Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35016 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35016 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 247-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
unitamente all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 900/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2023 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Firenze, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso cartella di pagamento avente ad oggetto imposta di registro 2007;
la contribuente resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia «v iolazione dell’art. 4 d.lgs. n. 261/1999 (nella versione vigente al momento della notifica della cartella di pagamento) e conseguentemente dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, giacché la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto ritenere legittima la notifica della cartella di pagamento a mezzo di un servizio postale privato (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)»;
1.2. la censura è fondata;
1.3. non è contestato che la cartella di pagamento sia stata notificata e sia pervenuta nella sfera giuridica del destinatario, in quanto (si legge nella parte in fatto della sentenza impugnata) la contribuente ha denunciato il vizio di notifica della cartella perché eseguita da un’agenzia privata;
1.4. ciò posto, con riferimento alla modalità di notifica della cartella che il giudice del merito asserisce essere stata eseguita a mezzo di posta privata, è d’uopo in primo luogo porre in evidenza che la fattispecie attiene
a notifica tramite posta privata di cartella esattoriale, ed esula, quindi dalla diversa fattispecie di notifica per mezzo di posta privata di ricorso giurisdizionale;
1.5. va pertanto ribadito che la notifica a mezzo poste private è nulla (e non inesistente) solo in relazione agli atti processuali (cfr. Cass., S.U., n. 299/2020; conf. Cass. n. 1357/2022), al che consegue che la contestata nullità non è ravvisabile nel caso di specie, ove si controverte della notifica di un atto sostanziale (cartella esattoriale) e non processuale;
la sentenza impugnata va per l’effetto cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da