Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15903 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15903 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22314/2023 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE DI SEGUITO ADER, AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIRACUSA -DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che li rappresenta e difende
Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 3039/2023 depositata il 31/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ( hinc: CGT2), con la sentenza n. 3039/2023 depositata in data 31/02/2023, ha respinto l’appello proposto dal sig. NOME COGNOME contro la sentenza n. 4208/2021, con cui la Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in data 26/11/2021, aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro una cartella di pagamento relativa all’anno 20 14, emessa in esito a un controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972.
La CTR ha ritenuto, in primo luogo, che fosse regolare la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec, anche se proveniente da indirizzo di posta elettronica non indicato nei pubblici registri, dal momento che la nuova formulazione dell’ar t. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che sia l’indirizzo di posta elettronica del destinatario dell’atto a dover essere tratto dai pubblici registri e non quello del mittente. Non vi era, comunque, alcuna incertezza sulla provenienza dell’atto dall’agente della riscossione.
2.1. In secondo luogo è stata ritenuta nulla l’eccezione di nullità della cartella impugnata per mancato invio della comunicazione d’irregolarità o dell’avviso bonario, dato che, nel caso in esame, l’ufficio si era limitato a constatare che, dal controllo automatico della dichiarazione, era emerso un risultato diverso da quello indicato dal
contribuente , essendo stato rilevato, in particolare, l’omesso versamento delle imposte dichiarate dal contribuente.
Contro la sentenza della CGT2 il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata l’omessa pronuncia sull’eccepita violazione dell’art. 27 d.l. n. 137 del 2020, con la conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente.
1.1. Il ricorrente espone di aver notificato alle controparti (amministrazione finanziaria e agente della riscossione) istanza di trattazione scritta ex art. 27 d.l. n. 137 del 2020, con richiesta di fissazione dei termini per il deposito delle memorie e delle repliche. Il giudice di prime cure, tuttavia , senza dare seguito all’istanza del contribuente, ha trattenuto la causa in decisione, senza consentire la partecipazione all’udienza da parte del ricorrente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Quest’ultima è, evidentemente, fondata sul presupposto della mancata contestazione da parte del ricorrente delle controdeduzioni e allegazioni avversarie.
1.2. Il motivo deve essere qualificato, in assenza di diverse indicazione di parte, come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Tralasciando i profili di criticità inerenti non tanto all’omessa trascrizione dell’istanza nel corpo del ricorso (i cui contenuti sono ricostruiti sulla base dell’illustrazione dei motivi di ricorso), quanto alla prova del deposito in cancelleria, il motivo è, comunque, inammissibile, considerato che i vizi di nullità della sentenza di primo grado (riconducibil e, nel caso di specie, all’omesso riscontro del giudice di prime cure sull’istanza di trattazione scritta
della ricorrente, con la conseguente assegnazione dei termini ex art. 27 d.l. n. 137 del 2020, arg. ex Cass., Sez. U, 25/11/2021, n. 36596) si convertono in motivi di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., senza comportare alcuna regressione del procedimento davanti al giudice di primo grado (non rientrando l’ipotesi de qua tra quelle tassativamente indicate nell’art. 354 c.p.c.). Secondo questa Corte, infatti, in considerazione dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d’appello (Cass., 19/01/2018, n. 1323).
Nello stesso senso è stato precisato che è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità (Cass., 03/03/2025, n. 5644).
Con il secondo motivo è stata denunciata l’errata o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 16 -ter d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012.
2.1. Con tale motivo di ricorso il ricorrente denuncia che:
-l’agente della riscossione ha omesso di allegare al messaggio pec l’attestazione di conformità della copia informatica all’originale analogico della cartella di pagamento;
-la copia informatica dell’originale cartaceo della cartella di pagamento notificata a mezzo pec è priva della firma digitale del funzionario o del dirigente responsabile della riscossione;
-la cartella sia stata notificata da un indirizzo pec (notificheEMAILsiciliaEMAILriscossionesiciliaEMAILit) diverso da quello risultante dal pubblico registro (IPA) per la notifica dei provvedimento esattivi di natura tributaria (protocolloEMAILpec.agenziariscossioneEMAILgovEMAILit), ritenendo che tale circostanza vizi, ab inizio, l’intero iter di formazione del titolo esecutivo.
2.2. Il motivo è infondato, con riferimento a tutti e tre i profili evocati dalla parte ricorrente.
2.3. Partendo dalla notificazione a mezzo pec deve essere data continuità all’indirizzo di questa Corte, secondo cui, i n tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass., 03/07/2023, n. 18684).
2.4. In ordine alla questione relativa alla sottoscrizione della cartella con firma digitale questa Corte ha affermato che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve
necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass., 19/12/2023, n. 35541).
2.5. È da ritenere infondata anche la censura inerente alla mancata attestazione di conformità della copia informatica all’originale analogico della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione, trattandosi di formalità non prescritta dall’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 .
Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni ficato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26/03/2025.