Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2171 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 4199/2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata all’indirizzo di posta elettronica certificata del primo (EMAIL)
– ricorrente –
contro
EQUITALIA RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
avverso la sentenza n. 5991/02/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 17 giugno 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE impugnò la cartella esattoriale notificatale dal concessionario per la riscossione RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’irrogazione di sanzione pecuniaria.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno dichiarò il ricorso inammissibile in quanto proposto dopo la perenzione del termine di cui all’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Il successivo appello, proposto dalla società contribuente, ebbe identica sorte.
I giudici regionali rilevarono infatti che l’atto introduttivo del giudizio di gravame non era stato notificato anche all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, parte del giudizio di primo grado, e ciò quantunque la società contribuente non si fosse limitata a contestare vizi propri della cartella, ma avesse svolto considerazioni anche sul merito della pretesa tributaria. Ritennero, in ogni caso, di condividere anche le ragioni di inammissibilità dell’impugnazione della cartella già evidenziate dai giudici di primo grado.
La sentenza d’appello è impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a due motivi. RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La sentenza impugnata è sottoposta a censura nella parte in cui, condividendo il decisum di primo grado, ha ritenuto inammissibile per tardività l’originaria impugnazione della cartella esattoriale.
La ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero errato nell’individuazione del dies a quo per proporre impugnazione, che l’art. 140 cod. proc. civ., applicabile al caso di specie, indica nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, nel decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata.
Poiché, infatti, non vi era prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata, la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dovuto, come invece aveva fatto, individuare il dies a quo nel decimo giorno successivo alla spedizione, ma «verificare se effettivamente la raccomandata informativa fosse stata ricevuta, trattandosi pur sempre di una raccomandata con avviso di ricevimento».
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Assume, al riguardo, che in caso di litisconsorzio processuale che determina l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE cause, come verificatosi nella specie, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.
In via preliminare, va rilevato che nel fascicolo d’ufficio risultano inseriti i controricorsi depositati da due parti (Comune RAGIONE_SOCIALE Salerno e RAGIONE_SOCIALE, in qualità di ente subentrante all’RAGIONE_SOCIALE) estranee al giudizio, che contengono allegazioni relative a diversa controversia, promossa da diverso ricorrente (COGNOME NOME) per la cassazione di diversa sentenza d’appello (sentenza n. 6011/2015 della C.T.R. della Campania -sez. staccata di Salerno, depositata il 17 giugno 2015).
Nel presente giudizio l’intimata non consta, invece, aver svolto alcuna attività difensiva.
Ciò posto, e passando allo scrutinio dei motivi di ricorso, il primo di essi non è fondato.
4.1. Com’è noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, nel caso di irreperibilità cd. relativa del destinatario la cartella di pagamento va notificata nelle forme di cui all’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In tali ipotesi, pertanto, si provvede al deposito dell’atto nella casa comunale, con l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario, e con la spedizione della raccomandata informativa.
A questo specifico riguardo, ai fini del perfezionamento della notifica questa Corte ha affermato la necessità «che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non
essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079/2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012)» (così, fra le altre, Cass. n. 27825/2018; Cass. n. 8433/2017).
4.2. Poste tali considerazioni, e rilevato che nella specie ricorre, appunto, un’ipotesi di irreperibilità relativa, è errata la tesi della contribuente secondo la quale il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata non assumerebbe alcuna influenza laddove non vi sia prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa.
Al contrario, appare conforme ai richiamati principi quanto deciso dai giudici di appello, i quali, dopo aver rilevato che la cartella impugnata era stata depositata presso la casa comunale il 22 dicembre 2010 e che in pari data era stata spedita la raccomandata informativa, hanno osservato che il dies a quo per proporre impugnazione decorreva dal decimo giorno successivo a tale spedizione e, pertanto, che la notifica del ricorso (avvenuta il 31 marzo 2011) doveva ritenersi tardiva.
All’infondatezza del primo motivo, di portata dirimente, consegue il rigetto del ricorso senza necessità di disamina della restante censura.
Nulla sulle spese, poiché l’intimata non ha svolto difese.
Va disposta la condanna della ricorrente al pagamento dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1 -bis , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023.