Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19911 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19911 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
Cartella di pagamentoNotificazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29792/2019 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio Gangemi INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura in calce al controricorso, p.e.c. EMAIL;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 984/2019 depositata in data 19/02/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento; in particolare il giudice d’appello confermava la decisione di primo grado laddove aveva ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo ma riteneva compiutamente provata da parte dell’ufficio la regolare notifica della cartella, avvenuta a mezzo posta presso l’indirizzo del contribuente risultante dal certificato del Comune di Messina, a mani della cognata che ivi si trovava, specificando che, essendo la cartella pervenuta all’indirizzo del destinatario contribuente, contrariamente a quanto si leggeva nella sentenza appellata, lo stesso ne avesse avuto effettiva e concreta conoscenza e non avesse fornito alcuna prova di trovarsi senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne conoscenza.
Contro tale decisione ha proposto ricorso il contribuente in base ad un motivo cui resistono con controricorso Agenzia delle entrate e Riscossione Sicilia s.p.a., che ha depositato altresì memoria illustrativa.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 20/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi l’inammissibilità della memoria dell’avv. NOME COGNOME per l’Agenzia delle entrate -Riscossione in luogo di RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, mancando la prova del rilascio di nuova procura in suo favore.
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 140, 156, 157 e 160 c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2712 o 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e/o n. 5 c.p.c.; il motivo assume che la sentenza rechi una discrasia tra la motivazione e la documentazione versata in atti; in particolare, sotto un primo profilo, censura la decisione laddove ha ritenuto perfezionata la notifica avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in base alla raccomandata informativa consegnata alla cognata, e, sotto un diverso profilo, laddove ha ritenuto che la cartella sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, affermazione che sarebbe smentita dall’attestazione del messo notificatore in quanto la notifica non è stata eseguita ai sensi della legge n. 890 del 1982, come emerge dall’attestazione del messo notificatore allegata alle controdeduzioni della Serit; ciò premesso dalla stessa risulta senza alcun dubbio che il messo notificatore non s’è recato al domicilio del contribuente, residente alla INDIRIZZO bensì al civico INDIRIZZO
Premesso che nel caso in esame l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo è questione coperta dall’esplicito giudicato interno, non essendo la statuizione della CTR, confermativa sul punto di quella della CTP, oggetto di ricorso incidentale, l’unico motivo del ricorso è inammissibile.
La CTR afferma del tutto chiaramente che la cartella è stata notificata a mezzo posta con consegna nel luogo di residenza del contribuente il che determina l’applicazione della presunzione di
conoscenza e l’onere di dare la prova di essersi trovato senza colpa nell ‘ impossibilità di prenderne conoscenza.
Il che è affermazione conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 28/12/2018, n. 33563).
A fronte di tale ricostruzione in fatto delle modalità della notifica e della individuazione delle conseguenze giuridiche di essa, il ricorrente nell’unico motivo del ricorso , mescola le contestazioni relative alla violazione di legge ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c. con la censura inerente alla valutazione di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., laddove questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni
sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. 06/02/2024, n. 3397; Cass. 26/11/2021, n. 36881; Cass. 14/09/2016, n. 18021).
Appare comunque opportuno evidenziare, quanto all’adombrato travisamento della prova che «il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedi o nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’art . 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass., Sez. U., 5/03/2024, n. 5792).
E però, l a deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storico naturalistico Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia e postula la sua
concreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia stata dedotta.
Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053).
E di tali indicazioni il motivo è sostanzialmente privo.
Concludendo, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e di Riscossione Sicilia s.p.a., spese che liquida in euro 4.100,00 per compensi oltre 200,00 euro per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CP, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME .
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2025.