Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6046 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Battipaglia INDIRIZZO);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3381, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 2.3.2015, e pubblicata il 13.4.2015;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Oggetto: Cartella di pagamento -Notificazione ai sensi dell’art. 26 del Dpr n. 602/73 – Disciplina.
L’Incaricato per la riscossione, RAGIONE_SOCIALE, notificava il 17.1.2013 a COGNOME NOME Pia la cartella di pagamento n. 100 2012 0042882752, attinente al tributo dell’Irpef in relazione all’anno 2009. La cartella esattoriale era stata emessa ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, per l’importo di Euro 1.904,00 ‘quali sanzioni pecuniarie per omesso/ritardato pagamento dell’IRPEF’ (sent. CTR, p. 1).
La contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, contestando innanzitutto il mancato invio di comunicazione preliminare e comunque il difetto di notificazione dell’atto esattivo. Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE e spiegava che la cartella di pagamento era stato emesso in conseguenza della conseguita rateazione del debito tributario da parte della contribuente, che aveva però versato tardivamente la prima rata. La CTP riteneva che la notificazione della cartella esattoriale risultasse irregolare, perché l’atto era stato consegnato a persona sconosciuta, osservando pure che il ritardo nel pagamento era stato di un solo giorno. In conseguenza accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che accoglieva l’impugnazione e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella esattoriale.
Avverso a decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE NOME, affidandosi a due mezzi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Motivi della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione degli artt. 138, 139 e 156 cod. proc. civ., per avere la
CTR erroneamente ritenuto regolare la notificazione dell’atto esattivo, sebbene ricevuto da persona sconosciuta non sussistendo peraltro, in simili frangenti, l’obbligo di proposizione della querela di falso.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e dell’art. 19 del D.Lgs n. 546 del 1992, in conseguenza dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, perché effettuata a mezzo posta direttamente dall’Agente per la riscossione.
Con entrambi i suoi due motivi di ricorso la contribuente critica vizi della notificazione della cartella esattoriale per cui è causa. I due strumenti di impugnazione rivelano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
3.1. Occorre allora ricordare che la CTR ha respinto le critiche proposte dalla contribuente in materia di notificazione dell’atto esattivo, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria abbia provato la regolarità della notifica, eseguita a mezzo posta, e comunque l’atto ha raggiunto il suo scopo. Quanto al disconoscimento della firma apposta sull’avviso di ricevimento, il giudice del gravame ha ritenuto che lo stesso potesse efficacemente operarsi solo mediante querela di falso.
3.2. Sembra quindi opportuno esaminare prima il secondo motivo di ricorso perché, se la notifica effettuata a mezzo posta direttamente dall’Incaricato per l’esazione deve sempre qualificarsi come inesistente, questa essendo la tesi della ricorrente, neppure si pongono i problemi relativi alla specifica procedura di notifica censurati mediante il primo mezzo d’impugnazione. In ogni caso le due questioni, nel caso di specie, risultano strettamente intrecciate.
In materia questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che ‘in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione’, Cass. sez. V, 19.3.2014, n. 6395.
3.2.1. L’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, dedicato proprio alle notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali effettuate dall’Incaricato per l’esazione, prevede più possibili modalità di notificazione e in particolare, al primo comma, ultima parte, detta: ‘ La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una RAGIONE_SOCIALE persone previste dal secondo comma o dal portiere RAGIONE_SOCIALE stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda ‘. Pertanto la notificazione a mezzo posta della cartella
esattoriale da parte dell’esattore è non solo consentita, ma anche espressamente prevista e disciplinata dalla legge.
3.3. La contribuente lamenta, comunque, la mancata osservanza della disciplina di cui all’art. 139 cod. proc. civ. da parte del messo notificatore, ma trascura che la notificazione in questione è stata legittimamente effettuata seguendosi una disciplina diversa rispetto a quella prevista dal codice di rito.
Deve al proposito ricordarsi come questa Corte di legittimità non abbia mancato di specificare che ‘in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, Cass. sez. VIV, 12.11.2018, n. 28872; e si è pure chiarito che ‘in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica’, Cass. sez. VI -V, 5.12.2017, n. 29022.
In definitiva il ricorso introdotto dalla contribuente risulta infondato, e deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della controversia.
4.1. Risultano integrati anche i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2024.