Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 528 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 528 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Oggetto:
giudizio di rinvio cartella esattoriale notifica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19314/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME, NOMECOGNOME NOME, rappresentate e difese dall’avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Napoli, INDIRIZZO presso il difensore;
-ricorrente – contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
Stiano NOME
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dealla Campania n. 147/22/2021, depositata l’ 11 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania, nel giudizio di rinvio disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 8000/2019, rigettava gli appelli riuniti proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso le sentenze nn. 265-266-269/29/10, 497/30/10 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinti i ricorsi separatamente proposti contro la cartella esattoriale loro notificata quali eredi di NOME COGNOME debitore originario.
La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che:
-la cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dalla notificazione di un invito al pagamento regolarmente notificato alle ricorrenti/appellanti ed in particolare per NOME COGNOME la raccomandata che conteneva detto atto era stata ritirata dal marito convivente presso l’ufficio postale; per NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME le omologhe raccomandate erano state consegnate il 23 agosto 2007 alla vicina di casa NOME COGNOME qualificatasi al loro servizio per tale scopo, sottoscrivendosi come tale;
-che tali circostanze inducevano ad un giudizio di ritualità della procedura notificatoria di detti atti ex art. 7, legge 890/1982, non avendo le ricorrenti/appellanti controprovato al riguardo, anche nella considerazione che la previsione di obbligatorietà dell’invio al destinatario della raccomandata informativa dell’avvenuta consegna a soggetto terzo di cui all’ultimo comma di detta disposizione legislativa è stata introdotta soltanto con il decretolegge 248/2007, con vigenza successiva alla procedura notifcatoria stessa;
-che da ciò conseguiva la definitività degli inviti di pagamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata, per omessa impugnazione degli stessi nel termine di legge;
-che pertanto l’eccezione di decadenza della pretesa impositiva non poteva più formare oggetto di cognizione in sede di impugnazione del successivo atto della riscossione, non ravvisandone alcuna questione di legittimità costituzionale.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione solamente NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
NOME COGNOME notificata del ricorso, è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- le ricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione degli artt. 138, 139, 140, cod. proc. civ., 19, 53, comma 1, 56, d.lgs 546/1992, 82, 84, dPR 43/1973, 16 ss. d.lgs. 427/1997, 60, dPR 600/1973, 6, legge 212/2000 e vizio motivazionale, poiché la CTR ha affermato la validità delle notifiche degli inviti di pagamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata ad NOME COGNOME ed NOME COGNOME
Il mezzo è inammissibile in relazione al dedotto vizio motivazionale, trattandosi di caso di “doppia conforme” (art. 348 ter, cod. proc. civ.).
E’ peraltro inammissibile anche il relazione alla dedotta violazione di legge, in quanto mira a contrastare un accertamento di fatto della sentenza impugnata.
Il giudice tributario di appello infatti ha affermato che dagli atti emerge che NOME COGNOME si è qualificata “vicina di casa al servizio delle destinatarie”. Tale accertamento non è ulteriormente sindacabile nei termini prospettati, peraltro trattandosi di un fatto “sostanziale” (notifica di un atto impositivo) e non processuale,
rispetto al quale questa Corte non ha alcuna competenza cognitiva sul merito.
E’ peraltro pacifico che al caso di specie non può essere applicata la previsione dell’art. 7, u.c., legge 890/1982, trattandosi di disposizione legislativa entrata in vigore successivamente alle procedure notificatorie de quibus (v. Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 03/10/2016, Rv. 641721 – 01), sicchè non dovevasi spedire alcuna “raccomandata informativa” alle destinatarie della notifica di detti atti.
Con il secondo motivo le ricorrenti si dolgono della violazione/falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 150, 183, cod. pen., 19, comma 3, 53, comma 1, 56, 82, 84, d.lgs 546/1992, 3, legge 212/2000 e di vizio motivazionale, poiché la Commissione tributaria regionale, quale conseguenza della statuizione censurata con il primo mezzo, ha respinto le loro eccezioni di decadenza dell’agenzia fiscale dal potere impositivo.
Anche questa censura è inammissibile nel profilo del dedotto vizio motivazionale per la medesima ragione di cui sopra (mezzo improponibile per “doppia conforme” ex art. 348 ter, cod. proc. civ.).
Il profilo della dedotta violazione di legge è manifestamente infondato.
Tenuto conto dell’affermata ritualità delle notificazioni degli atti impositivi prodromici alla cartella esattoriale impugnata, risulta ineccepibile il rilievo della CTR campana di inammissibilità della eccezione de qua in quanto non integrante un “vizio proprio” dell’atto della riscossione impugnato, quanto piuttosto degli atti impositivi medesimi, ma come tale precluso dalla loro intervenuta definitività.
Peraltro pacifico è che trattasi di eccezione in senso stretto e che quindi dev’essere proposta dal contribuente nei limiti consentiti dalle regole processuali e dunque in particolare dall’art. 19, comma
3, d.lgs 546/1992 (tra le molte, v. Sez. 5 – , Ordinanza n. 24074 del 03/10/2018, Rv. 650700 – 01).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma 18 ottobre 2023
Il presidente