Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6092 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6092 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20308/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ROMA, RAGIONE_SOCIALE BONIFICA BURANA nonchè RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 1446/2024 depositata il 29/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1550/13/2022 la CTP di RAGIONE_SOCIALE annullava la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria impugnata dalla società
contribuente il RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che ‘…le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte, concluse con raccomandate RAGIONE_SOCIALE in date antecedenti la licenza di cui sopra (n.d.r. licenze individuali abilitative concesse di concerto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rilasciata a RAGIONE_SOCIALE nel 2019) sono inesistenti, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE comunicazione impugnata, stante il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE corretta sequenza procedimentale degli atti’.
Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, censurando l’omessa dichiarazione dell’improcedibilità del ricorso in primo grado, ex art. 17 bis, co. 1, d.lgs. n. 546/92, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze relative alle cartelle di pagamento ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge e per non aver riconosciuto la legittimità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, nonostante la partecipazione di un operatore postale privato.
Con sentenza n. 1446/13/2024, depositata in data 29 febbraio 2024, l’adita CGT -2 del Lazio rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritenendo che ‘quanto poi alla notifica effettuata mediante la società privata RAGIONE_SOCIALE si ribadisce la inesistenza RAGIONE_SOCIALE stessa perché solo successivamente al 2019 è intervenuta la licenza ministeriale per lo svolgimento di tale attività’.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, l’RAGIONE_SOCIALE.
La società RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE.
Con un unico motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 nonché dell’art. 4 d.lgs. 261/1999, come modificato dal d.lgs. 58/2011, per avere erroneamente i giudici di appello rilevato la nullità
( rectius : inesistenza) RAGIONE_SOCIALE notifica non tenendo conto RAGIONE_SOCIALE circostanza che nella specie, come comprovato dalla richiamata documentazione, le cartelle di pagamento di cui alla comunicazione opposta erano state notificate a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973, con le modalità previste dal d.P.R. 68/2005, all’indirizzo risultante dall’indice RAGIONE_SOCIALE degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC) e considerato che l’indirizzo di posta elettronica certificata ‘EMAIL‘ era risultato non valido o non attivo, l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione aveva provveduto al deposito degli atti nell’area riservata del sito internet RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE, nonché alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito e per la durata di 15 giorni, dell’avviso di deposito sul predetto sito di ‘RAGIONE_SOCIALE e, infine, all’invio al destinatario di una raccomandata semplice di avviso di deposito.
Il motivo è fondato.
2.1. Osserva il Collegio che, come comprovato dalla parte ricorrente nel proprio ricorso ove ai fini dell’autosufficienza sono state riprodotte le notifiche de quibus – si è trattato di notifiche a mezzo PEC ad indirizzo non più attivo, con successivo invio di raccomandata (semplice) ad opera di RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Orbene l’art. 26 d.P.R. 602/73 vigente ‘Disposizioni sulla riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito’ così dispone(va): ‘La cartella è notificata dagli ufficiali RAGIONE_SOCIALE riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti RAGIONE_SOCIALE polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio
di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE previste dal secondo comma o dal portiere RAGIONE_SOCIALE stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. La notifica RAGIONE_SOCIALE cartella può essere eseguita con le modalità e ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stabiliti dall’articolo 60 ter del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
A sua volta l’art. 60 -ter d.P.R. 600/73 ‘Disposizioni comuni in materia di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi’ così dispone(va): 1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all’articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo: a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al RAGIONE_SOCIALEo digitale risultante dall’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all’articolo 6 ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82; b) se destinati alle RAGIONE_SOCIALE individuali o costituite in forma societaria e a tutti i RAGIONE_SOCIALE i cui indirizzi RAGIONE_SOCIALE sono inseriti nell’RAGIONE_SOCIALE (INI-PEC), di cui all’articolo 6 bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al RAGIONE_SOCIALEo digitale risultante da tale RAGIONE_SOCIALE, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dei RAGIONE_SOCIALE e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (INAD), di cui all’articolo 6 quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi (IPA); c) se destinati alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai RAGIONE_SOCIALE e agli altri enti di diritto privato di cui all’articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al RAGIONE_SOCIALEo digitale professionale risultante dall’RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all’unico RAGIONE_SOCIALEo digitale ivi presente; d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il RAGIONE_SOCIALEo digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale RAGIONE_SOCIALEo speciale. 2. All’ufficio sono consentite la consultazione telematica e l’estrazione degli indirizzi di cui al comma 1. 3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il RAGIONE_SOCIALEo digitale al quale è stato effettuato l’invio risulta saturo, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il RAGIONE_SOCIALEo digitale al quale è stato effettuato l’invio non risulta valido o attivo: a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell’articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell’articolo 149-bis del codice di procedura civile; b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. 4. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore RAGIONE_SOCIALE casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato
gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore RAGIONE_SOCIALE casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all’ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello RAGIONE_SOCIALE pubblicazione dell’avviso nel sito internet RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE. I soggetti di cui all’articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, possono eleggere il RAGIONE_SOCIALEo digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale RAGIONE_SOCIALEo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i soggetti di cui al primo periodo possono confermare o revocare gli indirizzi RAGIONE_SOCIALE comunicati secondo le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emanati nelle more RAGIONE_SOCIALE piena operatività dell’anagrafe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE popolazione residente. 6. Ai fini RAGIONE_SOCIALE notificazione e dell’invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvede costantemente all’aggiornamento e al trasferimento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE speciali di cui al comma 5 nell’elenco dei RAGIONE_SOCIALE di piattaforma diversificati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del RAGIONE_SOCIALE per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58. Il gestore RAGIONE_SOCIALE piattaforma di cui all’articolo 26 del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede costantemente all’aggiornamento e al trasferimento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di piattaforma diversificati in relazione
all’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, nell’elenco dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE speciali istituito con il provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Con provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stabiliti termini e modalità dell’aggiornamento e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE informazioni di cui al presente comma’.
Orbene occorre osservare che i giudici territoriali hanno omesso di valutare le modalità RAGIONE_SOCIALE notifiche de quibus e non hanno tenuto conto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di notifica degli ‘atti tributari’.
3.1. In particolare con la sentenza Cass., Sez. U., n. 8416 del 2019, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58 del 2011, è stata riconosciuta la legittimità RAGIONE_SOCIALE notificazione, a mezzo operatore di posta privata, esclusivamente degli atti di natura amministrativa, mantenendo ferma in capo al servizio di posta universale (RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE) la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e RAGIONE_SOCIALE violazioni al Codice RAGIONE_SOCIALE strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la legge n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017. Ciò in quanto, nel regime RAGIONE_SOCIALE successivo alla direttiva unionale n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla legge n. 124 del 2017 – la riserva in via esclusiva a RAGIONE_SOCIALE del servizio RAGIONE_SOCIALE notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell’apposizione RAGIONE_SOCIALE data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE proprie funzioni (cfr., ex multis, Cass. n. 14163 del 2018 e n. 19547 del 2019; da ultimo, Cass., sez.6-5, n. 7689/2022).
3.2. Successivamente, con la sentenza n. 299 del 2020, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio in base al quale, «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017», e ciò in quanto l’astratta compatibilità dell’attività notificatoria col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare d’inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte);nella richiamata pronuncia, si precisa come il legislatore italiano abbia dato attuazione con ritardo alla normativa unionale. Al riguardo, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 97/67/CE, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 ha riconosciuto come fornitore del servizio universale, … «l’organismo che gestisce l’intero servizio p ostale universale su tutto il territorio RAGIONE_SOCIALE» (art. 1, comma 2, lett. o); ha affidato il servizio universale alla società RAGIONE_SOCIALE per un periodo comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 23, comma 2); ha ammesso la possibilità di riservare al fornitore del servizio universale «…la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa» (art. 4, comma 1), indicandone limiti di peso e prezzo e ha previsto che «Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie…» (art. 4, comma 5). La riserva è espressamente volta al «mantenimento» del fornitore del servizio universale, ossia a finanziarlo; tanto che il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale istituito dall’art. 10 è «…alimentato nel caso e
nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio RAGIONE_SOCIALE sufficienti a garantire l’adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso». In seguito, nel dettare i princìpi e i criteri generali per il recepimento RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 2008/6/CE, il legislatore delegante ha stabilito che, nel contesto di piena apertura al mercato, «…a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l’esercizio e la fornitura di servizi postali» (art. 37, comma 2, lett. a), RAGIONE_SOCIALE I. delega 4 giugno 2010, n. 96, pur facendo salvo l’art. 8 RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 97/67). Ma l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 261/99, come novellato dal d.lgs. n. 58/11, ha stabilito che, per esigenze di ordine pubblico, fossero riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, ossia a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (alle quali il servizio è stato nuovamente affidato per quindici anni a decorrere dal 30 aprile 2011, giusta l’art. 1, comma 18, del d.lgs. n. 58/11), tra l’altro, i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari. Soltanto l’art. 1, comma 57, RAGIONE_SOCIALE I. 4 agosto 2017, n. 124 ha comportato, per i profili d’interesse, l’abrogazione del suddetto art. 4 a decorrere dal 10 settembre 2017, l’aggiunta in fine al comma 2 del successivo art. 5 del seguente periodo: «Il rilascio RAGIONE_SOCIALE licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo RAGIONE_SOCIALE posta e di comunicazioni a mezzo RAGIONE_SOCIALE posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo RAGIONE_SOCIALE posta previste dall’articolo 201 del codice RAGIONE_SOCIALE strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi» e, finalmente, la soppressione del riferimento, contenuto nell’art. 10 a proposito del fondo di compensazione, ai servizi in esclusiva di cui all’articolo 4′.
3.3. L’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 261 del 1999 distingue, quindi, le sorti RAGIONE_SOCIALE notifiche degli atti giudiziari da quelle degli atti amministrativi: dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norma appena evocata -30/04/2011, così come modificata dal d.lgs. n. 58 del 2011 -gli atti tributari diversi da quelli giudiziari, in senso stretto, possono essere oggetto di notifica anche tramite operatore privato, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE formalità di legge.
3.4. Come affermato da questa Corte in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., (soltanto) quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del “servizio postale universale” e, nel successivo regime RAGIONE_SOCIALE l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale. (Cass. Sez. 5, 12/11/2020, n. 25521, Rv. 659646 01).
Occorre, pure, tenere conto -trattandosi di cartelle di pagamento notificate a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973, con deposito degli atti nell’area riservata del sito internet RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE, con pubblicazione, per la durata di 15 giorni, dell’avviso di deposito e, infine, con invio al destinatario di una raccomandata semplice di avviso di deposito atteso che l’indirizzo risultante dall’indice RAGIONE_SOCIALE degli in dirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ‘EMAIL‘ è risultato non valido e/o non attivo -che la raccomandata c.d. ‘informativa’ (quale quella in esame) poiché non tiene
luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice ‘notizia’ del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (vedi Cass., 18.12.2014, n. 26864).
4.2. Ne consegue che nel procedimento di notificazione di atti tributari a mezzo EMAIL l’operatore di poste private può legittimamente intervenire, purché ciò sia richiesto da un soggetto legittimato a procedere alla notifica con conseguente mera utilizzazione di detta agenzia privata per il solo recapito RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa.
La spedizione da parte di un operatore RAGIONE_SOCIALE raccomandata prevista dal combinato disposto dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, settimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile ratione temporis al caso in esame) per l’ipotesi in cui – in conseguenza dell’esito negativo RAGIONE_SOCIALE notifica a mezzo pec – l’atto sia depositato nell’area riservata del sito RAGIONE_SOCIALE non determina, quindi, alcun esito invalidante RAGIONE_SOCIALE notificazione che, anche alla luce dei precedenti di questa Corte, è ipotizzabile solo ove la spedizione sia eseguita da un operatore privo RAGIONE_SOCIALE licenza rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, prevista nell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999, circostanza che, nella specie, non risulta verificata dai giudici di appello, i quali non hanno, neanche, accertato se tale specifico profilo fosse stato tempestivamente dedotto dalla società contribuente.
4.3. Poiché si trattava di atti amministrativi, ed in particolare di cartelle di pagamento, erroneamente i giudici di merito hanno, quindi, ritenuto invalida (‘inesistente’) la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle prodromiche sol perché la raccomandata ‘informativa’, c onseguente ad una notifica a mezzo PEC effettuata secondo le modalità sopra richiamate, risultava inviata dalla RAGIONE_SOCIALE, vale a dire da un operatore privato.
In conclusione in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
in diversa composizione, affinché, riesamini alla luce dei cennati principi, il profilo relativo alla validità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle prodromiche, procedendo, anche, alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione tributaria, in data 13 novembre 2025.
Il Presidente (COGNOME)