Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8615 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16293 -2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso la sentenza n. 3866/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 3/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 7188/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale per mancato pagamento dell’imposta di registro in relazione a due verbali di conciliazione emessi dal Tribunale di Roma nell’anno 20 04 e resi esecutivi nell’anno 2014 .
Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 160 c.p.c. e dell’art. 1, commi 1 e 2, dm n. 321/1999 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare la nullità della notifica della cartella impugnata per mancanza dei «requisiti legali minimi» del suo contenuto quanto alla data di consegna ed all’indicazione dell’ avviso di liquidazione, alla stessa prodromico.
1.2. Le doglianze sono infondate.
1.3. In primo luogo, come correttamente evidenziato dalla Commissione tributaria regionale, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento, come nel caso in esame, produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex artt. 156 e 160 c.p.c. (cfr. Cass. n. 27326 del 2024 e 17198 del 2017).
1.4. Va inoltre evidenziato che la cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell’imposizione (cfr. Cass. nn. 18224 del 2018, 9778 del 2017; S.U. n. 11722 del 2010).
1.5. Nel caso di specie, la sentenza impugnata mette in evidenza che la contribuente ha adeguatamente svolto le proprie contestazioni sul merito della pretesa, in quanto era a piena conoscenza del presupposto dell’imposizione rappresentato dai due «atti di conciliazione sottoscritti dalla contribuente dinanzi al Tribunale Civile di Roma nell’anno 20 14», il che esclude la sussistenza del vizio della cartella in oggetto per mero richiamo dell’avviso di liquidazione senza l’ indicazione degli estremi identificativi.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 21 septies legge n. 241/1990 in funzione della sottoscrizione dell’avviso di liquidazione , prodromico all’atto impugnato , da parte di funzionario privo della qualifica dirigenziale.
2.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa il motivo di gravame relativo alla nullità della cartella «per mancanza di notificazione formale degli avvisi di liquidazione in data 7/01/2007».
2.3. Entrambe le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono infondate.
2.4. La Commissione tributaria regionale ha evidenziato che la pretesa, oggetto della cartella impugnata, «deriva da decisioni giudiziali definitive», con riguardo agli avvisi di liquidazione prodromici, precedentemente impugnati con ricorsi definiti mediante rigetto a seguito di sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale passata in giudicato.
2.5. Occorre quindi ribadire che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo (cfr. Cass. nn. 37259 del 2021, 13102 del 2017).
2.6. È infondata anche la doglianza circa l’omessa pronuncia in merito al l’emissione della cartella con riferimento ad un atto di conciliazione alla quale la contribuente sarebbe rimasta del tutto estranea, avendo la Commissione tributaria regionale, come si è detto, espressamente affermato che la cartella impugnata «richiama(va)… i due atti di conciliazione sottoscritti dalla contribuente dinanzi al Tribunale Civile di Roma …».
2.9. Vanno infine disattese le censure circa l’intervenuta decadenza della pretesa tributaria per decorso di circa sette anni «tra la data di iscrizione a ruolo risalente all’anno 2014 e quella in cui l’accertamento è divenuto definitivo».
2.10. Occorre infatti evidenziare che in tema d’imposta di registro il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, l’art. 17 (ora 25) del d.P.R. n. 602 del 1973, si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall’altro, l’art. 76 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal
passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell’imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento (cfr. Cass. nn. 26743 del 2024, 15184 del 2020).
2.11. Dalla sentenza impugnata emerge che la pronuncia resa dalla Commissione tributaria provinciale relativamente agli atti prodromici alla cartella impugnata ebbe a respingere integralmente i ricorsi.
2.12. La definitività dell’atto impositivo determinata dalla sentenza di merito (emessa nel 2008) ha fatto sì, dunque, che la pretesa liquidatoria dovesse essere esercitata entro il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dunque l’iscrizione a ruolo nell’anno 2014 e la notifica della cartella impugnata, nell’anno 2015, risultano tempestivamente effettuate.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere quindi integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in euro 2.410,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art.13, comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.3.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)