Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4232 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4232 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME ;
– intimato –
e nei confronti di
Agenzia delle Entrate Riscossione ;
– intimata –
avverso
la sentenza n. 4919, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 27.10.2021 e pubblicata il 2.11.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Registro 2008 – Cartella esattoriale – Notificazione – dello
Raggiungimento scopo.
A seguito della notificazione di avviso di liquidazione attinente all’omesso versamento di imposte a seguito di divisione di comunione ereditaria, e della definitività dell’atto in conseguenza della sua mancata impugnazione, l’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME NOME la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA
Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma proponendo plurime censure, procedimentali e di merito contestando, tra l’altro, il vizio di notificazione della cartella, l’assenza di motivazione e l’errato computo degli interessi. La CTP rigettava il ricorso.
NOME COGNOME NOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR riteneva che la notificazione della cartella esattoriale risultasse irregolare, in conseguenza riformava la decisione dei primi giudici ed annullava l’atto esattivo.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di ricorso. Il contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso il 27.4.2022 presso il difensore costituito nel secondo grado del processo, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Anche l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ricevuto la notificazione del ricorso il 27.4.2022, ma non si è costituita nel giudizio di cassazione.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’irritualità della notificazione della cartella esattoriale, la cui notifica risulta invece regolare, e
deve anche trovare applicazione il principio del raggiungimento dello scopo dell’atto.
La CTR scrive che ‘assorbente e decisivo motivo dell’accoglimento dell’appello è costituito dall’irrituale notifica della cartella impugnata, che, come opposto dal contribuente, risulta priva della data di notifica e della sottoscrizione della relata’ (sent. CTR, p. II).
2.1. Occorre preliminarmente rilevare che, pacificamente, la cartella esattoriale è stata tempestivamente impugnata dal contribuente.
Deve quindi evidenziarsi che l’Amministrazione finanziaria ha riprodotto nel suo ricorso per cassazione l’atto impositivo, la cartolina di consegna della cartella esattoriale e la relata di notifica.
Dall’esame della ricevuta di ritorno che attesta la consegna dell’atto emerge che il documento risulta esattamente individuato con il suo numero, stampato nella parte inferiore della cartolina, e che la consegna è intervenuta presso il domicilio del contribuente, nelle mani della moglie che ha sottoscritto per ricevuta, in data 18.2.2016. Nessun dubbio pertanto che l’atto sia stato recapitato al contribuente, che ne è venuto a conoscenza e lo ha tempestivamente impugnato.
La separata relata di notificazione riporta l’indicazione stampata del nominativo del notificatore, ma non la sua firma e la data. Tuttavia non ogni incompletezza della notificazione ne importa l’invalidità, quando nessuna lesione del diritto di difesa del contribuente sia stata arrecata.
2.2. Questa Corte regolatrice ha avuto occasione di chiarire che ‘la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della
cartella di pagamento) all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.’, Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27561; e non si è mancato, sinteticamente e condivisibilmente, di ribadire recentemente che ‘la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex artt. 156 e 160 c.p.c.’, Cass. sez. V, 22.10.2024, n. 27326.
Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato, conseguendone la cassazione della decisione impugnata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate e cassa la decisione impugnata, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22.1.2025.