Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6216 Anno 2026
Oggetto: Tributi:
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6216 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: Tributi:
art. 26 del DPR n. 602 del 1973
ORDINANZA
Sul ricorso n. 10476 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimata-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7175/01/2016, depositata in data 22 novembre 2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
Dalla sentenza impugnata si evince, in punto di fatto che: 1) avverso preavviso di fermo amministrativo n. NUMERO_DOCUMENTO, il contribuente NOME COGNOME aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma deducendo la irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle; 2) con sentenza n. 26544/39/2015, la CTP di Roma aveva accolto il ricorso, in ragione della mancata dimostrazione da parte dell’Agente della riscossione, rimasto contumace, dell’avvenuta notifica delle sottese cartelle esattoriali; 3) avverso la sentenza di prime cure RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio chiedendo, preliminarmente, la declaratoria del difetto di giurisdizione in ordine ai crediti di natura non tributaria e, nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo stante la regolare notificazione delle prodromiche cartelle; 4) in sede di gravame era rimasto contumace il contribuente; 5) con sentenza n. 7175/01/2016, depositata in data 22 novembre 2016, la CTR aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) andava preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle prodromiche cartelle di pagamento riguardanti crediti di natura non tributaria; 2) le altre cartelle – portanti crediti di natura tributaria – sottese all’impugnato preavviso di fermo amministrativo risultavano, ‘in base alla idonea documentazione prodotta e allegata agli atti di causa’, regolarmente notificate ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 602/73, non essendo, peraltro, necessario, ai fini del perfezionamento della notificazione eseguita direttamente dall’Agente della riscossione, nel caso di consegna del piego raccomandato in mani di soggetto
diverso dal destinatario, l’invio della seconda raccomandata informativa dell’avvenuta notifica; 3) stante la regolare notificazione delle cartelle di pagamento era inammissibile, in sede di impugnazione del successivo preavviso di fermo, il motivo inerente alla estinzione per prescrizione dei crediti esattoriali azionati con riferimento al lasso temporale antecedente la notificazione delle cartelle medesime; 4)infondata era anche l’eccezione di prescrizione dei crediti esattoriali con riferimento al lasso temporale successivo alla notificazione delle cartelle atteso che, non essendo state impugnate le cartelle regolarmente notificate, i crediti si erano consolidati e il ruolo era divenuto esecutivo per la riscossione delle somme ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 602/73; ne conseguiva che le sottostanti pretese tributarie non erano più soggette ai termini di prescrizione previsti per le singole imposte, divenendo applicabile il termine di prescrizione relativo all’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi, qual era quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. (sono richiamate Cass. n. 4338 del 2014 e Cass. n. 17877 del 2011 secondo cui il termine prescrizionale è ordinario ‘ rivestendo la cartella natura di titolo esecutivo ‘).
Avverso la suddetta sentenza, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
E’ rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 del DPR n. 546/92 nonché 2697 c.c. per avere la CTR pronunciato, in violazione dell’art. 57 cit., su domande e/o eccezioni proposte da RAGIONE_SOCIALE – rimasta contumace in primo grado ex novo in sede di gravame (motivo n. 1- nullità della sentenza per difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale e per violazioni del codice della strada; motivo n. 3regolarità della notificazione, ex art. 26 del d.P.R. n. 602/73, delle cartelle di pagamento sottese al l’impugnato preavviso di fermo amministrativo) con
illegittimo ampliamento della materia del contendere, sia pure attraverso la ammessa produzione di documenti nuovi in appello in violazione dell’art. 58 cit. , e conseguente extrapetizione da parte del giudice di appello nel ritenere la regolare notifica delle sottese cartelle sulla base delle prodotte fotocopie di ricevute di ritorno delle raccomandate- peraltro dal contribuente ‘ disconosciute ‘ con riproposizione in ricorso della richiesta di esibizione da parte dell’Agente della riscossione degli originali o di copia autenticata delle cartelle – laddove il petitum e la causa petendi concernevano l’esistenza effettiva delle cartelle con richiesta di esibizione ex art. 26 cit. non avendo il ricorrente denunciato con il ricorso originario il vizio di notifica ma il mancato invio delle cartelle al destinatario. Con il presente motivo il ricorrente chiede, altresì, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità dell’art. 58 comma 2, cit. sollevata dalla CTR della Campania con ordinanza n. 943 del 2016. Peraltro, ad avviso del ricorrente, il giudice di appello, da un lato, avrebbe operato una illegittima sanatoria delle preclusioni gravanti su RAGIONE_SOCIALE, senza rilevare la contumacia della stessa in primo grado, e, dall’altro, avrebbe indebitamente valutat o -con ‘ragionamento ingiusto e punitivo’ – la contumacia del contribuente in sede di appello come una volontaria rinuncia alla difesa.
1.1.In primo luogo, il ricorrente col mezzo all’esame ha cumulato censure per violazioni di legge e per vizi motivazionali senza però distinguere tra di essi nell’illustrazione del motivo: in tal modo impedendo un sicuro esercizio nomofilattico non essendo «ricompreso nel compito di nomofilichia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 co. 1 n. 4 c.p.c. che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata» (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).
1.2.In ogni caso, nel merito, il motivo è infondato.
1.3. Nel giudizio tributario – strutturato come giudizio d’impugnazione di un provvedimento contenente la pretesa dell’amministrazione finanziaria, nel quale l’ufficio assume la veste di attore, in senso sostanziale, ed il dibattito processuale è delimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell ‘ atto impositivo e, dall’altro, dalle questioni dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo (Cass. nn. 10779/2007, 15849/2006, 9754/2003) – il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d’ufficio), posto dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguardano le eccezioni in senso tecnico, ossia gli strumenti processuali con cui il contribuente, convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Tale non può considerarsi l’argomentazione difensiva tendente ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni con cui Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico (Sez. 5, Ordinanza n. 2413 del 2021). Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, previsto all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda le eccezioni sostanziali in senso stretto, ovvero quelle per cui la legge riserva espressamente alla parte il potere di rilevazione o quelle in cui si fa valere un fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa fiscale, ma non le eccezioni in senso improprio (tra le quali rientra l’eccezione di intempestività del ricorso che, integrando una mera sollecitazione difensiva in replica, è rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità) (Cass. n. Sez. 5 – , Sentenza n. 30227 del 14/10/2022 ).
1.4.Nella specie, a fronte della contestazione – come si evince dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso -da parte del contribuente nel ricorso introduttivo della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento (‘ tutte le cartelle esattoriali non risultano essere state recapitate all’opponente ‘, v. stralcio del ricorso originario, pag. 4 del ricorso) non avendo l’ A gente della riscossione assolto all’onere di esibizione, ai sensi del comma 4, dell’art. 26 cit., della ‘ matrice o della copia della cartella originaria ‘ con la relata
di avvenuta notifica (v. stralcio ricorso originario, pag. 5 del ricorso) e della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso sul rilievo della mancata dimostrazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, rimasta contumace, dell’avvenuta rituale notifica delle cartelle esattoriali -la censura sollevata da RAGIONE_SOCIALE in grado di appello concernente l’assunta regolarità della notificazione ex art. 26 cit. delle cartelle di pagamento sottese all’impugnato preavviso di fermo amministrativo non concreta una eccezione nuova, e, dunque non amplia il thema decidendum. Né risulta configurabile il denunciato vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata – quanto alla statuizione circa la asserita regolarità della notifica delle sottese cartelle ai sensi dell’art. 26 cit. sulla base della prodotta idonea documentazione (fotocopie delle ricevute di ritorno delle raccomandate)atteso che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o – il che è lo stesso, – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi (Cass., 20 settembre 1996, n. 8387 cui adde, ex plurimis, Cass., 27 luglio 2018, n. 20003; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1737; Cass., 6 aprile 2017, n. 9020; Cass. n. 20185 del 2023).
1.5.Ugualmente è da disattendere il motivo nella parte in cui denuncia l’assunta violazione dell’art.57 cit. , attraverso la produzione, in sede di gravame, in violazione dell’art. 58 cit, di nuovi documenti non depositati in primo grado (essendo rimasta RAGIONE_SOCIALE ivi contumace).
1.6. Al riguardo, va ricordato che, in base alla formulazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/92 – nella versione vigente ratione temporis , ante novella di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb), D.Lgs. n. 220/2023 – « 1. Il giudice d’appello non puo’ disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. 2. E’ fatta salva la facolta’ delle parti di produrre nuovi documenti.».
1.7.Dal tenore di quanto previsto dall’articolo 58 si comprende la generale esigenza legislativa di introdurre, nel contenzioso tributario, così come avviene
nel processo civile, un giudizio di secondo grado ad istruttoria c.d. “chiusa” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024).
1.8.Pertanto, ai sensi del comma 1, è previsto il divieto di produzione in appello di ‘nuove’ prove salvo la possibilità di derogare a tale divieto in due ipotesi: a) nel caso in cui le ritenga necessarie ai fini della decisione; b) ovvero qualora la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
1.9. Si è, al riguardo, precisato che il primo comma dell’articolo 58 fa espresso divieto di produzione di nuove prove in appello, laddove per ‘nuova prova’ si deve intendere quella che non è stata dedotta in primo grado, ovvero quella che non è stata ritualmente richiesta dalla parte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024).
1.10. Sul concetto di ‘indispensabilità della prova’ ai fini della decisione questa Corte ha affermato che ‘ Prova nuova indispensabile è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado ‘ (così Cass., sez. lav., sent. 10.1.2023, n. 401; Sez. L, Sentenza n. 35076 del 2023; SU n. 10790 del 2017).
1.11.Questa Corte ha anche precisato che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, al giudice di appello non è consentito ordinare il deposito di documenti nella materiale disponibilità di una delle parti che non abbia tempestivamente assolto al proprio onere della prova, non potendosi considerare indispensabili , ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, quelle prove che non siano state prodotte in giudizio per inadempienza non potendo tale lacuna essere colmata dall’esercizio dell’indicato potere giudiziale. (Cass.Civ., 18 dicembre 2015, n. 25464; Cass.Civ., 22 giugno 2018,
n. 16528). L’unica ipotesi in cui è possibile disporre l’esibizione di documenti d’ufficio, ai sensi dell’art. 58 comma 1 d.lgs. 546/1992, è quando sussista il presupposto dell’impossibilità di acquisire la prova altrimenti, come nel caso in cui una parte non possa conseguire i documenti in possesso dell’altra (Cass. civ., sez. V, 8 luglio 2015, n. 14244), in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti (Cass.civ., sez.V, 19 giugno 2018, n. 16171). Al contrario, proprio per la giurisprudenza formatasi per l’applicazione dell’art. 210 c.p.c., non può essere ordinata l’esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, quando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (Cass., sez. 3, 6 ottobre 2005, n. 19475; cass., sez. 2, 11 giugno 2013, n. 14656; Sez. 5, Ordinanza n. 33506 del 2018).
1.12.L’art. 58, comma 1 cit.- nella versione vigente ratione temporis – mutuando la dicitura dall’art. 345, comma 3, c.p.c. ammette la disposizione e acquisizione di ‘prove nuove’ nell’ipotesi in cui la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile . Come è stato in dottrina evidenziato si tratta di una applicazione anche nel processo tributario dell’istituto della rimessione in termini oggi contemplata, a seguito della novella di cui alla l. n. 69/2009 ( quale istituto di portata generale, dall’art. 153, comma 2, c.p.c. applicabile anche nel processo tributario, ex aliis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 17 giugno 2015, n. 12544).
1.13.Come precisato, di recente, dalla Corte costituzionale- nella sentenza n. 36 del 2025 avente ad oggetto questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all’art. 58 del d.lgs. n. 546/92 nella versione post novella di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb), D.Lgs. n. 220/2023 – «Il contenuto precettivo del comma 1 dell’originario art. 58 era, infatti, pressoché coincidente con quello dell’art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione assunta per effetto delle modifiche ad esso apportate dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile). La disposizione del processo tributario ricalcava quella dettata per il processo civile sia quanto alla proibizione, in linea di
principio, di nuove prove in appello, sia quanto alla previsione di un duplice temperamento a tale divieto, costituito dall’ammissione tanto della prova non dedotta in prime cure per causa non imputabile alla parte, quanto di quella ritenuta dal giudice necessaria ai fini della decisione. Come confermato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo sulla disciplina del processo dinanzi agli organi speciali di giurisdizione in materia tributaria esaminato in Commissione bicamerale il 16 dicembre 1992, dal coevo modello civilistico l’art. 58 si discostava per la previsione espressa della facoltà, per le parti, di produrre in appello nuovi documenti a prescindere dalla ricorrenza di una delle condizioni richieste dal comma 1 per l’introduzione degli altri mezzi di prova » (punto 5.4.1.).
1.14. Quanto alla previsione di cui al secondo comma dell’articolo 58, esso, invece, consente espressamente alle parti di produrre in appello nuovi documenti, purché gli stessi abbiano, comunque, attinenza con i motivi espressi in primo grado (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024) ossia con l’unico limite dell’essere gli stessi diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 ( ex multis , Cass. 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788). Ciò nonostante, la possibilità di produrre documenti incontra un limite, anche in grado di appello, nell’articolo 32 del D. Lgs. n. 546/92, il quale stabilisce che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. E tale termine ha natura perentoria, con la conseguenza che la presentazione tardiva di un documento non consente al giudice di fondare la propria decisione sul documento stesso, poiché l’art.153 cpc prevede che i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.», all’uopo precisando che «Tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio): con la conseguenza che resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento
tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente “interlocutorio” dell’udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’osservanza dei termini perentori, ai sensi dell’art. 153 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2787 del 08/02/2006 Rv. 589768 – 01; da ultimo v. anche Cassazione, sentenza 13 novembre 2018, n. 29087)» (Cfr. Cass., V, n. 31637/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5199 del 2024). Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace (Cass. n. 17921 del 2021; Cass. n. 8927 del 2018). In tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa del principio del contraddittorio) che adempie» (da ultime: Cass., 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., 22 ottobre 2021, n. 29690; Cass., 13 dicembre 2021, n. 39544; Cass., 30 dicembre 2021, n. 42069; Cass., 4 gennaio 2022, n. 14; Cass., 5 gennaio 2022, n. 147; Cass., 27 gennaio 2022, n. 2377; Sez. 5, Ordinanza n. 32031 del 2024; Sez. 5, Ordinanza n. 20550 del 2024; v. anche, Sez. U, Sentenza n. 11676 del 2024 ). E’ stato, ancora, precisato che nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546
del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti; ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 . (Sez. 5, Ordinanza n. 26115 del 17/11/2020, Rv. 659877 – 01; cass. n. 9635 del 2024).
1.15. Questa Corte ha anche statuito che ‘il giudice di appello potrà esaminare i documenti irritualmente prodotti in primo grado solo ove la parte provveda alla tempestiva costituzione nel processo di secondo grado ed al nuovo deposito secondo le formalità di legge mentre laddove gli stessi siano stato tardivamente ed irritualmente prodotti in primo grado (ancorchè sugli stessi l’altra parte abbia interloquito) e la parte che li ha allegati in primo grado sia rimasta intimata in grado di appello, il giudice non potrà esaminarli ai fini del decidere’ (Cass. n. 9635 del 2024).
1.6.Posto quanto sopra, nella sentenza impugnata, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere ammissibile la produzione da parte di RAGIONE_SOCIALE in appello, ex art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 (nella versione vigente ratione temporis ) – per la quale non viene, peraltro, contestata l’inottemperanza del termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del medesimo decreto delle fotocopie delle ricevute postali delle raccomandate relative alle sottese cartelle, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, la stessa era rimasta contumace. Né, per quanto sopra già osservato, attraverso la produzione di tali nuovi documenti, il giudice di appello ha violato (indirettamente) l’art. 57 cit. , afferendo gli stessi alla materia del contendere circoscritta alla verifica della regolarità della notifica delle sottese cartelle effettuata dall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 602/73.
1.17. Va, peraltro, al riguardo, disattesa l’eccezione di sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c. essendo stata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, cit. sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma, per
divisato contrasto» con gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, «nonché con criteri di razionalità e con i principi generali dell’ordinamento». sollevata dalla CTR della Campania, con ordinanza n. 943 del 6 maggio 2016 (iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2016) definita dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 199 del 2017 nel senso: 1) della inammissibilità in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; 2) della non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
1.18. Parimenti infondata è la (sub) censura di violazione dell’art. 57 cit. per avere dato la CTR ingresso ad altra censura ‘nuova’ proposta da RAGIONE_SOCIALE in appello circa il difetto di giurisdizione in relazione alle sottese cartelle riguardanti crediti di natura non tributaria. Invero, questa Corte, a sezioni unite, nel comporre un contrasto giurisprudenziale, ha affermato il principio di diritto secondo cui ‘in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità – il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata (Sez. U, Sentenza n. 24172 del 29/08/2025 ). In particolare, posto che la decisione della CTP di accoglimento nel merito del ricorso ha implicato ex
se una decisione di segno negativo sulla questione presupposta processuale rilevabile d’ufficio (di difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle portanti crediti non tributari), RAGIONE_SOCIALE – rimasta contumace in primo grado – aveva l’onere di impugnare tale sentenza deducendo il vizio processuale oggetto della questione implicitamente rigettata, in forza del principio di conversione del vizio in specifico motivo di gravame, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., pena la formazione del giudicato interno sulla questione processuale medesima.
1.20. Inammissibile si profila poi il motivo nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 116, comma 2, c.p.c. per avere la CTR attribuito alla contumacia del ricorrente in sede di gravame un significato probatorio valutato per trarne argomenti in danno dello stesso. Invero, tale doglianza non coglie il decisum avendo il giudice di appello, lungi dal trarre argomenti di prova in danno del contribuente dalla sua contumacia, addotto ‘il comportamento di assoluta inerzia dello stesso’ quale elemento meramente rafforzativo della valenza- già di per sé esaustiva- delle argomentazioni dell’appellante RAGIONE_SOCIALE.
2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 9, lett. b e dell’art. 2953 c.c. per avere la CTR respinto l’eccezione di prescrizione dei crediti erariali portati dalle cartelle (con riferimento al lasso temporale successivo alla notificazione di queste ultime), stante l’asserito consolidamento del credito esattoriale per effetto della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle regolarmente notificate con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale rivestendo la cartella natura di ‘titolo esec utivo’ benchè, alla luce della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 23397 del 2016, la ‘ conversione ‘ del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. si verificasse soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato (oppure di decreto ingiuntivo avente efficacia di giudicato formale e sostanziale) e non già nel caso di mera scadenza del termine perentorio per impugnare un atto di riscossione coattiva.
2.1. Il motivo è infondato con correzione della motivazione nei termini che seguono, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. secondo cui non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto quando il dispositivo sia conforme al diritto.
2.2. Questa Corte ha chiarito che, la scadenza del termine – pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato >> (Cass. Sez. U., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016); in successive pronunce, si è ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11814 del 18/06/2020; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019; Cass., sez. 5, n. 16395 del 2022).
Invero, va anche osservato che, a seguito della notificazione della cartella di pagamento, viene interrotto il termine di prescrizione del tributo, che -ove la cartella non venga impugnata -inizia a decorrere nuovamente per una durata analoga a quella prevista per il singolo tributo (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016; Cass. sez. 5, n. 24616 del 2024).
Deve anche rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali
differenti; con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un’espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021; Cass., sez. 5, n. 16395 del 2022).
Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata va dunque corretta ex art. 384 c.p.c. nella parte in cui il giudice di appello ha affermato che ‘ le sottostanti pretese tributarie non sono più soggette ai termini di prescrizione previsti per le singole leggi di imposta divenendo applicabile il termine di prescrizione relativo all’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi che è quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c . ‘ nel senso che la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce di per sè la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. e che, nella specie, per i crediti erariali portati dalle sottese cartelle ancora di interesse (essendo stato dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione a quelle afferenti a crediti di natura non tributaria) il termine di prescrizione era decennale.
3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del DPR n. 546/92 per avere la CTR ritenuto che l’Agente delle riscossione avesse assolto l’onere probatorio circa la regolarità della notifica ex art. 26 cit. delle sottese cartelle mediante la produzione delle sole fotocopie delle ricevute di ritorno delle raccomandate e di un estratto di ruolo (non coevo al sorgere delle cartelle) senza l’esibizione , in presenza di contestazione specifica, degli originali o della copia conforme integrale delle cartelle medesime sebbene il ricorrente avesse dedotto
proprio la mancata consegna al destinatario delle cartelle originarie contestando nell’atto introduttivo la mancata prova dell’esistenza del titolo esattivo ex art. 2697 c.c. atteso che le ricevute postali facevano fede esclusivamente delle circostanze ivi attestate tra le quali non figurava la certificazione della esistenza della cartella e la corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia da notificare ; con riguardo a tale questione il ricorrente denuncia anche il vizio di omesso esame da parte della CTR in violazione degli artt. 112, 113,115 e 116 c.p.c. avendo il giudice di appello illegittimamente ristretto il thema decidendum alla valutazione della regolarità della notifica delle cartelle.
3.1.In primo luogo, il motivo -che richiama in rubrica i parametri di cui al comma 1, nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. – si espone ad un profilo di inammissibilità contenendo un’indistinta unificazione e sovrapposizione delle ragioni di ricorso per cassazione riconducibili al vizio di violazione di legge, di difetto di motivazione e/o di omessa pronuncia.
3.2. In ogni caso, nel merito il motivo è complessivamente infondato.
3.3.L’orientamento di questa Corte è granitico nel ritenere, in tema di riscossione delle imposte, che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla
notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. n. 35822/2023; Cass. n. 29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass. n. 1304/2017; Cass. n. 23511/2016; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 11708/2011). Occorre appena evidenziare che questa Corte (Cass. n. 17248/2017; Cass. n. 35822/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 15253 del 2025) ha ritenuto, in linea di continuità con quanto in passato affermato nella vigenza dell’originario primo comma dell’art. 26 citato, che la notificazione diretta , anche dopo la riforma della riscossione coattiva, continua ad essere una facoltà del concessionario, poi divenuto agente, della riscossione; inoltre, che Corte Cost. n. 175 del 2018 ha ritenuto non fondata la sollevata questione di legittimità costituzio nale della disposizione censurata, in riferimento essenzialmente all’art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui facoltizza l’agente della riscossione alla notifica «diretta» delle cartelle esattoriali.
3.4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n. 23039 del 11/11/2016; Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 16121 del 14/06/2019; Cass. n. 20444 del 30/07/2019; Cass. n. 23426 del 26/10/2020; si veda anche Cass. n. 20769 del 21/07/2021), la quale, una volta pervenuta all ‘ indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell ‘ impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del 26/06/2020; Cass., sez.5, n. 24616 del 2024).
3.5. In particolare, questa Corte ha affermato che ‘ in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non è necessaria la
produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relazione di notifica. L’estratto di ruolo inoltre è l’equipollente della matrice: la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale. Esso contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (Cass. n. 11826/2022; Cass. n. 20769/2021; Cass. n. 16121/2019; Cass. n. 33563/2018; Cass. n. 23039/2016). Tale obbligo, in particolare, non discende dal richiamato art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla matrice (la quale come chiarito da Cass. n. 10326/2024 – è l’unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento). La deduzione secondo cui mancherebbe la prova della correlazione della cartella con la relata di notificazione è anche essa una considerazione astratta, priva di alcuna descrizione del fatto, al cui esame tale correlazione afferisce, e di alcun riferimento alla sede processuale ove tale deduzione difensiva sia stata formulata (Cass., sez. 5, n. 15253 del 2025).
3.6. Invero, con riferimento al concetto di ‘matrice’ , il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza del 14 marzo 2022, n. 4, ha osservato che : ‘ 6.2. Il riferimento alla ‘matrice’ è presente sin dalla prima emanazione della disposizione e allude, invero, a una modalità di produzione della cartella invalsa al tempo in cui il ruolo era ancora cartaceo (in sostanza la ‘matrice’ era l’originale dalla cui compilazione scaturiva la ‘figlia’ da notificare al contribuente). Esso, una volta ‘dematerializzati’ i ruoli in forza delle previsioni di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e del D.M. 03 settembre 1999, n. 321, ha perso di significato e valenza applicativa: la cartella infatti è divenuto un documento estratto a mezzo stampa dal ruolo informatico, secondo un modello
predeterminato in sede regolamentare nei suoi contenuti e nel suo standard. La modalità alternativa di conservazione dell’atto si è concentrata, dunque, di fatto, su una sola modalità: l’effettuazione della copia della cartella. 6.3. Il sistema informatico, giusto quanto chiaramente emergente dagli atti processuali, e del resto riconosciuto anche in sede giurisprudenziale (per tutte, Cass. sez. III, 23 giugno 2015, n. 12888), consente, oggi tuttavia, oggi la stampa di un unico originale, probabilmente per evitare la duplicazione accidentale o addirittura dolosa del titolo ‘. (….); nella richiamata sentenza, il CDS ha poi ritenuto che ‘ Ne discende la necessità di un’azione informatica o umana che consenta di tenere traccia fedele e conforme del detto originale. Certamente può trattarsi di una copia digitale, ossia il prodotto di una copia generata direttamente dal sistema informatico oppure scannerizzata dall’operatore a valle della stampa, ma dev’essere la riproduzione conforme dell’atto, non essendo possibile, ai fini dell’accesso, adempiere alla richiesta a mezzo del rilascio di un estratto di ruolo, ossia della mera stampa di dati estrapolati dal ruolo informatizzato, ma non ‘organizzati’ in cartella .’, per poi aggiungere che ‘ Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni ‘ .
3.7. Premesso che quest’ultima statuizione della sentenza del CDS n. 4/22 vale per l’accesso agli atti e non già per la prova della notifica, nella specie, la CTR si è attenuta ai principi di diritto sopra richiamati – senza che, peraltro, sia configurabile una omissione di pronuncia sul punto – nel ritenere – con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità -rituale l’avvenuta notificazione delle presupposte cartelle ai sensi dell’art. 26 cit. sulla base ‘ di idonea documentazione prodotta e allegata agli atti di causa ‘ (che, per quanto di interesse, come si evince dallo stesso ricorso, constava nelle ricevute postali delle raccomandate e nell’estratto di ruolo, v. pag. 22 del ricorso).
4.In conclusione, il ricorso va rigettato.
5.Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma il 13.1.2026
La Presidente
NOME COGNOME