Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14621 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14621 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25545/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – MILANO, n. 570/2019, depositata in data 6/2/2019;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 19 marzo 2025;
Fatti di causa
A seguito di comunicazione, da parte della propria banca, di pignoramento presso terzi azionato dall’allora agente della riscossione, notificato il 14 dicembre 2016, NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) richiese ad esso l’elenco dei carichi iscritti a ruolo, riscontrando la presenza di una cartella di pagamento riproduttiva di due iscrizioni a ruolo per debiti rispettivamente di euro 103.552,82 ed euro 5.964,31.
Il contribuente impugnò la cartella dinanzi alla C.T.P. di Milano denunciando svariati vizi.
Il giudice di primo grado, nel contraddittorio con l’agente della riscossione, rigettò il ricorso.
La C.T.R. territoriale, su appello del contribuente, nel contraddittorio con l’agente della riscossione, confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 139 c.p.c. -Denunzia ai sensi dell’art. 62 , comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , il contribuente si duole che il giudice di appello non abbia accolto la sua eccezione, spiegata sin dal primo grado di giudizio, di nullità della notificazione, asseritamente eseguita nelle mani del portiere dello stabile senza dare atto, nella relata, della inesistenza di altri soggetti più vicini al destinatario (secondo la graduazione dell’art. 139 , commi 2 e 3, c.p.c.). Proprio la mancata attestazione dello svolgimento di ricerche circa l’esistenza dei soggetti cui consegnare in via preferenziale l’atto in assenza del destinatario avrebbe viziato di nullità la notificazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 60, comma 1, lett. b -bis), del d.P.R. n. 600 del 1973, all’art. 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982 e all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 -Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , il contribuente contesta la legittimità del procedimento notificatorio, anche con riferimento agli ‘effetti probatori’ della ‘successiva raccomandata spedita il 10/10/2016 nel rispetto delle disposizioni dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 lettera bbis’ . In altre parole, il contribuente afferma che non vi sarebbe prova della riconducibilità della raccomandata informativa spedita dall’ufficiale notificatore alla notifica della cartella di pagamento impugnata.
2.1. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili.
Il giudice di appello ha affermato che ‘è documentalmente provato che la cartella di pagamento contestata è stata notificata dall’ufficiale della
riscossione in data 3/10/2016 con consegna a mani del custode dello stabile di residenza del contribuente -signor NOME -e successiva raccomandata spedita il 10/10/2016 nel rispetto delle disposizioni dell’art. 26 d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. n. 600/73 lettera b-bis. Non può quindi dubitarsi dell ‘avvenuto perfezionamento della notifica della cartella esattoriale’ .
Orbene, mentre con riferimento al l’eccezione di nullità della notifica formulata nel primo motivo in scrutinio, il contribuente non ha allegato al ricorso la relata di notifica dell’ufficiale notificatore (la relata non è menzionata tra gli allegati a pag. 20 del ricorso e non è presente sul desk), sicché non si dà alla Corte la possibilità di valutare la ritualità della relata di notifica, la contestazione dell’efficacia probatoria della raccomandata informativa è inutilmente spiegata, in quanto l’attestazione della sua esistenza proviene dal soggetto (Poste Italiane) che ha provveduto al recapito.
Peraltro, il collegamento della raccomandata informativa alla notificazione della cartella di pagamento spetta al giudice del merito e il suo giudizio di fatto, in merito, è insindacabile.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost. in relazione all’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 -Denunzi ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.’ , il contribuente si duole che l’agente della riscossione non avrebbe prodotto in giudizio la cartella di pagamento oggetto della contestata notificazione e che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sulla relativa deduzione difensiva.
3.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis., n. 1 c.p.c.
Con orientamento consolidato, questa Corte ha ritenuto che, una volta notificata la cartella di pagamento, non è necessario il deposito in giudizio della cartella di pagamento, essendo sufficiente la prova della notificazione della cartella di pagamento, redatta in unico originale, e il deposito dell’estratto di ruolo (Cass., Sez. T -, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018, Rv. 652126 -01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 -01; Cass., Sez. 1-, Sentenza n. 16121 del 14/06/2019, Rv. 654535 -01; Cass., Sez. T-, Sentenza n. 23039 del 11/11/2016, Rv. 641888 – 01).
4.In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaseicento per compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.