Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6297 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6297 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3458/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE);
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587);
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE (C.F: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica e pro-tempore;
-intimate avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio n. 4281/2023, depositata in data 11/7/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma per l’annullamento della cartella di pagamento n. 97201801074239263 , per la somma di €. 1.222,23, relativa all’addizionale erariale della tassa auto per l’anno 2014. Lamentava la ricorrente il difetto di notificazione dell’avviso e la prescrizione del tributo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE e la Regione Lazio proponevano distinti appelli avverso la suindicata sentenza.
L’RAGIONE_SOCIALE lamentava che i giudici di prime cure non avevano ritenuto valida la notificazione eseguita nel 2017 con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c.; la Regione Lazio deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, considerato che la cartella impugnata non riguardava crediti iscritti a ruolo dall’amministrazione regionale.
La contribuente si costituiva nel giudizio di gravame, eccependo la perdita di possesso dell’autovettura, in epoca anteriore all’annualità di riferimento della tassa.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, previa riunione dei ricorsi, accoglieva gli appelli. Rilevava che, constatata la rituale notificazione dell’avviso di liquidazione sotteso alla cartella di pagamento, la prescrizione non poteva considerarsi maturata e che, in assenza di impugnazione dell’atto presupposto la pretesa erariale si era consolidata. Affermava che, ai sensi dell’art. 19 d. lgs 546/92, gli atti indicati possono essere impugnati solo per vizi propri e solo in assenza di notifica degli atti adottati precedentemente all’atto notificato è possibile sollevare questioni relative all’atto presupposto. Con riferimento alla questione sollevata in via incidentale dalla contribuente, relativa alla perdita di possesso dell’autovettura, affermava trattarsi di questione nuova, prospettata per
la prima volta nel giudizio d’appello e come tale inammissibile, come previsto dall’art. 57, comma 2, D.P.R. n. 456/1992.
La contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 4381/2023, formulando tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. L’RAGIONE_SOCIALE riscossione e la Regione Lazio sono rimase intimate.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale non partecipata del 3 dicembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., deducendo l’erroneità della sentenza nel reputare validamente notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. l’avviso di liquidazione presupposto. Afferma la contribuente che la notificazione era da considerare nulla ‘ (…) poiché nell’avviso postale si dà effettivamente atto che l’iter notificatorio non è andato a buon fine poiché la ricorrente risultava trasferita’.
1.1. La censura è destituita di fondamento.
1.2. La Commissione tributaria regionale ha dato atto che l’Ufficio ha dimostrato di aver notificato alla contribuente, in data 13 dicembre 2017, ai sensi degli artt. 140 c.p.c. e 60 D.P.R. n. 600/1973, l’avviso di liquidazione relativo alla tassazione della vettura, per l’anno 2014, nel rispetto di tutte le formalità indicate, in tal modo interrompendo il termine di prescrizione.
1.3. I profili di doglianza riferiti ai vizi del procedimento notificatorio compiuto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. non risultano essere stati prospettati davanti al giudice di merito, avendo la ricorrente dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (richiamato alla pag. 1 del ricorso all’odierno esame e allegato allo stesso) l’omessa notificazione degli atti presupposti a quello impugnato, ed essendosi limitata soltanto a generici
richiami giurisprudenziali riferiti alle diverse modalità di notificazione degli atti, compresa quella prevista dall’art. 140 c.p.c..
E va rimarcato che, come rilevato dalla Corte, la deduzione dell’omessa notifica dell’atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 26 agosto 2024, n. 23070; Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398).
Inoltre, a fronte dell’eccepita irregolarità della notifica, non meglio definita in specifico motivo di ricorso -parte ricorrente non ha articolato alcun motivo aggiunto per contestare -in esito alla produzione documentale di controparte -la legittimità della notifica nei suoi confronti eseguita.
Quanto, difatti, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti. Tale formulazione è ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la
relativa deduzione soggiace alla preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, cit., secondo il cui disposto «L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito» (v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
1.4. Sotto la censura di violazione di legge la ricorrente sottopone, con il medesimo motivo, alla Corte un accertamento in fatto su di una notifica che il giudice del gravame ha ritenuto ritualmente eseguita.
La Corte ha affermato che «Ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.» (Cass., 27 ottobre 2020, n. 23525; Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass., 28 luglio 2008, n. 20518; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., 12 luglio 2005, n. 14590). Il ricorso all’attuale esame non reca alcuna RAGIONE_SOCIALE citate necessarie specifiche indicazioni.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 112 e 345 c.p.c., 58 D. Lgs. n. 546/1992 e 7 L. n. 99/2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., affermando di aver formalizzato la perdita di possesso
dell’autovettura oggetto del tributo, con la presentazione di formale querela per truffa in data 21 settembre 2013, e di non essere, pertanto, legittimata passivamente rispetto alla medesima pretesa tributaria. Assume, inoltre, che la questione relativa alla dichiarata perdita di possesso non poteva reputarsi preclusa ai sensi degli artt. 345 c.p.c. e 58 D. Lgs. n. 546/1992, come ritenuto dai giudici d’appello, trattandosi di eccezione di difetto di legittimazione passiva, con la quale la contribuente contestava di essere titolare del bene la cui proprietà era posta a fondamento dell’imposizione fiscale.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c., osservando che i giudici d’appello non avrebbero considerato la sussistenza di un giudicato esterno in ordine all’acclarata perdita di possesso dell’autovettura, desumibile dalla formalizzata querela della contribuente e dalla sentenza di condanna, in relazione ai fatti nella stessa querela denunciati, della Corte di Appello Penale di Roma n. 2144/21 confermata dalla sentenza del Supremo Collegio del 28/09/22 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione dell’imputato . Deduce pertanto che, allo stato, sussiste un giudicato esterno circa la perdita di possesso della vettura della ricorrente ad opera del reato commesso nei confronti di NOME COGNOME.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, atteso il riferimento ai medesimi profili di doglianza, tutti relativi all’efficacia della dichiarazione di perdita di possesso dell’autovettura oggetto dell’imposizione tributaria.
4.1. Come rilevato dal giudice del gravame, si trattava di questione nuova dedotta solo in appello.
4.2. La Corte ha statuito che il divieto posto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, – alla cui stregua, nel giudizio di appello, non possono proporsi «nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio»
riguarda le sole eccezioni in senso stretto, e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili; e che per eccezioni in senso stretto debbono intendersi quelle attraverso le quali il contribuente fa valere, con i motivi di ricorso, un fatto giuridico avente efficacia modificativa, impeditiva od estintiva della pretesa fiscale, non potendo al contrario essere considerate tali – e non comportando pertanto il divieto di sollevare eccezioni nuove in appello, posto dall’art. 57, cit., -la deduzione, in grado di appello, di cosiddette eccezioni improprie, o mere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d’ufficio da parte del giudice della inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, ovvero, specularmente, in quanto volte alla mera contestazione RAGIONE_SOCIALE censure mosse dal contribuente all’atto impugnato – con il ricorso introduttivo – ed alle quali rimane quindi circoscritta la indagine rimessa al giudice (così Cass., 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25756; v. altresì, ex plurimis , Cass., 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., 21 marzo 2019, n. 8073; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., 22 settembre 2017, n. 22105).
4.3. Ciò posto, risulta tuttavia nel caso di specie decisivo che l’avviso di liquidazione doveva ritenersi notificato e che, di conseguenza, l’eccezione sul presupposto impositivo non poteva essere svolta nel successivo giudizio che aveva ad oggetto la cartella di pagamento.
4.4. Dal consolidamento della pretesa impositiva non può che conseguire, difatti, l’inammissibilità di una censura che attinge piuttosto che l’atto impugnato l’atto presupposto i cui vizi andavano fatti valere dietro tempestiva impugnazione giudiziale (v. ex plurimis , e da ultimo, Cass., 12 dicembre 2024, n. 32062; Cass., 5 agosto 2024, n. 22108).
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/12/2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIONOME COGNOME