Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8615 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 8615  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16293 -2021 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME NOME rappresentata  e  difesa  da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  Direttore  pro  tempore, elettivamente  domiciliata  in  ROMA,  presso  l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso  la  sentenza  n.  3866/2020  della  COMMISSIONE  TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 3/12/2020;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata del 25/3/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 7188/2018 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale per mancato pagamento dell’imposta di registro in relazione a due verbali di conciliazione emessi dal Tribunale di Roma nell’anno 20 04 e resi esecutivi nell’anno 2014 .
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1.  Con il  primo  motivo  la  ricorrente  denuncia,  in  relazione  all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 160 c.p.c. e dell’art. 1, commi 1  e  2,  dm  n.  321/1999  per  avere  la  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  regionale omesso  di  rilevare  la  nullità  della  notifica  della  cartella  impugnata  per mancanza dei «requisiti legali minimi» del suo contenuto quanto alla data di  consegna  ed all’indicazione dell’ avviso  di  liquidazione,  alla  stessa prodromico.
1.2. Le doglianze sono infondate.
1.3. In primo luogo, come correttamente evidenziato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento, come nel caso in esame, produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex artt. 156 e 160 c.p.c. (cfr. Cass. n. 27326 del 2024 e 17198 del 2017).
1.4. Va inoltre evidenziato che la cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell’imposizione (cfr. Cass. nn. 18224 del 2018, 9778 del 2017; S.U. n. 11722 del 2010).
1.5. Nel caso di specie, la sentenza impugnata mette in evidenza che la contribuente ha adeguatamente svolto le proprie contestazioni sul merito della pretesa, in quanto era a piena conoscenza del presupposto dell’imposizione rappresentato dai due «atti di conciliazione sottoscritti dalla contribuente dinanzi al Tribunale Civile di Roma nell’anno 20 14», il che esclude la sussistenza del vizio della cartella in oggetto per mero richiamo dell’avviso di liquidazione senza l’ indicazione degli estremi identificativi.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo  comma,  n.  3),  c.p.c.,  violazione dell’art.  21 septies legge  n. 241/1990  in  funzione  della sottoscrizione  dell’avviso  di  liquidazione , prodromico all’atto impugnato , da parte di funzionario privo della qualifica dirigenziale.
2.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., omessa pronuncia della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale circa il motivo di gravame relativo alla nullità della cartella «per mancanza  di  notificazione  formale  degli  avvisi  di  liquidazione  in  data 7/01/2007».
2.3.  Entrambe  le  doglianze,  da  esaminare  congiuntamente,  sono infondate.
2.4. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale ha evidenziato che la pretesa, oggetto della cartella impugnata, «deriva da decisioni giudiziali definitive», con  riguardo  agli  avvisi  di  liquidazione  prodromici,  precedentemente impugnati con ricorsi definiti mediante rigetto a seguito di sentenza emessa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE passata in giudicato.
2.5.  Occorre  quindi  ribadire  che  in  tema  di  contenzioso  tributario, qualsiasi  eccezione  relativa  a  un  atto  impositivo  divenuto  definitivo  è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo (cfr. Cass. nn. 37259 del 2021, 13102 del 2017).
2.6. È infondata anche la doglianza circa l’omessa pronuncia in merito al l’emissione della cartella con riferimento ad un atto di conciliazione alla quale  la  contribuente  sarebbe  rimasta  del  tutto  estranea,  avendo  la RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE regionale, come  si è detto, espressamente affermato che la cartella impugnata  «richiama(va)… i due  atti di conciliazione  sottoscritti  dalla  contribuente  dinanzi  al  Tribunale  Civile  di Roma …».
2.9. Vanno infine disattese le censure circa l’intervenuta decadenza della  pretesa  RAGIONE_SOCIALE  per  decorso  di  circa  sette  anni  «tra  la  data  di iscrizione a ruolo risalente all’anno 2014 e quella in cui l’accertamento è divenuto definitivo».
2.10. Occorre infatti evidenziare che in tema d’imposta di registro il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, l’art. 17 (ora 25) del d.P.R. n. 602 del 1973, si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall’altro, l’art. 76 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal
passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di RAGIONE_SOCIALE,  ma  quella  ulteriore  di  determinazione  dell’imposta  ed  ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento (cfr. Cass. nn. 26743 del 2024, 15184 del 2020).
2.11. Dalla sentenza impugnata emerge che la pronuncia resa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativamente agli atti prodromici alla cartella impugnata ebbe a respingere integralmente i ricorsi.
2.12. La definitività dell’atto impositivo determinata dalla sentenza di merito (emessa nel 2008) ha fatto sì, dunque, che la pretesa liquidatoria dovesse  essere  esercitata  entro  il  termine  decennale  di  prescrizione previsto dall’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dunque l’iscrizione a  ruolo  nell’anno  2014  e  la  notifica  della  cartella  impugnata,  nell’anno 2015, risultano tempestivamente effettuate.
 Sulla  scorta  di  quanto  precede  il  ricorso  deve  essere  quindi integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio  in  favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente,  liquidandole  in  euro 2.410,00  per  compensi  ed  euro  200,00  per  esborsi,  oltre  alle  spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art.13, comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.3.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)