Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21581 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21581 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 5574 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
AVV_NOTAIO, nella qualità di procuratore di sé stesso, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore ,
domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
-controricorrenti – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Puglia n. 1618/27/2020, depositata in data 19 agosto 2020.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto, che: 1) NOME COGNOME proponeva dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia ricorso avverso intimazione di pagamento conseguente a n. 14 cartelle di pagamento e ad un avviso di accertamento esecutivo, deducendo, per quanto ancora di interesse, la mancata prova RAGIONE_SOCIALE notifica degli atti presupposti; 2) si costituiva RAGIONE_SOCIALE – Agente RAGIONE_SOCIALE eccependo il difetto parziale di giurisdizione del giudice adito in riferimento ai crediti di natura extratributaria, la rituale notifica degli atti presupposti e la carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni afferenti il merito RAGIONE_SOCIALE pretesa; 3) interveniva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE insistendo per il parziale difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALE CTP per i crediti extratributari, per l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure relative al merito RAGIONE_SOCIALE cartelle e dell’avviso, essendo gli atti presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione a seguito di regolare notifica degli stessi; 4) la CTP di Foggia, con sentenza n. 1779/06/2016, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente ad alcune cartelle (n. 3), accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente con riguardo soltanto a due (n. 043201 10008798126000 e n. 04320120001967356000) RAGIONE_SOCIALE residuali (n.11) sottese cartelle di pagamento, la cui notifica non risultava essersi perfezionata in quanto, in temporanea assenza del destinatario, non era stato eseguito l ‘ adempimento previsto dall ‘ art. 140 c.p.c. consistente nell ‘ affissione dietro la porta di abitazione dell ‘ avviso di aver provveduto al deposito RAGIONE_SOCIALE cartella presso la casa comunale ;
5) avverso la sentenza di primo grado proponeva appello principale l’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione deducendo la violazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/73 e 140 c.p.c., deducendo la inapplicabilità, nella specie, RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 258/2012, avendo quest’ultima fatt o salvi gli effetti dei ‘ rapporti già esauriti ‘ ed essendo stata effettuata la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle in base alla normativa vigente al momento RAGIONE_SOCIALE sua esecuzione; in particolare, la notifica si sarebbe perfezionata ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, con il deposito degli atti nella casa del comune dove la notificazione doveva eseguirsi, affiggendo l ‘avviso di deposito all’albo pretorio e informando, peraltro, del deposito e dell’affissione il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento; 6) l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva, associandosi alle difese di RAGIONE_SOCIALE e ribadendo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure afferenti vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartelle; 7) il contribuente proponeva appello incidentale deducendo il vizio di notifica con riguardo a tre RAGIONE_SOCIALE sottese cartelle che la CTP aveva ritenuto ritualmente notificate nel suo domicilio a mani RAGIONE_SOCIALE moglie convivente prestando acquiescenza in ordine a quanto statuito dal giudice di primo grado circa la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE altre cartelle (n. 6); 7) con sentenza n. 1618/27/2020, depositata in data 19 agosto 2020, la CTR RAGIONE_SOCIALE Puglia accoglieva l’appello dell’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, rigettando quello incidentale del contribuente.
2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR – riformando la sentenza di primo grado quanto alla ritenuta irritualità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA -ha affermato che la notifica RAGIONE_SOCIALE dette cartelle, si era perfezionata, ex art. 26, comma 3, del DPR n. 602/73 – nel testo ante sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 258 del 2012 ritenuta non applicabile per essere stati fatti salvi gli effetti già prodottisi ed essere stata, nella specie, la notificazione eseguita in base alla norma all’epoca vigente -nell’assenza temporanea del destinatario dal proprio domicilio, con il deposito degli atti presso la casa comunale dove la notificazione doveva eseguirsi, affiggendo l’avviso di deposito all’albo pretorio e informando , peraltro, il contribuente del deposito all’albo pretorio, con raccomandata con
avviso di ricevimento, in un caso restituita al mittente per compiuta giacenza (decorsi dieci giorni dalla data di spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandata), nell’altro (con riguardo alla cartella n. 04320110008798126000) pervenuta al destinatario in data 13.2.2011, come risultava dal prodotto avviso di ricevimento.
3.Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Resistono , con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE .
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c., per avere la CTR ritenuto rituale la notifica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE presupposte cartelle esattoriali (n. 04320110008798126000 Iva, anno 2005, n. 043201690000120, Irpef 2004, n. 043201690000120, Irpef 2005, n. 043201690000120, Irpef 2006) senza che risultasse provata la ricezione da parte del destinatario RAGIONE_SOCIALE c.d. raccomandata informativa con avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza). In particolare, ad avviso del ricorrente, ‘ per stessa ammissione dell’RAGIONE_SOCIALE ‘ , le suddette cartelle di pagamento sarebbero state notificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c. a seguito di irreperibilità temporanea del destinatario presso la propria abitazione e di assenza RAGIONE_SOCIALE persone previste dall’art . 139 c.p.c. alle quali consegnare gli atti, per cui la notificazione andava effettuata con il deposito presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, con il perfezionamento RAGIONE_SOCIALE stessa nel giorno RAGIONE_SOCIALE ricezione RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa (e, in ogni caso, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandata) senza che, nella specie, il giudice di appello avesse effettuato le opportune verifiche in fatto.
1.1.Il motivo si espone a plurimi profili di inammissibilità.
1.2.In primo luogo, il motivo cumula più censure (di violazione di legge e di vizio di motivazione) senza alcuna distinzione nell’illustrazione tra di esse, impedendo
un sicuro esercizio nomofilattico non essendo «ricompreso nel compito di nomofilichia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 co. 1 n. 4 c.p.c. che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata» (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016 Cass. Sez. 2 – , Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).
1.3. Il contribuente non ha poi assolto, in punto di autosufficienza, all’onere di riportare in ricorso, nelle parti rilevanti, o di allegare ad esso, il contenuto degli atti difensivi dei gradi di merito (ricorso e controdeduzioni con appello incidentale) in ordine all’eccezione di difetto di notifica RAGIONE_SOCIALE presupposte cartelle onde consentire a questa Corte di verificare gli esatti termini RAGIONE_SOCIALE questione (sia con riferimento alle cartelle sottese all’intimazione la regolarità RAGIONE_SOCIALE cui notifica risultava ancora oggetto di censura da parte del contribuente che con riferimento al denunciato vizio di notifica) e di averne la completa cognizione al fine di valutare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure; invero, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione RAGIONE_SOCIALE controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE censure rivolte alle specifiche argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa ( ex multis , Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006; Cass. n. 14784 del 2015; Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17881 del 2021); e ciò anche in conformità al principio statuito, di recente, dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte secondo cui «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,
insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950; v. da ultimo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2703 del 2024).
1.4. La censura -nella parte in cui denuncia la violazione da parte del giudice di appello degli artt. 139, 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c. con riguardo alle cartelle n. 043201690000120, Irpef 2004, n. 043201690000120, Irpef 2005, n. 043201690000120, Irpef 2006 – è inammissibile per novità RAGIONE_SOCIALE questione dedotte e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata non emerge la proposizione di specifiche eccezioni in punto di assunta irregolarità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE suddette cartelle e, sotto il secondo profilo- come sopra evidenziato- che è onere RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALE censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti – in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009; v. nello stesso senso, Cass. n. 27260 del 2023).
1.5. Posto quanto sopra, la censura, nella parte in cui denuncia la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. nonché 48 disp. att. c.p.c. per mancata prova RAGIONE_SOCIALE ricezione RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa con riguardo alla cartella n. 04320110008798126000 è inammissibile per difetto di specificità; al riguardo, questa Corte ha precisato che in base all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze
RAGIONE_SOCIALE motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il “decisum” RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011). In altri termini, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo . In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 20152 del 2021; n. 21296 del 2016; Sez. 6 – 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); nella specie, la (sub) censura in questione non menziona alcun passaggio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata risolvendosi sostanzialmente in un ‘non motivo’.
1.6. In ogni caso, la censura non è attinente al decisum atteso che la CTR -facendo proprio quanto dedotto dall’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione nell’atto di appello (allegato al controricorso) e riformando sul punto la sentenza di primo grado ha ritenuto legittima la notifica RAGIONE_SOCIALE suddetta cartella effettuata non già ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (come supposto e indebitamente ascritto alla stessa RAGIONE_SOCIALE dal ricorrente ‘ per stessa ammissione dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE sono state notificate a norma dell’art. 140 c.p.c . ‘) ma ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 602/73 – nel testo ante sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 258 del 2012 ritenuta non applicabile per essere stati fatti salvi gli effetti già prodottisi ed essere stata, nella specie, la notificazione eseguita in base alla norma all’epoca vigente – a soggetto relativamente irreperibile, con deposito dell’atto nella casa comunale dove la notificazione doveva eseguirsi e affissione dell’avviso di deposito all’albo pretorio, informando – pur non essendo prescritto dalla normativa ante la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Consulta del deposito e dell’affissione
il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritto (con riguardo alla cartella in questione) dal consegnatario in data 13.2.2011. pertanto, la censura non aggredisce specificamente la sentenza impugnata in punto di ritenuta ritualità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella (ancora oggetto di contestazione).
2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2025