Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27057 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29510/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 376/2017 depositata il 03/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente RAGIONE_SOCIALE reagiva all’atto di pignoramento mobiliare su due pianoforti, esperito dall’Agente per la riscossione in conseguenza di debiti tributari e previdenziali, rappresentati su cartelle esattoriali di cui era contestata la notificazione.
Tanto il giudice di prossimità che il collegio d’appello rilevavano la ritualità della notifica delle cartelle e declinavano la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario, sia con riguardo ai crediti INPS, sia con riguardo all’opposizione all’ese cuzione o agli atti esecutivi. Residuava quindi la cognizione solo sul credito tributario che era ritenuto sussistente, sicché le doglianze di parte privata erano rigettate e confermata la pretesa del Fisco.
Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione la contribuente RAGIONE_SOCIALE, agitando quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate Riscossione con controricorso per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato .
CONSIDERATO
Vengono proposti quattro motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si propone censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1 e 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2 e 19 del d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza lamentando la declinatoria di giurisdizione sul ricorso avverso il pignoramento, qualora sia il primo atto con cui si manifesta la pretesa tributaria al contribuente.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 2697 c.c., nel concreto lamentando che sia stata ritenuta la ritualità della notifica della cartella con la produzione degli estratti di ruolo e la copia della ricevuta di ritorno della spedizione postale della cartella.
1.3. Con il terzo motivo si profila censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1 e 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2697 c.c. e degli articoli 2 e 19 del d.lgs. n. 546/1992, nello specifico contestando la
riferibilità dell’avviso di addebito INPS, nonché la prova della sua regolare notifica, quindi non vi sarebbe prova che la cartella indicata nell’atto di pignoramento riguardi effettivamente un debito previdenziale, sicché il collegio di secondo grado non doveva declinare la propria giurisdizione.
1.4. Con il quarto ed ultimo motivo si solleva censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 113 Costituzione. Più precisamente, si lamenta il carattere criptico del contenuto del verbale di pignoramento e delle scritture meccanografiche relative all’estratto di ruolo, inidonei a consentire difesa sul merito, avvallati dalla sentenza in scrutinio che li ha ritenuti legittimi.
In via preliminare di rito, occorre esaminare la tempestività del controricorso erariale, sull’affermata irritualità della notifica all’Incaricato per la riscossione presso i suoi uffici, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Dall’esame della relazione di notificazione del ricorso per cassazione emerge che esso sia stato notificato a mezzo posta in data 4 dicembre 2017 ad Agenzia delle entrate -Riscossione, quale successore di Equitalia RAGIONE_SOCIALE, anche presso l’Avvocatura gener ale dello Stato, in INDIRIZZO -Roma. Donde la tardività del controricorso, che è stato portato alla notifica il 30 marzo 2018.
Il controricorso va quindi ritenuto tardivo.
Il primo motivo non può essere accolto. Nella sostanza si lamenta sia stata declinata la giurisdizione per l’impugnativa del pignoramento, ancorché fosse il primo atto conosciuto dal contribuente, in quanto non preceduto dalla notifica di cartella esattoriale.
L’insegnamento di questa Suprema Corte di legittimità è costante nel ritenere la sussistenza della giurisdizione tributaria sugli atti di esecuzione forzata solo laddove non siano preceduti da atti tributari, quindi, laddove la pretesa fiscale si manifesti per la prima
volta con il primo atto di esecuzione forzata (cfr. Cass. S.U. n. 13913/2017).
Nel caso in esame, tuttavia, non si controverte di un atto presupposto -la cartella- non notificato, ma della regolarità della sua notifica.
Detto diversamente, la sentenza in scrutinio ha declinato la giurisdizione proprio in ragione delle doglianze del contribuente, dirette alla regolarità della notifica della cartella, comunque precedente al pignoramento.
Posto in questi termini, il motivo si colloca al di fuori del perimetro del citato arresto delle Sezioni Unite, poiché il pignoramento non può considerarsi il primo atto con cui si manifesta la pretesa tributaria, essendo stato preceduto da cartella, pur -in tesi- irregolarmente notificata.
Il primo motivo dev’essere quindi rigettato.
Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge per l’omessa prova della notifica della cartella esattoriale. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Non può integrare l’attestazione di prova della notifica la scarna e non argomentata affermazione della sentenza in scrutinio per cui ‘le cartelle di pagamento in questione sono state regolarmente notificate’, senza indicare a quali cartelle si riferisca e perché tali cartelle siano da ritenersi regolarmente notificate, risolvendosi la motivazione della sentenza sul punto in un’apodittica affermazione, non scrutinabile nel suo percorso logico. Donde il motivo è fondato.
Uguale sorte ha il terzo motivo, ove si lamenta la violazione di legge per mancata prova della notifica degli avvisi di addebito Inps. Anche in questo caso, la sentenza in scrutinio si riduce ad espressioni tautologiche sul punto, senza specificare cosa e come sia stato notificato, in dispare la natura tributaria o meno degli avvisi di addebito Inps.
Il terzo motivo merita quindi accoglimento.
Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge per la cripticità del verbale di pignoramento e degli estratti di ruolo.
Il tema riconduce alla questione se gli atti prodromici siano stati regolarmente notificati, nonché sulla capacità degli atti prodromici di integrare la motivazione del verbale di pignoramento e dell’estratto di ruolo.
Il motivo, all’evidenza resta assorbito dall’accoglimento dei precedenti, ben potendo essere oggetto di indagine nel giudizio di rinvio, ove dovrà essere scrutinato l’ iter notificatorio nel suo complesso e la connessa possibilità del contribuente di spiegare adeguata difesa che vien qui lamentata nella sua illegittima compressione.
Il ricorso è quindi fondato per le ragioni attinte dal secondo e terzo motivo, rigettato il primo ed assorbito il quarto, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché svolga gli accertamenti indicati in motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo Sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME