Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23473 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9223/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende -controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 3920/2022 depositata il 14/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe si apprende quanto segue:
RAGIONE_SOCIALE agiva in giudizio davanti alla Commissione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’annullamento dell’atto di iscrizione di ipoteca giudiziaria n. NUMERO_DOCUMENTO. A fondamento del suo ricorso, la ricorrente asseriva: 1) di essere una società che fin dal 2005 si occupava dell’acquisto, della vendita, della permuta etc. di beni immobili; 2) di essere proprietaria di un fabbricato sito in Comune di Argelato (BO); 3) di avere appreso durante un’operazione di restyling e di verifica che su esso sussistevano procedure esecutive/cautelari, apprendendo anche dell’esistenza di cinque cartelle di pagamento aventi a oggetto il mancato versamento di imposte, quali IVA, IRAP e ritenute alla fonte; 4) di avere, in particolare, appreso dell’esistenza della iscrizione ipotecaria in data 4.12.2019 su tale immobile per un importo di € 326.595,42, di cui € 163.297,71 a titolo di capitale, con il numero registro generale 59186 e particolare 10624¸ repertorio NUMERO_DOCUMENTO del 2.12.2019 da parte dell’RAGIONE_SOCIALE ; 6) di non avere, comunque, mai ricevuto alcuna cartella di pagamento e comunicazione prodromica alla iscrizione della ipoteca giudiziale .
La Commissione provinciale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 384/2021, depositata il 5.10.2021, ha accolto il ricorso, condannando parte soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Contro tale sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base del seguente motivo:
Omessa verifica dei documenti di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. 068 2012 0014884558000 e 068 2016 0011285483000 ed erronea valutazione dei documenti relativi al perfezionamento della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. 068 2015 0052293551000, 068 2017 0067047761000 e 068 2018 0002906654000.
La CGT II della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello, regolando le spese di entrambi i gradi secondo soccombenza, sulla base della seguente motivazione:
Oggetto di impugnazione è quella parte della sentenza in cui il Collegio di primo grado ha affermato che: ‘dalla documentazione in atti emerge come le singole cartelle esattoriali di cui si fornisce la documentazione di notifica e gli atti riassuntivi risultino notificati tutti per affissione all’albo comunale dell’1.11.2018 e poi per irreperibilità assoluta. È documentata la notifica tentata all’indirizzo noto, l’affissione all’albo comunale e la giacenza ma non è stata prodotta per nessuna notifica la comunicazione per raccomandata della compiuta giacenza. La comunicazione di avvenuto deposito e giacenza è elemento necessario per il formale completamento della procedura notificatoria, in mancanza della quale la notifica non può ritenersi ritualmente avvenuta ‘.
Secondo l’appellante tale motivazione è errata, atteso che i giudici di prime cure hanno erroneamente inteso che per tutte le cartelle l’iter notificatorio si sarebbe perfezionato secondo una sola fattispecie notificatoria, senza tenere conto che per alcune cartelle il procedimento notificatorio di perfezionamento della notifica era avvenuto diversamente.
Tale motivo è fondato.
La Commissione rileva, innanzitutto, che l’Amministrazione ha provato l’esatta notifica di tutti gli atti presupposti, prima della iscrizione ipotecaria.
In particolare, risulta dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e ridepositata in appello, innanzitutto, che l’atto presupposto n. NUMERO_DOCUMENTO sia stato notificato ai sensi dell’art. 26, comma 1, DPR 602/1973, mediante invio di una raccomandata a/r, ricevuta da un soggetto legittimato, ossia dal portiere, in data 14.03.2012 (doc. 3 del fascicolo di parte appellante) . Si evidenzia che la relata di notifica, da cui si evince tale ricevimento, non è stata oggetto di alcuna querela di falso.
Per quanto concerne, inoltre, la notifica dell’atto presupposto n. NUMERO_DOCUMENTO, il Collegio osserva che essa risulta perfezionata, ai sensi dell’art. 26, comma 2, DPR 602/1973, alla luce RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal d.lgs. 159/2015, il quale ha previsto che a decorrere dall’1.06.2016, l’Agente della riscossione possa notificare le cartelle esattoriali mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI -PEC . Nel caso di specie è documentalmente provato che in data 27.10.2016, l’RAGIONE_SOCIALE, avendo rilevato la impossibilità di rinvenire nell’EMAIL -PEC alcun indirizzo di posta elettronica certificata, valido e attivo, nonostante la sussistenza di un
obbligo in capo alle imprese individuali e a quelle costituite in forma societaria, ha ‘provveduto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della RAGIONE_SOCIALE, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito (entrambi secretati) sul sito informatico della medesima’, atteso che è circostanza pacifica che l società lo abbia attivato solo nel 2020, e all’invio di una raccomandata concernente l’avvenuto deposito e pubblicazione. Si rileva che dalla relata di tale raccomandata risulta che in data 19.12.2016 il destinatario era risultato ‘sconosciuto’ e che, comunque, tale notifica, effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973, si è perfezionata il 10° giorno successivo dalla spedizione della predetta raccomandata, avvenuta prima del 18.11.2016, indipendentemente dal buon esito oppure dall’esito negativo della stessa (doc. 3 del fascicolo di parte appellante).
È, infine, documentalmente provato che le cartelle n. 068 2015 0052293551000, n. 068 2017 0067047761000 e n. 068 2018 NUMERO_DOCUMENTO si sono perfezionate con il rito degli irreperibili, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) d.p.r. 600/1973, non per momentanea assenza del destinatario, come affermato da parte appellata, bensì perché l’agente notificatore non ha rinvenuto nel luogo indicato nella visura camerale la sede della società, ovvero risultando essa stata trasferita in luogo sconosciuto (doc. 3 del fascicolo di parte appellante). È, dunque, corretto l’iter seguito dall’agente che, per quanto concerne la cartella n. 068 2015 0052293551000, dopo avere tentato la notifica presso la sede della società, la quale era risultata trasferita da informazioni assunte dal custode, in data 17.06.2015, ha
provveduto all’affissione sull’albo pretorio nei giorni dal 22/23.06.2015. Analoghe conclusioni rilevano anche per quanto concerne le cartelle n. 068 2017 0067047761000 e n. 068 2018 NUMERO_DOCUMENTO, atteso che dalla documentazione in atti emerge che il messo notificatore, dopo avere tentato la notifica presso la sede, risultando la sede era stata trasferita, rispettivamente, sia in data 18.01.2018 e in data 23.03.2018 e sia in data 8.03.2018 e in data 13.04.2018 e avere appreso che la società risultava trasferita, ha effettuato il deposito presso la Casa Comunale con pubblicazione nei giorni, rispettivamente, 28/29.03.2018 e 19/20.04.2018, risultando dai documenti in atti anche le attestazioni di tali pubblicazioni.
Risulta, poi, ‘per tabulas’ che la contribuente era stata successivamente avvisata sia dell’avviso avente a oggetto il fatto che in caso di mancato pagamento l’Amministrazione avrebbe provveduto alla iscrizione della ipoteca per il doppio dell’importo richiesto, sia dell’avviso avente a oggetto il fatto che in caso di mancato pagamento dell’importo ivi indicato entro il termine di 5 giorni si sarebbe provveduto all’esecuzione forzata per la riscossione del debito. A tale proposito rileva, innanzitutto, la comunicazione dell’1.03.2019 dell’NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, con la quale, riscontrato il mancato pagamento di oltre € 160.000,00, la contribuente era stata informata che ‘contro la presente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica’; il messo notificatore, dopo avere tentato tre volte la notifica presso la sede societaria (21.05.2019, 28.05.2019 e 7.08.2019), preso atto che la società risultava trasferita, provvedeva a depositare tale comunicazione presso la Casa Comunale, la quale provvedeva alla pubblicazione nelle date
8/9.08.2019, con rilascio della relativa attestazione (doc. 5 del fascicolo di parte appellante del giudizio di primo grado). Rilevante è, poi, la comunicazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del 6.09.2019, atto n. NUMERO_DOCUMENTO, con la quale, riscontrato il mancato pagamento di € 162.777,03, la contribuente veniva invitata ‘a effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. Trascorso inutilmente questo termine procederemo, come previsto dalla legge, a esecuzione forzata’; il messo notificatore, dopo avere tentato due volte la notifica presso la sede societaria (2.10.2019 e 10.10.2019), preso atto che il destinatario risultava sconosciuto, provvedeva a depositare tale comunicazione presso la Casa Comunale, la quale provvedeva alla pubblicazione nelle date 25/26.10.2019, con rilascio della relativa attestazione (doc. 4 del fascicolo di parte appellante del giudizio di primo grado).
In mancanza di alcuna impugnazione e pagamento, pertanto, è del tutto legittima la iscrizione della ipoteca legale ai sensi dell’art. 77 DPR 602/1973, iscritta con nota n. 59186/10624 del 4.12.2019 sul bene immobile di proprietà della contribuente per un importo pari al doppio dei debiti di sua proprietà (doc. 2 del fascicolo di parte appellante del giudizio di primo grado).
A fronte della prova della notifica di tutti gli atti prodromici alla iscrizione della ipoteca legale, sono inammissibili le censure mosse da parte appellata in relazione alla eccezione di prescrizione e/o di decadenza dei tributi posti alla base della ipoteca e la violazione del contraddittorio, essendo ormai decaduta dal potere di far valere tali vizi, non avendo promosso una tempestiva impugnazione.
Nessuna rilevanza assume, ai fini del presente giudizio, alla luce RAGIONE_SOCIALE domande svolte, l’eventuale credito erariale in capo alla contribuente, il quale potrà essere fatto valere in sede esecutiva, non rilevando ai fini della legittimità del provvedimento impugnato.
Stante l’accoglimento dell’appello, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., svolta da parte appellata.
La contribuente propone ricorso per cassazione con sei motivi; resiste l’RAGIONE_SOCIALE, patrocinata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con controricorso.
Considerato che:
Primo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione in relazione all’articolo 26 comma 1 D.P.R. n. 602/1973. (art. 360, co 1, n. 3 c.p.c.)’.
1.1. Il motivo riguarda l’affermazione della CGT II secondo cui ‘risulta dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e ridepositata in appello, innanzitutto, che l’atto presupposto n. NUMERO_DOCUMENTO sia stato notificato ai sensi dell’art. 26, comma 1, DPR 602/1973, mediante invio di una raccomandata a/r, ricevuta da un soggetto legittimato, ossia dal portiere, in data 14.03.2012 ‘.
‘ La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado trova il suo fondamento unicamente sulla scorta di una copia di un avviso di ricevimento di una raccomandata senza aver ordinato all’ordine di produzione ne dell’anzidetto avviso e tantomeno dell’atto ad esso riconducibile’.
‘A ciò si aggiunga che la firma del presunto portiere risulta totalmente illeggibile’.
‘Non si evincono nel caso che ci occupa elementi dai quali possa desumersi l’attività di ricerca esperita dall’ufficiale postale tale da rispettare il requisito che la consegna del plico al portiere può essere effettuata ‘solo in caso di constatata assenza del ricevente’.
1.2. Il motivo è inammissibile perché non riproduce la relazione di notificazione, né, a fronte RAGIONE_SOCIALE produzioni effettuate da RAGIONE_SOCIALE già in primo grado, dimostra di aver in allora sollevato le doglianze ora proposte.
Il motivo è, inoltre e comunque, manifestamente infondato.
Insegna infatti la giurisprudenza d legittimità quanto segue:
-‘la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del RAGIONE_SOCIALE della riscossione (ora RAGIONE_SOCIALE) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale)’ [Cass. n. 1686 del 2023, cui ‘adde’, per un verso, Cass. n. 27715 del 2017, secondo cui, ‘in materia d’imposte dirette, qualora la notifica della cartella esattoriale sia eseguita, ai sensi dell’art.
26, comma1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1972, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, l’illeggibilità dell’anno della data di consegna dell’avviso di ricevimento non determina l’inesistenza della notificazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l’inesistenza della notificazione pur essendo illeggibile solo l’anno di consegna ed emergendo altre circostanze, tra le quali la consegna al portiere dello stabile del destinatario senza alcuna contestazione da parte di quest’ultimo)’; per altro verso, Cass. n. 12083 del 2016, secondo cui, ‘qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata)’;
-‘in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica’ (Cass. n. 20769 del 2021);
-‘in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca
la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione’ (Cass. n. 12883 del 2020; Cass. n. 33563 del 2018);
-‘nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica’ (Cass. n. 25292 del 2018);
-‘la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al RAGIONE_SOCIALE stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione
dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione’ (Cass. n. 19270 del 2018).
Secondo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione in relazione dell’articolo 26 comma 2 D.P.R. n. 602/1973. (art. 360, co 1, n. 3 c.p.c.)’.
2.1. ‘La scrivente difesa non ritiene condivisibile la sterile e succinta conclusione a cui è giunta la Commissione di Giustizia Tributaria di II grado in punto di notifica dell’atto presupposto n. NUMERO_DOCUMENTO . evidenzia come non sia stata versata in atti la documentazione comprovante la circostanza 1) del mancato reperimento dell’indirizzo PEC dell’odierna appellante, 2) dell’effettivo deposito dell’atto presso gli uffici della RAGIONE_SOCIALE competente per territorio e 3) la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima; parte avversa si è invece solo limitata a produrre generici atti, stilati internamente dal medesimo ufficio, nonché copia di una busta. Difatti, dalla disamina della documentazione versata in atti (in primo grado) emerge solo una mera comunicazione standardizzata priva di qualsiasi riferimento di creazione temporale certo e recante una ‘firma’, senza l’indicazione di alcun nominativo del soggetto che avrebbe asseritamente sottoscritto tale atto riportante il seguente tenore letterale: ‘ – in data 27/10/2016, non è stato possibile rinvenire nell’INI -PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, nonostante l’obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societarie e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato; abbiamo provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 – a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della RAGIONE_SOCIALE, nonché a
richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito (entrambi secretati) sul sito informatico della medesima; all’invio della presente comunicazione’ (v. doc. 3 fascicolo secondo grado parte appellante). Nel fascicolo di secondo grado è stato prodotto un nuovo documento (pertanto palesemente inammissibile per il cogente divieto ‘ex lege’ ); trattasi dell’attestazione di deposito telematico del documento relativo all’avviso di avvenuto deposito pubblicato sul sito della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, recante data 12.01.2021 (?!) e comunque privo di qualsiasi sottoscrizione’.
‘Risulta vietata dall’art.58 co.1 del d.lgs. 546/92 la produzione di nuovi documenti in appello quando questi documenti abbiano la valenza di prova’.
2.2. Il motivo è inammissibile perché (in disparte la trascrizione di una ‘comunicazione standardizzata’ che sarebbe stata prodotta da RAGIONE_SOCIALE in primo grado) non contiene alcuna analitica trascrizione RAGIONE_SOCIALE ulteriori produzioni di RAGIONE_SOCIALE, con particolare riguardo a quelle effettuate in secondo grado.
Il motivo è, inoltre e comunque, manifestamente infondato.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, ‘nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace’ (Cass. n. 17921 del 2021).
Sotto altro profilo, a fronte dell’allegazione e dell’attestazione (ritenuta dalla CGT II documentalmente riscontrata attraverso un insidacato giudizio di fatto), da parte di RAGIONE_SOCIALE, di non aver potuto effettuare la notifica via pec per inesistenza del relativo indirizzo della contribuente nell’apposito registro e di aver conseguentemente provveduto ad inviare la cd. raccomandata
informativa, restituita al mittente per essere il destinatario sconosciuto all’indirizzo (cfr. fotoriproduzione a p. 7 controric.), spettava alla contribuente, avendone agevolmente la possibilità, anche in ragione del principio di vicinanza della prova, fornire la positiva dimostrazione del possesso di detto indirizzo, attraverso segnatamente la produzione di un estratto atto a certificare l’inserimento di questo nel pubblico registro INI -PEC, e non ad RAGIONE_SOCIALE, come infondatamente sostenuto nel motivo, fornire sul punto una disagevole, se non impossibile, prova negativa.
Terzo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione in relazione all’articolo 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 (art. 360, co 1, n. 3 c.p.c.)’.
3.1. ‘I Giudici di seconde cure non hanno correttamente applicato e interpretato l’art 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 in punto di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle n. 068 2015 0052293551000, n. 068 NUMERO_DOCUMENTO e n. 068 2018 NUMERO_DOCUMENTO e della comunicazione n. 06876 NUMERO_DOCUMENTO e 06820199028334952000 oltre non aver correttamente valutato i documentati prodotti dall’Amministrazione’. ‘L’agente notificatore dopo aver appreso del trasferimento dell’odierna appellante in altro luogo provvedeva alla notifica presso l’albo pretorio/casa comunale prevista nelle ipotesi di irreperibilità assoluta sul punto la Corte di Giustizia tributaria di II grado ha ritenuto, errando, che tale ‘iter’ fosse congruo, senza considerare e comunque vagliare le argomentazione dedotte da questa difesa nella propria memoria di costituzione (al cui contenuto ci si riporta integralmente). La notificazione dell’atto impositivo va effettuata ex art. 60 lettera e) D.P.R. n. 600 del 1973, irreperibilità assoluta, ‘quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo
nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale”. ‘Il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel comune nel quale aveva il domicilio fiscale tutto questo non è ravvisabile nel caso di specie. Difatti si ribadisce che nel caso in esame non è dato sapere quali eventuali asserite ricerche siano state esperite da parte dell’ufficio oltre al fatto che non è stata fornita alcuna prova da parte dello stesso circa le asserite ricerche e – in atti l’Amministrazione ha depositato solo una sintetica ed incompleta documentazione rappresentata, peraltro, da semplici riproduzioni fotostatiche prive di qualsivoglia attestazione di conformità’. ‘In caso di notificazione per irreperibilità relativa, e non assoluta, uno degli adempimenti per considerarsi perfezionata la notifica concerne la spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito nella casa comunale del relativo atto; nulla di tutto ciò è stato prodotto dall’ufficio’. ‘La nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi’. ‘I Giudici di secondo grado non hanno nemmeno analizzato la censura mossa dalla difesa dell’odierno ricorrente in ordine alla mancata applicazione da parte dell’Amministrazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante della società, peraltro applicabile al caso di specie, avente residenza nel comune in cui la società aveva il domicilio fiscale (v. doc. 7 fascicolo secondo grado odierna parte resistente)’. ‘Inoltre, è doveroso ribadire che anche con riferimento agli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle di pagamento di cui sopra non mai è stata fornita alcuna prova in ordine alla pedissequa presunta notifica’.
3.2. Il motivo è inammissibile.
La CGT II ha ritenuto ‘documentalmente provato’ che le notifiche ‘si sono perfezionate con il rito degli irreperibili’ in quanto la contribuente non è stata rinvenuta nel luogo della sede sociale indicato dalla visura camerale ed è risultata essersi ‘trasferita in luogo sconosciuto’, a tal fine espressamente richiamando il doc. 3 di parte appellante: doc. 3 che il motivo del tutto genericamente, ossia in difetto di un minimo di descrizione, si limita a tacciare di costituire ‘una sintetica ed incompleta documentazione rappresentata, peraltro, da semplici riproduzioni fotostatiche prive di qualsivoglia attestazione di conformità’, senza oltretutto neppure offrire la prova di un eventuale disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie agli originali.
In aggiunta, il motivo, per un verso, non allega e non dimostra che le censure di per sé irritualmente cumulate nello sviluppo illustrativo erano, con particolare riguardo agli ‘avvisi di accertamento prodromici’, già state introdotte in primo grado e, per altro verso, fa insistito richiamo a documenti ed atti che tuttavia omette completamente di riprodurre, a cominciare dalle stesse relate di notifica, oltreché dal contenuto del suddetto doc. 3 di parte appellante.
In tal guisa, esso cade in difetto di precisione ed autosufficienza, non allegando elementi concreti in forza dei quali consentire la materiale delibazione RAGIONE_SOCIALE censure. Segnatamente, sotto il secondo dei cennati profili, ‘in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso’ (Cass. n. 31038 del 2018): nel caso di specie, infatti, siffatta trascrizione è ‘strettamente funzionale alla comprensione del motivo’ (Cass. n.
1150 del 2019), in quanto volto a dedurre la mancata effettuazione di ricerche legittimanti la notifica secondo il rito degli irreperibili nonostante la produzione agenziale favorevolmente delibata dalla CGT II.
Il quarto ed il quinto motivo, per sostanziale comunanza di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente.
4.1. Quarto motivo: ‘Nullità della sentenza per vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla nullità dell’iscrizione ipotecaria ‘de qua’, prescrizione e/o decadenza, violazione del contraddittorio, nullità per sproporzione dell’iscrizione ipotecaria applicata, nulla l’ipoteca ‘a sorpresa’ in danno del contribuente e contestuale risarcimento del danno ‘in re ipsa’ lite temeraria ex art 96 cpc., nullità per mancanza della prova del ‘periculum in mora’ e per mancanza del contenuto motivazionale, motivazione nulla e/o parziale – latente . nullità motivazione ‘per relationem’ nel caso pratico (art. 360, co 1, n. 5 c.p.c.)’.
4.2. Il motivo riguarda l’affermazione della CGT II secondo cui, ‘in mancanza di alcuna impugnazione e pagamento, pertanto, è del tutto legittima la iscrizione della ipoteca legale per un importo pari al doppio dei debiti di sua proprietà . A fronte della prova della notifica di tutti gli atti prodromici alla iscrizione della ipoteca legale, sono inammissibili le censure mosse da parte appellata in relazione alla eccezione di prescrizione e/o di decadenza dei tributi posti alla base della ipoteca e la violazione del contraddittorio, essendo ormai decaduta dal potere di far valere tali vizi’.
Il motivo è privo di sviluppo argomentativo.
4.3. Quinto motivo: ‘Nullità della sentenza per vizio di omesso esame circa un fatto decisivo con riferimento alla richiesta di lite temeraria per abuso del processo (art. 360, co 1, n. 5 c.p.c.)’.
4.4. Il motivo riguarda l’affermazione della CGT II secondo cui, ‘stante l’accoglimento dell’appello, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., svolta da parte appellata’.
‘Nel caso concreto, l’appello dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE che insiste temerariamente sulla validità della notifica della cartella, asserendo di averne dato prova nella trattazione in 1° grado, nonostante il diverso avviso del primo giudice e le eccezioni riproposte dall’appellato e quindi consapevole dell’infondatezza della propria pretesa, merita la condanna al risarcimento in via equitativa dei danni da ‘lite temeraria’, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.’. ‘A ciò si aggiunga che l’RAGIONE_SOCIALE prima di proporre il presente appello , notificava nuovamente iscrizione ipotecaria in data 25.10.2021, alla società RAGIONE_SOCIALE, a mezzo pec comunicazione n. 06820191460000676008 datata 09.12.2019 di avvenuta iscrizione ipotecaria con nota numero 59186/10624 del 04.12.2019 sull’immobile di proprietà dell’odierno ricorrente sito nel Comune di Argelato (INDIRIZZO) INDIRIZZO identificato al Catasto Fabbricati Foglio n. 0041 Particella 00241 Subalterno 0001 per un importo pari ad euro 164.144,71=; trattasi della medesima iscrizione ipotecaria oggetto di ricorso RG 5449/2020 CTP di RAGIONE_SOCIALE conclusosi, in primo grado, con esito favorevole per il ricorrente e anche in tale caso il contribuente si vedeva costretto ad adire la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -RG 216/2022 – conclusosi con l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di cancellazione totale dell’ipoteca a seguito da parte dell’Amministrazione’.
4.5. Entrambi i motivi sono inammissibili, giacché non deducono alcun fatto storico decisivo e controverso che la CGT II avrebbe, in tesi, omesso di esaminare. In particolare, poi, il quarto, incorrendo in difetto di autosufficienza, non esplicita in alcun modo
le ragioni di doglianza formulate dalla contribuente in primo grado ed in tesi riproposte devolutivamente in appello.
D’altronde, pur a voler riferire il preteso omesso esame, non ad un fatto storico, ma a siffatte ragioni di doglianza, dandole per presupposte, nessuna omissione è in realtà ravvisabile, atteso che la CGT II ha accolto l’appello agenziale, sì da trarne, oltretutto esplicitamente, la doverosa conseguenza che, ben notificate le cartelle, qualsivoglia censura in punto di ‘eccezione di prescrizione e/o di decadenza’ e di ‘violazione del contraddittorio’ avrebbe dovuto essere fatta valere mediane impugnazione RAGIONE_SOCIALE stesse e non tardivamente mediante impugnazione dell’iscrizione ipotecaria; ulteriormente, come rilevato dalla CGT II, l’accoglimento dell’appello agenziale di per sé determina il rigetto della richiesta della contribuente di condanna alle spese per lite temeraria.
Infine, per completezza, gli accenni nel quinto motivo ad una seconda iscrizione ipotecaria reiterativa di quella oggetto del presente giudizio, su cui sarebbe intervenuta una sentenza della CTP di RAGIONE_SOCIALE di cessazione della materia del contendere ‘a seguito di cancellazione totale dell’ipoteca’, sono radicalmente privi di precisione ed autosufficienza.
Sesto motivo: ‘Violazione degli artt. 112 c.p.c., 3 e 24 Cost., per avere la CTR violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato omettendo di decidere su sei motivi e/o doglianze ritualmente e tempestivamente eccepite ‘ab initio”.
5.1. ‘Il giudice di seconde cure ritenendo erroneamente perfezionato l”iter’ notificatorio degli atti presupposti all’iscrizione ipotecaria ‘de qua’ non ha vagliato e non si è pronunciato assolutamente sulle ulteriori rilevanti eccezioni avanzate da codesta difesa; che doverosamente – qui di seguito -si richiamano integralmente e testualmente, ritrascrivendole ‘.
Il motivo prosegue con la trascrizione RAGIONE_SOCIALE sei ‘eccezioni’ in parola, di cui si riportano le sole rubriche:
6a) Omessa notifica dell’iscrizione ipotecaria e di tutti gli atti prodromici. Illegittimità e nullità dell’iscrizione ipotecaria.
6b) Prescrizione e/o decadenza dei tributi posti alla base dell’ipoteca iscritta -Violazione contraddittorio endoprocedimentale.
6c) Nullità per sproporzione dell’iscrizione ipotecaria applicata.
6d) Nulla l’ipoteca ‘a sorpresa’ in danno del contribuente: risarcimento del danno ‘in re ipsa’. Lite temeraria ex art 96 cpc.
6e) Nullità per mancanza della prova del ‘periculum in mora’ e per mancanza del contenuto motivazionale.
6f) Motivazione nulla e/o parziale-latente -Nullità motivazione ‘per relationem’ nel caso pratico.
5.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
È inammissibile nella parte in cui non dimostra la deduzione RAGIONE_SOCIALE doglianze di cui innanzi già in primo grado.
È, in ogni caso, manifestamente infondato per le seguenti ragioni:
-quanto ai nn. 6A) e 6D), la CGT II espressamente dà conto, oltreché, come visto, della rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, altresì di due comunicazioni preliminari all’iscrizione, sostanzianti pertanto il contenuto del relativo preavviso, parimenti ritenute ritualmente notificate, alla stregua di un giudizio in fatto non censurato;
-quanto al n. 6B), già s’è detto che, su prescrizione e/o decadenza e violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la CGT II ha ‘funditus’ pronunciato;
-quanto al n. 6C), la CTG II esplicitamente afferma la ritualità dell’iscrizione ‘per un importo pari al doppio dei debiti’, soggiungendo che ‘nessuna rilevanza assume’ un eventuale controcredito della contribuente, ‘il quale potrà essere fatto valere in sede esecutiva, non rilevando ai fini della legittimità del provvedimento impugnato’, né tali affermazioni sono in alcun modo fatte oggetto di censura;
-quanto ai nn. 6E) e 6F), ferma, in violazione del principio di autosufficienza, la mancata trascrizione del (dei) preavviso (preavvisi), la CTG II consta aver implicitamente disatteso le doglianze laddove -nel capoverso che comincia con le parole: ‘Risulta, poi, ‘per tabulas’ che la contribuente ‘ -ricostruisce il contenuto della ‘comunicazione dell’1.03.2019 dell’NUMERO_DOCUMENTO‘ e della ‘comunicazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del 6.09.2019, NUMERO_DOCUMENTO‘, rilevando che, a mezzo di esse, la contribuente era stata resa destinataria ‘sia dell’avviso avente a oggetto il fatto che in caso di mancato pagamento l’Amministrazione avrebbe provveduto alla iscrizione della ipoteca per il doppio dell’importo richiesto, sia dell’avviso avente a oggetto il fatto che in caso di mancato pagamento dell’importo ivi indicato entro il termine di 5 giorni si sarebbe provveduto all’esecuzione forzata per la riscossione del debito’.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 5 luglio 2024.