Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14735 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20665 -2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
NOME
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
-intimate- avverso la sentenza n. 2242/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO COGNOME della SICILIA, depositata l’8 .3.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 4841/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso intimazione di pagamento e sottese cartelle esattoriali.
NOME COGNOME e Agenzia delle entrate sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 26 del D.P.R. 602/1973, 60 del D.P.R. 600/1973 e 139 c.p.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente affermato il mancato perfezionamento della notifica della cartella esattoriale n. 293/2002/0045707338/001 per omesso inoltro della raccomandata informativa, prevista dall’art. 60 del d.p.r. n. 600/1973 (c.d. C.A.N.), sebbene l’atto fosse stato notificato mediante consegna a familiare convivente del destinatario in data 30 agosto 2002, ovvero anteriormente alle modifiche apportate all’art. 60 cit. dall’art. 37, comma 27, lett. a), D.L. 4.07.2006, n° 223, conv.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. La notifica è stata infatti effettuata nel 2002 e quindi prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, a ll’art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, costituite dall ‘ introduzione della lettera bbis ), che prevede, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l’invio della raccomandata, pacificamente non avvenuto.
1.4. Occorre dunque evidenziare che, essendo le citate modifiche all’art. 60, comma 1, cit. entrate in vigore dal 4/7/2006 e trovando esso immediata
efficacia per gli atti compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio (non derogato dalla stessa legge n. 248 del 2006 attraverso l’indicazione di una diversa specifica decorrenza della citata norma processuale) del tempus regit actum (tra le tante, Cass. n. Cass. n. 1635/2017, Cass. n. 5925/2016, Cass. n. 17570/2013), la notificazione, in data 30/8/2002, della cartella esattoriale mediante consegna a familiare convivente del destinatario senza successivo invio di raccomandata informativa non poteva ritenersi caducata dai successivi mutamenti legislativi, in quanto posta validamente in essere secondo i canoni della legge precedente.
1.5. Le affermazioni dei Giudici d’appello , che hanno applicato la novatio legis anche a notifica effettuata prima della sua entrata in vigore, sono dunque errate in diritto.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, art. 50 DPR 602/1973, art. 2945 c.c. per avere i Giudici d’appello ritenuto intervenuta la prescrizione delle pretese creditorie sul presupposto dell’invalida notifica della citata cartella di pagamento.
2.2. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’accoglimento anche del secondo motivo, dovendo i Giudici di merito procedere a nuovo esame del decorso del termine di prescrizione (nella fattispecie decennale, trattandosi di crediti erariali) della pretesa tributaria tenendo conto della validità della notifica della cartella esattoriale.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da