto erroneamente che la regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento avesse interrotto il termine di prescrizione decennale applicabile trattandosi di crediti erariali;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità, posto che, non avendo il ricorrente riportato le relate di notifica RAGIONE_SOCIALE singole cartelle, non ha consentito a questa Corte di verificare i termini di prescrizione
dei crediti erariali, anche in considerazione di quanto affermato dalla CGT-2 che ha accertato, oltre che la regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, anche la notificazione di ulteriori intimazioni di pagamento che hanno interrotto i termini di prescrizione decennale;
in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di cui all’art. 380 -bis cod. proc. civ., trovano applicazione anche il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 27195 del 2023);
-il ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla parte controricorrente una somma equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo e a versare una ulteriore somma, determinata in euro 1.500,00, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00, oltre alle spese prenotate a debito;
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 3.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME