Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4232 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4232  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME ;
– intimato –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ;
– intimata –
avverso
la sentenza n. 4919, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 27.10.2021 e pubblicata il 2.11.2021;
ascoltata, in camera  di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO:  Registro  2008 – Cartella esattoriale – Notificazione – RAGIONE_SOCIALE
Raggiungimento scopo.
A seguito della notificazione di avviso di liquidazione attinente all’omesso versamento di imposte a seguito di divisione di comunione  ereditaria,  e  della  definitività  dell’atto  in  conseguenza della sua mancata impugnazione, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a  RAGIONE_SOCIALE  NOME  la  cartella  di  pagamento  n.  097 NUMERO_CARTA.
Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Roma  proponendo  plurime censure, procedimentali e di merito contestando, tra l’altro, il vizio di  notificazione  della  cartella,  l’assenza  di  motivazione  e  l’errato computo degli interessi. La CTP rigettava il ricorso.
 RAGIONE_SOCIALE  NOME  spiegava  appello  avverso  la decisione  sfavorevole  conseguita  nel  primo  grado  del  giudizio, innanzi  alla  Commissione  Tributaria  Regionale  del  Lazio.  La  CTR riteneva  che  la  notificazione  della  cartella  esattoriale  risultasse irregolare, in conseguenza riformava la decisione dei primi giudici ed annullava l’atto esattivo.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di ricorso. Il contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso il 27.4.2022 presso il difensore costituito nel secondo grado del processo, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Anche l’RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto la notificazione del ricorso il 27.4.2022, ma non si è costituita nel giudizio di cassazione.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.,  l’Amministrazione  finanziaria contesta  la  violazione  degli  artt.  156  e  160  cod.  proc.  civ.,  per avere  la  CTR  erroneamente  ritenuto  l’irritualità  della  notificazione della  cartella  esattoriale,  la  cui  notifica  risulta  invece  regolare,  e
deve  anche  trovare  applicazione  il  principio  del  raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo dell’atto.
La CTR scrive che ‘assorbente e decisivo motivo dell’accoglimento dell’appello è costituito dall’irrituale notifica della cartella  impugnata,  che,  come  opposto  dal  contribuente,  risulta priva della data di notifica e della sottoscrizione della relata’ (sent. CTR, p. II).
2.1.  Occorre  preliminarmente  rilevare  che,  pacificamente,  la cartella esattoriale è stata tempestivamente impugnata dal contribuente.
Deve  quindi  evidenziarsi  che  l’Amministrazione  finanziaria  ha riprodotto  nel  suo  ricorso  per  cassazione  l’atto  impositivo,  la cartolina di consegna della cartella esattoriale e la relata di notifica.
Dall’esame  della  ricevuta  di  ritorno  che  attesta  la  consegna dell’atto  emerge che il documento risulta esattamente individuato con il suo numero, stampato nella parte inferiore della cartolina, e che la consegna è intervenuta presso il domicilio del contribuente, nelle  mani  della  moglie  che  ha  sottoscritto  per  ricevuta,  in  data 18.2.2016. Nessun dubbio pertanto che l’atto sia stato recapitato al contribuente, che ne è venuto a conoscenza e lo ha tempestivamente impugnato.
La separata relata di notificazione riporta l’indicazione stampata del  nominativo  del  notificatore,  ma  non  la  sua  firma  e  la  data. Tuttavia  non  ogni  incompletezza  della  notificazione  ne  importa l’invalidità, quando nessuna lesione del diritto di difesa del contribuente sia stata arrecata.
2.2. Questa Corte regolatrice ha avuto occasione di chiarire che ‘la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento  non  osta  all’applicazione  di  istituti  appartenenti  al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della
cartella di pagamento) all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.’, Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27561; e non si è mancato, sinteticamente e condivisibilmente, di ribadire recentemente che ‘la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo dell’atto ex artt. 156 e 160 c.p.c.’, Cass. sez. V, 22.10.2024, n. 27326.
 Il  ricorso  introdotto  dall’Amministrazione  finanziaria  risulta pertanto  fondato,  conseguendone  la  cassazione  della  decisione impugnata  con  rinvio  innanzi  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE e cassa la  decisione  impugnata,  con  rinvio  innanzi  alla  Corte  di  giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione  e  nel  rispetto  dei  principi  esposti,  proceda  a  nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22.1.2025.