Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21581 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21581 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 5574 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
Avv.to NOME COGNOME nella qualità di procuratore di sé stesso, rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME, in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , e Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore ,
domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
-controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1618/27/2020, depositata in data 19 agosto 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto, che: 1) NOME COGNOME proponeva dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia ricorso avverso intimazione di pagamento conseguente a n. 14 cartelle di pagamento e ad un avviso di accertamento esecutivo, deducendo, per quanto ancora di interesse, la mancata prova della notifica degli atti presupposti; 2) si costituiva RAGIONE_SOCIALE eccependo il difetto parziale di giurisdizione del giudice adito in riferimento ai crediti di natura extratributaria, la rituale notifica degli atti presupposti e la carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni afferenti il merito della pretesa; 3) interveniva in giudizio l’Agenzia delle entrate insistendo per il parziale difetto di giurisdizione della CTP per i crediti extratributari, per l’inammissibilità delle censure relative al merito delle cartelle e dell’avviso, essendo gli atti presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione a seguito di regolare notifica degli stessi; 4) la CTP di Foggia, con sentenza n. 1779/06/2016, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente ad alcune cartelle (n. 3), accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente con riguardo soltanto a due (n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA) delle residuali (n.11) sottese cartelle di pagamento, la cui notifica non risultava essersi perfezionata in quanto, in temporanea assenza del destinatario, non era stato eseguito l ‘ adempimento previsto dall ‘ art. 140 c.p.c. consistente nell ‘ affissione dietro la porta di abitazione dell ‘ avviso di aver provveduto al deposito della cartella presso la casa comunale ;
5) avverso la sentenza di primo grado proponeva appello principale l’Agente della riscossione deducendo la violazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/73 e 140 c.p.c., deducendo la inapplicabilità, nella specie, della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, avendo quest’ultima fatt o salvi gli effetti dei ‘ rapporti già esauriti ‘ ed essendo stata effettuata la notificazione delle cartelle in base alla normativa vigente al momento della sua esecuzione; in particolare, la notifica si sarebbe perfezionata ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, con il deposito degli atti nella casa del comune dove la notificazione doveva eseguirsi, affiggendo l ‘avviso di deposito all’albo pretorio e informando, peraltro, del deposito e dell’affissione il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento; 6) l’Agenzia delle entrate si costituiva, associandosi alle difese di Equitalia e ribadendo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure afferenti vizi propri delle cartelle; 7) il contribuente proponeva appello incidentale deducendo il vizio di notifica con riguardo a tre delle sottese cartelle che la CTP aveva ritenuto ritualmente notificate nel suo domicilio a mani della moglie convivente prestando acquiescenza in ordine a quanto statuito dal giudice di primo grado circa la rituale notifica delle altre cartelle (n. 6); 7) con sentenza n. 1618/27/2020, depositata in data 19 agosto 2020, la CTR della Puglia accoglieva l’appello dell’Agente della riscossione, rigettando quello incidentale del contribuente.
2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR – riformando la sentenza di primo grado quanto alla ritenuta irritualità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA -ha affermato che la notifica delle dette cartelle, si era perfezionata, ex art. 26, comma 3, del DPR n. 602/73 – nel testo ante sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 ritenuta non applicabile per essere stati fatti salvi gli effetti già prodottisi ed essere stata, nella specie, la notificazione eseguita in base alla norma all’epoca vigente -nell’assenza temporanea del destinatario dal proprio domicilio, con il deposito degli atti presso la casa comunale dove la notificazione doveva eseguirsi, affiggendo l’avviso di deposito all’albo pretorio e informando , peraltro, il contribuente del deposito all’albo pretorio, con raccomandata con
avviso di ricevimento, in un caso restituita al mittente per compiuta giacenza (decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata), nell’altro (con riguardo alla cartella n. NUMERO_CARTA pervenuta al destinatario in data 13.2.2011, come risultava dal prodotto avviso di ricevimento.
3.Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Resistono , con controricorso, l’Agenzia delle entrate e l’ADER .
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c., per avere la CTR ritenuto rituale la notifica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., delle presupposte cartelle esattoriali (n. NUMERO_CARTA Iva, anno 2005, n. 043201690000120, Irpef 2004, n. 043201690000120, Irpef 2005, n. 043201690000120, Irpef 2006) senza che risultasse provata la ricezione da parte del destinatario della c.d. raccomandata informativa con avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza). In particolare, ad avviso del ricorrente, ‘ per stessa ammissione dell’Agenzia delle entrate – Riscossione ‘ , le suddette cartelle di pagamento sarebbero state notificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c. a seguito di irreperibilità temporanea del destinatario presso la propria abitazione e di assenza delle persone previste dall’art . 139 c.p.c. alle quali consegnare gli atti, per cui la notificazione andava effettuata con il deposito presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, con il perfezionamento della stessa nel giorno della ricezione della raccomandata informativa (e, in ogni caso, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata) senza che, nella specie, il giudice di appello avesse effettuato le opportune verifiche in fatto.
1.1.Il motivo si espone a plurimi profili di inammissibilità.
1.2.In primo luogo, il motivo cumula più censure (di violazione di legge e di vizio di motivazione) senza alcuna distinzione nell’illustrazione tra di esse, impedendo
un sicuro esercizio nomofilattico non essendo «ricompreso nel compito di nomofilichia assegnato al Giudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poi verificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 co. 1 n. 4 c.p.c. che riservano in via esclusiva tale compito alla parte interessata» (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016 Cass. Sez. 2 – , Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).
1.3. Il contribuente non ha poi assolto, in punto di autosufficienza, all’onere di riportare in ricorso, nelle parti rilevanti, o di allegare ad esso, il contenuto degli atti difensivi dei gradi di merito (ricorso e controdeduzioni con appello incidentale) in ordine all’eccezione di difetto di notifica delle presupposte cartelle onde consentire a questa Corte di verificare gli esatti termini della questione (sia con riferimento alle cartelle sottese all’intimazione la regolarità della cui notifica risultava ancora oggetto di censura da parte del contribuente che con riferimento al denunciato vizio di notifica) e di averne la completa cognizione al fine di valutare la fondatezza delle censure; invero, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa ( ex multis , Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006; Cass. n. 14784 del 2015; Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17881 del 2021); e ciò anche in conformità al principio statuito, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte secondo cui «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,
insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950; v. da ultimo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2703 del 2024).
1.4. La censura -nella parte in cui denuncia la violazione da parte del giudice di appello degli artt. 139, 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c. con riguardo alle cartelle n. 043201690000120, Irpef 2004, n. 043201690000120, Irpef 2005, n. 043201690000120, Irpef 2006 – è inammissibile per novità della questione dedotte e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione di specifiche eccezioni in punto di assunta irregolarità della notifica delle suddette cartelle e, sotto il secondo profilo- come sopra evidenziato- che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti – in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009; v. nello stesso senso, Cass. n. 27260 del 2023).
1.5. Posto quanto sopra, la censura, nella parte in cui denuncia la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. nonché 48 disp. att. c.p.c. per mancata prova della ricezione della raccomandata informativa con riguardo alla cartella n. NUMERO_CARTA è inammissibile per difetto di specificità; al riguardo, questa Corte ha precisato che in base all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze
della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il “decisum” della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011). In altri termini, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo . In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 20152 del 2021; n. 21296 del 2016; Sez. 6 – 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); nella specie, la (sub) censura in questione non menziona alcun passaggio della sentenza impugnata risolvendosi sostanzialmente in un ‘non motivo’.
1.6. In ogni caso, la censura non è attinente al decisum atteso che la CTR -facendo proprio quanto dedotto dall’Agente della riscossione nell’atto di appello (allegato al controricorso) e riformando sul punto la sentenza di primo grado ha ritenuto legittima la notifica della suddetta cartella effettuata non già ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (come supposto e indebitamente ascritto alla stessa ADER dal ricorrente ‘ per stessa ammissione dell’Agenzia delle entrate -Riscossione sono state notificate a norma dell’art. 140 c.p.c . ‘) ma ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 602/73 – nel testo ante sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 ritenuta non applicabile per essere stati fatti salvi gli effetti già prodottisi ed essere stata, nella specie, la notificazione eseguita in base alla norma all’epoca vigente – a soggetto relativamente irreperibile, con deposito dell’atto nella casa comunale dove la notificazione doveva eseguirsi e affissione dell’avviso di deposito all’albo pretorio, informando – pur non essendo prescritto dalla normativa ante la pronuncia della Consulta del deposito e dell’affissione
il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritto (con riguardo alla cartella in questione) dal consegnatario in data 13.2.2011. pertanto, la censura non aggredisce specificamente la sentenza impugnata in punto di ritenuta ritualità della notifica della cartella (ancora oggetto di contestazione).
2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2025