Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33207 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33207 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34484/2018 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA RAGIONE_SOCIALE LAZIO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA n. 2532/2018 depositata il 18/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.In causa su preavviso di fermo notificato da RAGIONE_SOCIALE ad NOME COGNOME, la CTR del Lazio, rigettava l’appello di quest’ultimo contro la decisione di primo grado, confermando che la documentazione fornita dalla società dava prova dell’avvenuta notifica della cartella sottesa al preavviso e che quindi ogni questione agitata dal contribuente a fondamento del ricorso, relativa alla cartella era ormai preclusa;
avverso tale sentenza ricorre NOME COGNOME. La società RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
ritenuto che:
con il primo motivo di ricorso, articolato su due punti -A.1 e A.2.-, vengono veicolate due censure:
-‘illegittimità della sentenza per difetto di rappresentanza processuale e quindi per violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 100 c.p.c., 111, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo la nuova formulazione prevista dal comma 1, lett. d), n.1. dell’art. 9 del d.lgs. 156 del 24/09/2015, in relazione al n.4, comma1°, dell’art. 360 c.p.c’ (A.1);
-‘illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, dell’art. 132,c.2, n.4, c.p.c. per inesistenza e/o apparente motivazione, in relazione al n.4, comma1°, dell’art. 360 c.p.c'(A.2).
1.1. La parte ricorrente ricorda di avere eccepito che RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto costituirsi con un avvocato del libero foro e ricorda, trascrivendo il passo di riferimento della memoria di replica alla avversa costituzione in appello, di avere altresì eccepito che ‘il COGNOME COGNOME (colui che per RAGIONE_SOCIALE ha proceduto a dare mandato
ad un avvocato esterno alla struttura di costituirsi nel giudizio di primo grado) a sua volta era sfornito del potere di nominare avvocati’. Deduce in sostanza che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi su dette eccezioni o avrebbe violato o falsamente applicato le norme indicate.
La seconda censura di omessa pronuncia va esaminata per prima.
2.1. La censura è infondata. Per costante giurisprudenza, il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito. Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. 25/1/2018, n. 1876; Cass., 26/9/2013, n. 22083; Cass., 23/1/2009, n. 1701; Cass. 24808/2005).
Non vi è omessa pronuncia ma pronuncia implicita sulle ricordate eccezioni di rito.
2.2. L’ ulteriore censura di violazione di legge è infondata.
2.2.1. La pronuncia implicita sulla eccezione per cui il ‘COGNOME COGNOME, colui che per RAGIONE_SOCIALE ha proceduto a dare mandato ad un avvocato esterno alla struttura di costituirsi nel giudizi di primo grado, contro il ricorrente, a sua volta era sfornito del potere di nominare avvocati’, non è stata utilmente censurata essendo il punto A.1. del primo motivo di ricorso centrato sulla sola violazione
di norme relative alla pretesa impossibilità di RAGIONE_SOCIALE di essere assistita da ‘un avvocato del libero foro, esterno alla sua struttura’ ed essendo la detta eccezione solo riproposta negli originari termini generici. Peraltro giustamente essa è stata per implicito respinta dalla CTR siccome, appunto, generica: non è dato comprendere, dalla trascritta formulazione, sotto quale profilo il contribuente avesse inteso contestare la sussistenza del ‘potere di nominare avvocati’ in capo al COGNOME COGNOME (se, radicalmente, per ipotizzata estraneità del COGNOME alla spa RAGIONE_SOCIALE, se per ipotizzata spettanza ad altri di tale potere secondo l’organizzazione della società) e sotto quale profilo quindi la CTR avrebbe dovuto vagliare la fondatezza o infondatezza di detta eccezione (invece di respingerla implicitamente e preliminarmente per inammissibilità).
2.2.2. Quanto alla pronuncia implicita di infondatezza della eccezione di impossibilità per la RAGIONE_SOCIALE di essere assistita da difensore del libero foro, la stessa è corretta. La Corte ha già affermato che sulla possibilità per una società del gruppo RAGIONE_SOCIALE di farsi rappresentate da avvocati del libero foro ‘non vi sono mai stati dubbi. Con l’art. 9, 1° comma, lett. d), n. 1, del d.lgs. n. 156 del 2015, venne modificato il 2° comma dell’art. 11, d.lgs. n. 546 del 1992, in modo tale che lo stesso è venuto a disporre che “l’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”(si veda SU 30008/2019). Con l’art. 9, 1° comma, lett. e) , del d.lgs. n. 156 del 2015 fu sostituito l’art.12 del d.lgs. n. 546 del 1992, relativo alla difesa tecnica, cosicché lo stesso è venuto a disporre, al 1°comma, l’esclusione dell’obbligo di assistenza in giudizio per il tramite di un difensore abilitato, oltre che per gli enti impositori, -ferma ovviamente restando per questi la piena facoltà di una simile assistenza- anche
per gli agenti della riscossione e per i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, e, al comma 8, la possibilità per le RAGIONE_SOCIALE di essere assistite dall’Avvocatura dello Stato, precedentemente stabilita, nel giudizio di merito, solo per il secondo grado, senza farsi al riguardo menzione dell’agente della riscossione. La circostanza che il comma 8 dell’art. 12, del d.lgs.546/92, all’epoca della novella del d.lgs. n. 156 del 2015, non prevedesse per l’agente della riscossione l’alternativa della difesa tecnica dell’Avvocatura dello Stato rispetto all’introdotta regola della partecipazione diretta in giudizio, consentita, invece, per l’RAGIONE_SOCIALE e per l’RAGIONE_SOCIALE era coerente con la natura di società per azioni degli enti del gruppo RAGIONE_SOCIALE‘ (Cass. 20 gennaio 2023, n. 1794). E la Corte ha altresì evidenziato che ‘le società del gruppo “RAGIONE_SOCIALE” restano società di capitali in forma privatistica, la cui funzione strumentale alla riscossione nazionale non vale a tramutarle in pubbliche amministrazioni con patrocinio erariale, e che, ad eccezione dei casi tassativamente contemplati dall’art. 41 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112 (nel testo modificato dall’art. 2, comma 15, del D.L. 3 ottobre 2008 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2008 n. 286), estranei al giudizio tributario, le concessionarie del servizio di riscossione non sono abilitate alla difesa diretta, per mezzo dei propri dipendenti, dinanzi al giudice tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2017, n. 5437; Cass., Sez. 6^-5, 23 ottobre 2015, n. 21663; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25099; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27850) ed ad esse non è applicabile il R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, che prevede il patrocinio obbligatorio ed esclusivo dell’Avvocatura dello Stato in favore RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato, con applicazione RAGIONE_SOCIALE regole del c.d. “foro dello Stato” di cui all’art. 6 dello stesso R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, nonché quelle della notifica degli atti giurisdizionali presso
l’Avvocatura dello Stato ex art. 11 del medesimo R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 20 maggio 2014, n. 11088; Cass., Sez. 3^, 7 giugno 2018, n. 14739; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16558; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8084; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27850).
In conclusione il primo motivo di ricorso deve essere integralmente rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso, articolato anch’esso in più punti -B.1; B.2.; B 2.1; B.2.2; B.3; B.4.1; B.4.2- vengono veicolate varie doglianze.
4.1. La prima: ‘illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 345 per ultra petizione e/o extra petizione, dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, in relazione al n.4, comma 1°, dell’art. 360 g
La censura si appunta su una affermazione incidentale della CTR e pertanto, non attenendo alla ratio della decisione, è inammissibile. Il ricorrente ravvisa il lamentato vizio della sentenza impugnata nel passaggio motivazionale in cui si legge che gli ‘avvisi di ricevimento e relate di notifica rivestono la natura di atto pubblico e fanno fede fino a querela di falso (Cass. n.18427 dell’ 1.8.2013)’, laddove invece i giudici di primo grado si erano limitati a definire l’avviso di ricevimento come atto ‘proveniente da pubblico ufficiale’. La ratio della decisione è espressa non dal riportato passaggio motivazionale ma dalla affermazione per cui (‘l’appello del contribuente è infondato e va respinto’ in quanto) ‘RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato, nel primo grado di giudizio, con prove documentali (relate ed avvisi di ricevimento prodotti in copia) che la cartella sottesa al preavviso di fermo era stata regolarmente notificata in data 25.2.2015 a mani del medesimo destinatario e non era stata impugnata’. La CTR ha osservato che l’eccezione della ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica della cartella era stata smentita
dalla documentazione prodotta dalla concessionaria e che per questo doveva essere respinta. L’inciso per cui gli avvisi di ricevimento e le relate di notifica rivestono la natura di atto pubblico e fanno fede fino a querela di falso come precisato da questa Corte nella sentenza n.18427 del 18 gennaio 2013 è evidentemente ultroneo solo che si abbia presente cosa questa sentenza ha statuito (‘ In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi dell’art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ne consegue che l’attestazione di tentata notifica dell’atto e di rifiuto dello stesso da parte del difensore domiciliatario, a causa di un errore materiale nell’indicazione del destinatario facilmente riconoscibile sulla base della lettura dell’atto che lo contiene, comporta la validità della notificazione e la legittimità della dichiarazione di contumacia’). V a aggiunto che la affermazione della CTR per cui gli ‘avvisi di ricevimento e le relate di notifica rivestono la natura di atto pubblico e fanno fede fino a querela di falso’ va corretta nel senso che (Cass. Sez. 3, sentenza n. 4780 del 01/09/1982) le attestazioni apposte nell’avviso di ricevimento dall’agente che provvede al recapito del plico, così come quelle dell’ufficiale giudiziario, fanno fede fino a querela di falso solo riguardo ai fatti avvenuti in sua presenza e alle dichiarazioni a lui rese limitatamente al loro contenuto estrinseco, ed indipendentemente, quindi, dalla loro veridicità sostanziale, senza tuttavia -va ribadito-
che l’errore della CTR abbia alcuna incidenza in quanto afferente ad una affermazione che non esprime la ratio decidendi.
4.2. La seconda doglianza: ‘illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 214, 215, 216 e 745 c.p.c., degli artt. 2697, 2712, 2714, 2715 e 2719 c.c. nonché degli artt. 3, 24, 111, Cost., in relazione al n.3, comma 1°, dell’art. 360 c.p.c.'(B.2).
Sostiene il ricorrente che la CTR avrebbe errato nel non considerare che l’efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALE fotocopie degli atti prodotti dalla concessionaria della riscossione per dimostrare l’avvenuta notifica della cartella sottesa all’avviso era stata contestata mediante disconoscimento della conformità tra fotocopie e originali e che detta efficacia era venuta meno in quanto, dopo il disconoscimento, RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto a produrre gli originali (B.2.1 e B.2.2.).
La doglianza è infondata.
Il ricorrente riproduce nel ricorso per cassazione i termini in cui aveva effettuato il disconoscimento: ‘Quanto alla copia della presunta ed unica relata di notifica della raccomandata della cartella, depositata in atti, ultimo allegato, ai sensi degli articoli 2712 e 2719 del c.c. nonché dell’art. 214 cpc si contesta e nega la conformità all’originale ovvero la genuinità di detta fotocopia della relata di notifica della cartella all’originale, riservandosi poi, una vola prodotto quest’ultimo, di disconoscere la propria sottoscrizione’.
Un disconoscimento così formulato non ha valore.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’onere, stabilito dall’art. 2719 cod. civ., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che
contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia e che pertanto il disconoscimento non può essere formulato in maniera solo generica senza specifico riferimento al profilo del documento che venga contestato (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40750; 25 maggio 2021, n.14279).
La CTR, a fronte del disconoscimento effettuato nei termini generici sopra riportati, non ha pertanto commesso alcuna violazione di legge laddove ha ritenuto di poter attribuire alla fotocopia in questione la stessa efficacia dell’originale.
4.3. La terza doglianza veicolata con il secondo motivo di ricorso è la seguente: ‘illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2712, 2714, 2717, 2719, 2724, 2729, comma 1 e 2, c.c. nonché degli artt. 116, comma 1, 214, 215, 216 c.p.c., in relazione al n.3, comma 1°, dell’art. 360 c.p.c.'(B.3).
Si lamenta la erroneità del passaggio motivazionale della sentenza in cui è scritto che l’ ‘eccezione del contribuente sulla prescrizione e sull’obbligo di produzione degli originali non è ammissibile perché avrebbe dovuto trovare ingresso nella impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e non contro il preavviso di fermo’.
La censura si appunta su una affermazione della CTR che non esprime la ratio della decisione.
Essa è pertanto inammissibile.
Come già è stato evidenziato, la ratio è espressa dalla affermazione per cui (‘l’appello del contribuente è infondato e va respinto’ in quanto) ‘RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato, nel primo grado di giudizio, con prove documentali (relate ed avvisi di ricevimento prodotti in copia) che la cartella sottesa al preavviso di fermo era stata regolarmente notificata in data 25.2.2015 a mani del medesimo destinatario e non era stata impugnata’. Detta affermazione -come parimenti già evidenziato- è da ritenersi corretta a fronte della
eccezione di non conformità tra fotocopie e originali attesa la genericità della eccezione medesima.
4.4. Le ulteriori censure sollevate con il secondo motivo di ricorso sono le seguenti:
‘illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116, comma 1, 132, comma 2, n.4 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2729, comma 1 e 2, c.c. per omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove in relazione al n.3 e n. 4, comma 1°, dell’art. 360 c.p.c.’ (B.4.1);
‘illegittimità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al n.5, comma 1°, dell’art. 360 c.p.c.’ (B.4.2).
Il ricorrente deduce che il documento prodotto da RAGIONE_SOCIALE per dimostrare l’avvenuta notifica della cartella avrebbe:
-‘incerta natura’ come del resto risulterebbe dalla stessa qualificazione datane dai giudici di appello in termini di ‘relata di notifica’ e di ‘avviso di ricevimento’, -mancherebbe di riferibilità al destinatario;
-mancherebbe di riferibilità ad RAGIONE_SOCIALE come mittente;
-mancherebbe di ‘collegamento funzionale … al presunto procedimento notificatorio della cartella di pagamento (perché il suindicato avviso poteva essere riferito anche ad un qualsiasi altro documento collegato solo indirettamente alla cartella di pagamento)’.
Deduce inoltre che mancherebbero ‘validi elementi probatori che supportassero il convincimento che il numero indicato sulla relata ovvero sull’avviso di ricevimento si riferisse alla cartella di pagamento e ad una atto che fosse effettivamente funzionalmente collegato al presunto procedimento di notificazione della stessa’.
Sostiene ancora il ricorrente che la CTR avrebbe omesso l’esame RAGIONE_SOCIALE suddette mancanze ed avrebbe, a causa di tale omissione, finito per attribuire erroneamente valenza probante al documento in questione.
Si tratta di censure inammissibili in quanto volte ad ottenere da questa Corte a cui sono riservati giudizi di legittimità una rilettura della documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE -ossia un giudizio di meritoe, per di più, in contrasto con l’art.348 – ter c.p.c.- una rilettura che dovrebbe far seguito alla doppia lettura conforme dei giudici di merito .
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la società concessionaria è rimasta intimata.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di ciascuna del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma l’8 novembre 2023, mediante modalità da