Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2625 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Cartella 2008
forma; vizi formali; notifica
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2625 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 23610 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) Agente della RAGIONE_SOCIALE per la Provincia di Palermo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: EMAIL
-resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 184/03/2019, depositata in data 16 gennaio 2019, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2024 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.Con sentenza n. 184/03/2019, epositata in data 16 gennaio 2019, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 645/04/2014 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO con la quale RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE aveva intimato a quest’ultimo il pagamento di euro 3.118,10 oltre diritti di notifica.
2. In punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso la cartella n. NUMERO_DOCUMENTO NOME COGNOME aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento deducendo, anche alla luce della successiva memoria illustrativa: l’inesistenza e/o nullità della notifica della cartella per mancata indicazione della qualifica di agente notificatore e per mancata spedizion e della raccomandata informativa, nonostante l’atto fosse stato consegnato a persona diversa dal de stinatario; l’inidoneità della produzione documentale della RAGIONE_SOCIALE (documento denominato ‘informazioni sul carico iscritto a ruolo’; copia della relata di notifica) a provare la ritualità della notifica della cartella; l’insussistenza della qualifica di Age nte di riscossione in capo alla RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE; il difetto di motivazione dell’atto impositivo; il difetto di indicazione dell’organo giudiziario dinanzi al quale impugnare la cartella; la mancanza di sottoscrizione della cartella; la mancata iscriz ione all’albo dei concessionari da
parte di RAGIONE_SOCIALE; l’incompetenza del soggetto notificatore; 2) la CTP di Agrigento, con la sentenza n. 645/04/2014, aveva rigettato il ricorso; 3) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il contribuente reiterando i motivi del ricorso originario, come integrati da successiva memoria.
3.In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha osservato che: 1) i denunciati vizi di notificazione della cartella, che avrebbero potuto astrattamente configurare un’ipotesi di nullità, dovevano ritenersi sanati avendo l’atto ragg iunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c., essendo il contribuente venuto a conoscenza della cartella compiutamente come dimostrava la proposizione tempestiva e analitica del ricorso; 2) a prescindere dalla produzione documentale di Serit, dal contenuto del ricorso si evinceva la piena e tempestiva conoscenza dell’atto impugnato da parte del contribuente; 3) era infondata l’eccezione di difetto di motivazione della cartella di pagamento, essendo stati in essa indicati gli estremi dell’atto impositivo sul quale si basava; 4) era inammissibile, in quanto proposta per la prima volta con la memoria illustrativa, l’eccezione di incompetenza del soggetto notificatore.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi di ricorso.
Resiste con ‘atto di costituzione’ RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c.
Agenzia delle Entrate –RAGIONE_SOCIALE (ADER) -quale subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di RAGIONE_SOCIALE– ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente, va rilevata -come eccepito, peraltro, anche dal ricorrente in memoria – l’invalidità della costituzione in giudizio, mediante memoria ex art. 380bis.1, c.p.c., di Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvenuta tramite un avvocato del libero foro, privo di una espressa procura speciale per il giudizio in Cassazione.
1.1.Invero, secondo condivisibile orientamento di questa sezione, cui si intende dare continuità, l’estinzione ope legis delle società del c.d. “gruppo Equitalia” ai sensi dell’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non determina l’interruzione dei processi pendenti, né la necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituendo successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., e ciò ancorché vi sia stata la previsione legislativa del subentro del nuovo ente «a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali» del soggetto estinto (Cass. 15/06/2018, n. 15869; vedi anche, a proposito del subentro di Equitalia s.p.a. nelle funzioni di riscossione svolte dai concessionari privati, Cass. 28/03/2014, n. 7318). Tuttavia, quando il nuovo ente decida autonomamente di costituirsi nel giudizio di Cassazione, con il patrocinio di un avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo, in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo il caso di un conflitto di interessi, dall’Avvocatura dello Stato (Cass. 09/11/2018, n. 28684; Cass. 09/11/2018, n. 28741).
1.2. In tema, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle entrate -riscossione, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri
casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019).
1.3.Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle entrate e riscossione e l’Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’ADER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. n. 26531 del 20/11/2020; Cass. n. 28751 del 2021).
1.4.Nel caso che ci occupa l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione non risulta costituita con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato, bensì tramite un difensore del libero foro, senza tuttavia che il medesimo abbia inteso produrre la necessaria procura speciale per patrocinare nel giudizio di legittimità; né il medesimo difensore ha allegato l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 8, del d.l. n. 193 del 2016) e neppure l’apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103).
1.5. La detta costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, mediante la memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. depositata in data 9 maggio 2023, dunque, deve ritenersi radicalmente nulla; e il processo continua allora esclusivamente tra le parti originarie (v., in tal senso, Cass., sez. 5, n. 33639 del 2018; da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 2721 del 2024).
2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 148 e 156 c.p.c., 26 del DPR n. 602/73, 60 del d.P.R. n. 600/73 e 2697 c.c. per avere la CTR -a fronte del motivo di appello con cui era stata contestata l’inesistenza della notifica della cartella (a mezzo messo) per omessa indicazione della identità e della qualifica dell’agente notificatore e per omessa sottoscrizione del medesimo (essendo stata, nella memoria illustrativa di primo grado, specificamente dedotta anche la difformità delle relate stante l’assunta apposizione successiva di un timbro –NOME COGNOME AG038- sopra la sigla illeggibile del soggetto notificatore nella relata originale in possesso dell’Agente della Riscossione prodotta nel giudizio di primo grado e non presente nella relata consegnata al contribuente)- omesso qualsiasi decisione su tale eccezione, con ciò integrando un error in procedendo e, in ogni caso, nell’affermare la sanatoria ex art. 15 6 c.p.c. del contestato grave vizio di notifica, violato le norme richiamate in rubrica, concretando le omesse indicazioni dell’identità, della qualifica e della sottoscrizione del soggetto notificatore nella relata di notifica delle carenze di essenziali elementi costitutivi della relata ex art. 148 c.p.c. insuscettibili di sanatoria, trattandosi di vizi anche inidonei a interrompere il termine decadenziale del potere di accertamento dell’ente impositore.
2.1.In primo luogo, il motivo si espone ad un profilo di inammissibilità denunciando violazioni di legge e vizio di omesso esame di un fatto senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (cfr. Cass., sez. 5, n. 28134/2023; Cass. n. 4656 del 2024).
2.2.Quanto alla denunciata inesistenza della notificazione della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del messo notificatore, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la stessa in sede di
legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare quanto necessario per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (tra le più recenti cfr. Cass. 24/01/2019, n. 2038). Nella specie, dagli atti difensivi allegati al ricorso (ricorso introduttivo; memoria illustrativa e atto di appello) e dalla sentenza impugnata si evince che la denuncia della inesistenza della notificazione della cartella per difetto di sottoscrizione del messo notificatore risulta svolta per la prima volta nella memoria illustrativa di primo grado (per l’udienza del 13.3.2017) ; va, al riguardo, ribadito che, nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la ” causa petendi” entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, (Sez. 5, Sentenza n. 22662 del 24/10/2014;Sez. 5, Ordinanza n. 19616 del 24 /07/2018). I motivi d’impugnazione costituiscono la ” causa petendi ” della domanda di annullamento dell’atto impositivo, con la conseguente inammissibilità dell’introduzione di nuove “causae petendi ” in appello, come sancito, nella disciplina vigente, dall’art. 57, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992. Infatti, nel giudizio tributario, l’oggetto del dibattito processuale è delimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall’Ufficio nell’atto impositivo impugnato, e, dall’altro, dagli specifici motivi d’impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo (Sez. 5, Sentenza n. 10779 del 11/05/2007). La novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (Cass. 26/09/2019, n. 24040; Cass. sez. 5, n.
Sez. 5, Sentenza n. 2199 del 2024 ; sulla rilevabilità d’ufficio anche in sede di legittimità dell’ inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, v. Cass.
sez. L, Sentenza n. 4531 del 10/04/2000;Sez. 2, Sentenza n. 7258 del 12/05/ 2003 poiché costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione anche d’ufficio ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno).
2.3.In ogni caso, il motivo è infondato sia nella parte in cui denuncia l’omessa pronuncia ( error in procedendo ) c.p.c. che nella parte in cui prospetta la violazione di legge.
2.4.Va premesso che l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022).
2.5.Da ciò consegue che tutti i vizi denunciati dalla contribuente, pur se fondati, provocherebbero la nullità della notifica delle cartelle esattoriali e che siffatta nullità era suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi
dell’art. 156 cod. proc. civ. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16675 del 06/07/2017; conf. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21553 del 21/08/2019). Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui, in tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. 5, Sentenza 25/06/2024 10 n. 21865 del 28/10/2016). In particolare, il concetto di “notifica inesistente” è da riservare ad ipotesi eccezionali come l’ipotesi contemplata nel caso a mano: ovvero quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario (cfr. Cass., V, n. 11481/2018; Cass. n. 4656 del 2024).
2.6.Inoltre in tema di atti impositivi la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria (Cass. 24/08/2018, n. 21071), questione che nel caso di specie non è stata dedotta, e l’avven uta proposizione del ricorso costituisce inequivoca prova della avvenuta conoscenza dell’atto (Cass. sez. 5, n. 18513 del 2022). «I vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l’atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell’atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13107), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell’art. 1334 cod. civ. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la
notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l’inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2014, n. 654; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. 3^, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017; Cass. n. 4656 del 2024).
2.7.Nella specie, il giudice di appello, si è, dunque, conformato ai suddetti principinel ritenere che ‘ i denunciati vizi della notificazione della cartella, che potrebbero astrattamente configurare un’ipotesi di nullità, dovevano ritenersi sanati avendo l’atto raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c., essendo il contribuente venuto a conoscenza della cartella compiutamente come dimostrava la proposizione tempestiva e analitica del ricorso ‘.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 45 del d.lgs. n. 112/99, 26 del d.P.R. n. 602/73, 60 del d.P.R. n. 602/73 e 112 e 156 c.p.c. per avere la CTR -a fr onte del motivo di appello con cui si deduceva l’illegittimo affidamento da parte di RAGIONE_SOCIALE del servizio di gestione integrale del processo di notifica della cartella a due società (RAGIONE_SOCIALE Notifiche e RAGIONE_SOCIALE), aggiudicatrici di una gara di appalto, sprovviste della qualifica ex lege e della potestà notificatoria – dichiarato la sanatoria ex art. 156 c.p.c. degli assunti vizi di notifica sebbene si trattasse di assenza strutturale dei requisiti atti ad integrare la fattispecie legale minima della notificazione.
3.1.In primo luogo, il motivo cumula inammissibilmente censure per violazioni di legge e per omissione di pronuncia, senza però distinguere tra di esse nell’illustrazione del mezzo.
3.2. Peraltro, il motivo si profila inammissibile atteso che il giudice di appello ha espressamente dichiarato inammissibile – in quanto proposta per la prima volta nella memoria ex art. 32 cit. depositata in primo grado -la censura concernente l’incompe tenza del soggetto notificatore e tale statuizione non risulta essere stata specificamente aggredita dal ricorrente.
3.3.In ogni caso il motivo è infondato alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, giusta sentenza n. 299/2020. Con la suddetta pronuncia è stato invero pronunciato il principio di diritto per cui « In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017 ». (Cass. sez. 5, n. 4656 del 2024).
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 32 del d.lgs. n. 546/92, 2697 c.c., 26 del d.P.R. n. 602/73, 60 del d.P.R. n. 600/73, 112 e 156 c.p.c. per avere la CTR – a fronte della ordinanza collegiale depositata 5.12.2016 e notificata alle parti costituite il 20.12.2016, con la quale, stante la contestazione da parte del contribuente della conformità della copia della relata di notifica all’originale, si onerava l ‘Agente di Riscossione di produrre l’originale della relata di notifica della cartella, rinviando a tal fine la causa all’udienza del 13.3.2017, e della produzione tardiva da parte di quest’ultimo dell’originale della relata di notifica in data 13.7.2017, ‘in adempimento della ordinanza del 13.3.2017’ di mero rinvio dell’udienza all’11.12.2017, senza alcuna rimessione delle parti in termini ex art. 32 cit. (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/92)- ritenuto- senza pronunciarsi sulla eccezione di violazione di tale disposizione che, ‘ a prescindere dalla produzione documentale di Serit ‘,
doveva farsi applicazione del principio della sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo avendo avuto il contribuente, come si evinceva dal ricorso, tempestiva e piena conoscenza dell’atto impugnato; ciò sebbene, stante la produzione tardi va dell’originale della relata di notifica da parte dell’agente della riscossione, il giudice di appello avesse dovuto dichiararne l’inutilizzabilità ai fini del giudizio con conseguente omesso raggiungimento della prova della contestata notificazione.
5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/73, 2697 c.c., 60 del d.P.R. n. 600/73, 112 e 156 c.p.c. per avere la CTR -a fronte d el disconoscimento con l’atto di appello, ex artt. 2712 e 2719 c.c., della conformità agli originali del documento denominato ‘Informazioni sul carico iscritto al ruolo’ e della copia della relata di notifica della cartella e della richiesta di esibizione della documentazione ex art. 26, comma 5, cit. ritenuto – senza pronunciarsi sulla eccezione di violazione di tale disposizione -che, ‘a prescindere dalla produzione documentale di Serit ‘, doveva farsi applicazione del principio della sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo sebbene l’Agente della riscossione avesse violato l’art. 26, comma 5, cit. con conseguente mancato raggiungimento della prova della contestata notificazione.
6. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/92, 2712 e 2719 c.c., 112 e 156 c.p.c. per avere la CTR – a fronte del disconoscimento con l’atto di appello, ex artt. 2712 e 2719 c.c., della conformità agli originali del documento denominato ‘Informazioni sul carico iscritto al ruolo’ e della copia della relata di notifica della cartella e della richiesta di esibizione ex art. 22, comma 5, cit. della documentazione documentale ex art. 26, comma 5, cit.ritenuto -senza pronunciarsi sulla eccezione di violazione di tale disposizione che, ‘ a prescindere dalla produzione documentale di Serit ‘, doveva farsi applicazione del principio della sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo sebbene il giudice di appello, in assenza della chiesta
documentazione, avesse dovuto ordinare la produzione dei documenti in originale ex art. 22, comma 5, cit ., e, in caso di mancata produzione, dichiarare non provata la contestata notificazione.
Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/73, 2697 c.c., 60 del d.P.R. n. 600/73, 112 e 156 c.p.c. per avere la CTR – a fronte del motivo di appello circa la violazione dell’art. 26, comma 5 cit . per inidoneità della documentazione prodotta ex adverso (documento denominato ‘Informazioni carico iscritto a ruolo’ e copia della relata di notifica) a provare la contestata notificazione, essendo resa conforme ai titoli originali dall’Agente della riscossione privo di tale potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati -affermato- senza pronunciarsi sulla specifica eccezione- la sanatoria dei vizi di notificazione per art. 156 c.p.c . per raggiungimento dello scopo, ‘ a prescindere dalla produzione documentale della Serit ‘, sebbene la documentazione versata in atti non potesse essere considerata valida prova ex art. 2697 c.c. della contestata notificazione.
Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 18 del d.P.R. n. 445/2000, 2697 c.c., 26 del d.P.R. n. 602/73, 60 del d.P.R. n. 600/73, 112 e 156 c.p.c. per avere la CTR -a fronte del motivo di appello con cui si deduceva la mancanza dei requisiti di autenticità e veridicità previsti dall’art. 18 cit. con riguardo alla documentazione prodotta ex adverso (documento denominato ‘Informazioni carico iscritto a ruolo’ e copia della relata di notifica) -affermato – senza pronunciarsi sulla specifica eccezione -la sanatoria dei vizi di notificazione per art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, ‘ a prescindere dalla produzione documentale della Serit ‘, sebbene la documentazione versata in atti non potesse essere considerata conforme agli originali ex art. 18 cit .
I motivi dal terzo al settimo -da trattarsi congiuntamente per connessionesi espongono tutti al profilo di inammissibilità per formulazione promiscua, contenendo un’indistinta unificazione e sovrapposizione delle ragioni di ricorso
per cassazione riconducibili al vizio di violazione di legge e al vizio di omessa pronuncia.
9.1. In ogni caso, si profilano infondati nella parte in cui denunciano una omessa pronuncia e inammissibili in quanto non attinenti al decisum nella parte in cui denunciano una violazione di legge.
9.2.Quanto alla denuncia di violazione delle norme di legge sopra indicate, il contribuente si duole sostanzialmente della erroneità della pronuncia del giudice di appello circa la sanatoria, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., dei contestati vizi di notifica dell a cartella senza che lo stesso abbia valutato l’inutilizzabilità, per tardiva produzione da parte di Riscossione Sicilia s.p.a., dell’originale della relata di notifica della cartella, essendo stata contestata la conformità all’originale della prodotta copia della relata (terzo motivo), la mancata produzione della matrice o della copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione ai sensi dell’art. 26, comma 5, del DPR n. 602/73 (quarto motivo e quinto motivo), l’inidoneità della produzion e documentale versata in atti -documento denominato ‘Informazioni carico iscritto a ruolo’ e copia della relata di notifica -a comprovare la ritualità della notifica della cartella (sesto e settimo motivo). Invero, detti mezzi non colgono la ratio decidendi atteso che il giudice di appellosenza incorrere, peraltro, in alcuna omessa pronuncia – ha disatteso le eccezioni di inesistenza e/o nullità della notifica della cartella in quanto ‘ a prescindere dalla produzione documentale della Serit ‘ ‘ dal contenuto del ricorso si evinceva inconfutabilmente che il contribuente aveva avuto piena e tempestiva conoscenza dell’atto impugnato ‘; con ciò facendo corretta applicazione dei principi di diritto richiamati con riguardo al primo motivo di ricorso (punti n. 1.6. e 1.7).
9.3.Va, comunque, qui ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui «il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c. c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, comma 1, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di
richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c. c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa» (v. Cass. n. 9439 del 21/04/2010; Cass. n. 24456 del 21/11/2011; Cass. n. 16998 del 20/08/2015, la quale espressamente afferma che il giudice «non resta vincolato alla contestazione della conformità all’originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia» (cfr. Cass., V, n. 24323/2018 e n. 15737/2023; Cass, n. 4656 del 2024). Elementi che il ricorrente non ha indagato.
10. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990, 7 della legge n. 212 del 2000, 2697 c.c., 112 c.p.c. per avere la CTR -a fronte del motivo di appello con cui era stato dedotto il difetto di motivazione della cartella di pagamento quanto alle modalità di calcolo degli interessi e dei tassi applicati- affermato- senza pronunciarsi sulla specifica eccezione- che era insussistente il denunc iato difetto di motivazione, sebbene l’impugnata cartella risultasse priva delle indicazioni strumentali ad una verifica degli importi pretesi a titolo di interessi.
10.1. Invero, il contribuente – pur allegando la cartella di pagamento al ricorso -non ha precisato negli atti difensivi (ricorso introduttivo, memorie illustrative e atto di appello), in difetto del principio di specificità, se trattavasi di cartella: 1) emessa a seguito di un atto fiscale che aveva già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo; 2) costituente il primo atto con cui si reclamava per la prima volta il pagamento degli interessi; 3) emessa a seguito di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis
d.P.R. n.633/1972; ciò in quanto, alla luce della sentenza n. 22281 del 2022, questa Corte, a sezione unite, ha modulato l’obbligo di motivazione in base a differenti possibili ipotesi. Non deve pertanto ravvisarsi un vizio per non avere la CTR pronunciato sul punto. Questa Corte, invero, ha condivisibilmente già avuto modo di precisare che “l’omessa pronuncia” del giudice dell’appello, “qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito”, Cass. 25.9.2018, n. 22784; Cass., sez. 5, n. 20363 del 2021.
11. Con il nono motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità della costituzione in appello di RAGIONE_SOCIALE, a mezzo avvocato del libero foro, soggetto estraneo alla struttura organizzativa, senza la produzione di una preventiva motivata delibera dell’organo deliberante, sottoposta agli organi di vigilanza e relativa alla presenza di un ‘caso speciale’.
11.1.Il motivo è manifestamente infondato.
11.2. Nella specie, dalla comparsa di costituzione in appello del 2015, allegata al ricorso, RAGIONE_SOCIALE risulta essersi costituita in sede di gravame prima della estinzione dell a società (avvenuta ai sensi dell’art. 76 del d.l. n. 73 del 2021 secondo cui: ‘ In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, RAGIONE_SOCIALE è sciolta, cancellata d’ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6 ‘ ). Nella specie, pertanto, non vengono in rilievo le modalità di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, non essendo stato tale ente ancora istituito al momento della costituzione in appello di RAGIONE_SOCIALE.p.a.
12. In conclusione, il ricorso va rigettato.
13.Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del presente giudizio essendo rimasta RAGIONE_SOCIALE resistente e non avendo svolto attività difensiva (avuto riguardo anche all’invalidità della costituzione in giudizio di ADER con la memoria ex art. 380bis1 c.p.c.);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19.11.2024