Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26971-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-
avverso la sentenza n. 1177/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE COGNOMEA RAGIONE_SOCIALE, depositata il 3.4.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.
in accoglimento del ricorso proposto avverso cartella di pagamento TARSU 2011, emessa da RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune di Canicattì, il relativo ruolo esattoriale e l’avviso di accertamento ad essi sotteso.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha, infine, depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Va, preliminarmente, respinta l’istanza, avanzata dalla difesa di parte ricorrente nella memoria da ultimo depositata, con la quale si chiede l’interruzione del presente giudizio in conseguenza dell’intervenuta estinzione, con cancellazione dal Registro delle Imprese, della RAGIONE_SOCIALE ricorrente in data 23/12/2019.
1.2. Il processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è infatti soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli art. 299 segg. cod. proc. civ., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità (cfr. Cass. nn. 6642 del 2024, 20325 del 2004).
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.lgs. 112/1999 e 2697 cod. civ., nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 cod. proc.
lamentando che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente omesso di valutare la mancata chiamata in causa dell’ente impositore da parte del Concessionario, il che avrebbe comportato che dovevano ritenersi provati tutti i vizi denunciati con riguardo agli atti presupposti alla cartella di pagamento.
2.2. Il motivo è in primo luogo inammissibile per il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in quanto non è conforme a quanto indicato da S.U. n. 8053/2014, ed è, inoltre, infondato.
2.3. È stato già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 28 aprile 2017, n. 10528. Cass. 4 aprile 2018, n. 8295) che il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore. non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l’eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all’accertamento del credito non determina la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l’insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell’ente impositore (cfr. Cass. n. 27227 del 2023, Cass. n. 37498 del 2022, Cass. nn. 22756, 16983, 6422 del 2021, Cass. nn. 26092, 3955 e 3238 del 2020, Cass. n. 16685 del 2019).
2.4. Ne consegue che l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore non inficia la regolarità del procedimento, né mina la validità della sentenza impugnata.
2.5. Per completezza espositiva va, peraltro, evidenziato che ratione temporis non trova applicazione, nel caso di specie, l’art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti»).
3.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 5 D.Lgs. n. 261/1999, artt. 140 e 149 cod. proc. civ., degli artt. 3, 4, 12 e 14 L. n. 890/1982, dell’art. 26 DPR n. 602/1973 e dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto validamente notificata la cartella esattoriale sebbene la notifica fosse stata eseguita da «RAGIONE_SOCIALE».
3.2. Il motivo è parimenti in primo luogo inammissibile per il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in quanto non è conforme a quanto indicato da S.U. n. 8053/2014, ed è inoltre infondato.
3.3. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n 15347 del 21/07/2015), la riserva in via esclusiva che l’art. 4 comma 5, D.lgs. n. 261 del 1999 continuava a mantenere a favore del «fornitore del servizio universale» (anche per ciò che concerne l’esecuzione di una notificazione con il ricorso alla «raccomandata con avviso di ricevimento» (cfr. in termini, Cass. n. 11095 del 2008), deve essere intesa come volta a garantire l’attestazione fidefacente della puntualità e regolarità della procedura di notifica, e perciò l’attestazione della puntuale consegna al destinatario del plico raccomandato, garanzia che non viene in alcun modo scalfita allorquando il plico raccomandato, inizialmente affidato ad una agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia da quest’ultima veicolato al «fornitore del servizio universale», il quale provveda all’integrale esecuzione della procedura di spedizione, ed in particolare alla consegna del plico, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della data di avvenuta
consegna dal momento che in tal caso non si vìola la regola dell’attribuzione esclusiva degli adempimenti necessari del procedimento di notificazione, tra questi ultimi non potendosi considerare compreso anche il diretto affidamento del plico dal mittente all’ufficio RAGIONE_SOCIALE, affidamento al quale ben può provvedere un incaricato che agisca da tramite.
3.4. Peraltro, anche se non riguarda l’odierna fattispecie, giova ricordare il principio secondo cui «la notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia RAGIONE_SOCIALE di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio RAGIONE_SOCIALE, e l’affidamento del plico all’agenzia RAGIONE_SOCIALE sia avvenuto per autonoma determinazione dell’RAGIONE_SOCIALE, al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio» (cfr. Cass. n. 14354 del 2022, Cass. n. 21251 del 2017).
3.4. Nel caso in esame, in cui il plico era stato affidato per la notifica all’RAGIONE_SOCIALE, ma da quest’ultima delegata all’RAGIONE_SOCIALE, che ebbe a curarne in concreto sia la spedizione che la consegna (circostanze incontestate), la Commissione tributaria regionale (che ha ritenuto legittima la notifica stante la relazione di notifica redatta e sottoscritta «dal messo notificatore» con indicazione degli adempimenti eseguiti ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.) è conforme ai principi di diritto dianzi illustrati, esulando il presente caso dalle fattispecie del tutto diverse, nelle quali il procedimento di notificazione era stato integralmente portato a compimento da un ente privato.
4.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., dell’art. 60 d .P.R. n. 600/1973, dell’art. 26 DPR n. 602/1973, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo
alla nullità della notifica della cartella esattoriale per mancanza dell’«avviso di ricevimento della spedizione della raccomandata informativa».
4.2. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 26 DPR n. 602/1973 e dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo alla «inesistenza giuridica della notificazione dell’atto impugnato» per omesso compimento «di tutte le prescrizioni dettate dall’art. 140 cod. proc. civ.».
4.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
4.4. In primo luogo la censura di cui al terzo motivo è infondata avendo la Commissione tributaria regionale espressamente rilevato la produzione in giudizio, da parte della stessa ricorrente, della «raccomandata, cd. informativa, con avviso di ricevimento».
4.5. Con riguardo alle rimanenti doglianze è dirimente inoltre evidenziare che i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l’atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell’atto se non idoneamente impugnato (cfr. Cass. 15 maggio 2006, n. 11137. Cass. 24 giugno 2016, n. 13107), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell’art. 1334 cod. civ. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l’inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (cfr. Cass. 15 gennaio 2014, n. 654; Cass. 24 aprile 2015, n.
8374; Cass. 21 settembre 2016, n. 18480; Cass. 24 agosto 2018, n. 21071; Cass. 29 settembre 2021, n. 26310; Cass. 15 luglio 2022, n. 22286; Cass. 21 settembre 2023, n. 27017), non ostando la natura non processuale dell’atto impositivo all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale -essendovi in proposito espresso richiamo nella disciplina tributaria – e quindi all’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza che l’impugnazione dell’atto impositivo da parte del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 cod. proc. civ. (sanatoria operante solo se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza e previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere impositivo) (cfr. Cass. n. 33175 del 2023), come correttamente posto in rilievo anche nella sentenza impugnata.
4.6. È opportuno inoltre evidenziare che il concetto di «notifica inesistente» è da riservare ad ipotesi eccezionali come quella in cui nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario (cfr. Cass. n. 11481 del 2018), circostanze che esulano del tutto dalla presente fattispecie.
5.1. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 32, 57 e 58 D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 26 DPR n. 602/1973 e dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973 ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. assumendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità della produzione documentale dell’appellante, in quanto tardivamente costituitasi in primo grado, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della suddetta documentazione nella sentenza di primo grado.
5.2. La censura è infondata.
5.3. Nessun rilievo, infatti, assume la denunciata inammissibilità della costituzione nel primo grado di giudizio, una volta che della
documentazione (così) prodotta il giudice del gravame avrebbe comunque dovuto tener conto in relazione all’utile costituzione nel giudizio di appello.
5.4. Questa Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo, – formulato anche con riferimento alla posizione della parte contumace nel primo grado del giudizio (cfr., ex plurimis , Cass., 16 novembre 2018, n. 29568) – ha ripetutamente rimarcato che: – alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall’art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, c. 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907); – le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni RAGIONE_SOCIALE dall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista, pertanto, l’impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391. Cass., 28 giugno 2018, n. 17164. Cass., 11 aprile 2018, n. 8927. Cass., 22 novembre 2017, n. 27774. Cass., 6 novembre 2015, n. 22776). l’irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2 (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30537); -i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 7 marzo 2018, n. 5429. Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661).
6.1. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 26 DPR n. 602/1973, dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,
cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi circa la richiesta di esibizione della matrice o copia della cartella impugnata con la relazione dell’avvenuta notificazione.
6.2. È incontestato che la notifica sia stata effettuata a mezzo posta.
6.3. Ciò posto, al fine di verificare il rispetto degli adempimenti che l’art. 26 del DPR 1973 nr. 602 correla alle differenti modalità di notifica cui il concessionario può far ricorso, prevedendo oneri differenti a seconda delle modalità di notifica prescelta, occorre porre in rilievo il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui l’art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (cfr. Cass. n. 3036 del 21/1/2016, Cass. n. 16949 del 24/07/2014), cosicché si deve ritenere che la citata norma, la quale prevede che l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione, debba essere intesa nel senso che l’esattore deve esibire, in caso di contestazione, la matrice o la copia della cartella, unitamente alla relata, nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo; diversamente, nel caso di notifica a mezzo posta, l’esattore è tenuto a produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata (nella quale è indicato il numero della cartella notificata) sottoscritta dal destinatario e l’estratto di ruolo che è la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente, tenuto conto che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte» (cfr. Cass. n. 15784 del 2017, Cass. n. 3452 del 2016, Cass. n. 2790 del 2016, Cass. n. 15001 del 2016, Cass. n. 12888 del 2015, Cass. n. 24235 del 2015).
6.4. Ne consegue che è in ogni caso dirimente il rilievo che il Concessionario non era tenuto alla produzione della richiesta copia o della
matrice della cartella impugnata, stante la notifica effettuata a mezzo posta.
7.1. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 18 DPR n. 445/2000, dell’art. 26 DPR n. 602/1973, dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria erroneamente ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento senza valutare la censura circa la mancanza di conformità all’originale della prodotta documentazione («informazioni carico iscritto a ruolo» e copia della relata di notifica) che non avrebbe potuto essere attestata dalla RAGIONE_SOCIALE, priva della qualifica di pubblico ufficiale.
7.2. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale omesso di esaminare la censura circa il disconoscimento delle copie dei documenti dianzi indicati senza disporre la loro produzione in originale.
7.3. Le censure, da esaminare congiuntamente, sono parimenti infondate sul dirimente rilievo che in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., il Giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (cfr. Cass. n. 23902 del 2017, conf. Cass. n. 24323 del 2018).
8.1. Con il nono motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 26, comma 5, DPR n. 602/1973, dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 112 e 148 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di valutare la censura relativa alla mancanza di sottoscrizione della relata di notifica per difformità tra la copia prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE rispetto all’originale.
8.2. La censura è infondata.
8.3. Con riguardo al destinatario dell’atto, ai fini della validità e regolarità della notificazione, va fatto riferimento alle risultanze della copia a lui consegnata, e conseguentemente, allorché in detta copia manchino gli elementi della relazione essenziali a norma dell’art.148 cod. proc. civ. (nella specie, la sottoscrizione del notificatore), si verifica la nullità della notificazione, ancorché sull’originale dell’atto la relazione stessa sia completa degli elementi richiesti, nullità che la parte interessata può far valere producendo l’atto a lui destinato e senza necessità di impugnare la relata apposta sull’originale (cfr. Cass. nn. 4358 del 2001, 6309 del 1994).
8.4. Ciò posto, va ribadito che l’irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell’amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell’azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione dell’atto (cfr. in particolare, per considerazioni analoghe, Cass., nn. 10079 del 2017, 16407 del 2003, 3936 del 2002, 11354 del 2001), ma, nella specie, come si è detto, non essendo in contestazione né la tempestività dell’esercizio del potere di riscossione (in concreto esercitato dall’Agente della riscossione, come dimostrato dalla stessa impugnazione della cartella, nel merito, con piena cognizione di causa, da parte della contribuente), né la tempestività dell’impugnazione della cartella esattoriale da parte della contribuente (la quale, nel suo ricorso al giudice di primo grado, ha dimostrato – come ora osservato – di essere pienamente a conoscenza dell’atto impugnato), non v’è interesse, per la ricorrente, a dedurre un vizio della notificazione dell’atto impugnato, atteso che, come si è già rilevato, contrariamente a quanto dedotto dalla
RAGIONE_SOCIALE, il vizio della notificazione non ridonda – di per sé – in vizio della cartella esattoriale.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da