Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3261 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3261  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
Oggetto: Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19217/2015 R.G. proposto da NOME  COGNOME  RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del legale  rappresentante  p.t.,  corrente  in  Canicattì  (INDIRIZZO),  con  l’AVV_NOTAIO COGNOME e con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., con l’AVV_NOTAIO,  e  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t., rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-resistente- avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  regionale  della RAGIONE_SOCIALE, Palermo, n. 3820/24/2014 pronunciata il 12 novembre 2014 e depositata l’11 dicembre 2014 , non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2002, ivi censurando l’inesistenza/invalidità del ruolo esattoriale, l’illegittimità della cartella per incompetenza della società RAGIONE_SOCIALE, cui il ricorrente negava la qualifica di Agente della RAGIONE_SOCIALE, il difetto di  motivazione  dell’atto  impugnato  e  la  null ità  e  inesistenza  della notificazione.
L’Amministrazione  finanziaria  si  costituiva  tempestivamente mentre  era  tardiva  la  costituzione  dell’Agente  della  RAGIONE_SOCIALE, avvenuta solo tre giorni prima dell’udienza di merito. La CTP, dopo averne dichiarato la tardiva costituzione ed essersi pronunciata su altre eccezioni di rito, rigettava il ricorso del contribuente ritenendo valida sia la notifica sia la motivazione della cartella esattoriale.
La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla  CTR  che  rilevava  come,  in  ogni caso,  l’impugnazione  della cartella  entro  i  termini  decadenziali  avesse  sanato  la  nullità  della notifica, anche alla luce dell’orientamento di questo Corte secondo cui la notificazione non è un elemento costitutivo dell’atto ma solo condizione della sua efficacia.
Invoca la cassazione della sentenza la società contribuente, che svolge quattro motivi ricorso, cui resistono sia l’Amministrazione finanziaria sia l’Agente della RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO
Occorre  preliminarmente  dare  atto della rinuncia  al  mandato dell’AVV_NOTAIO, patrono della parte ricorrente, fermi gli effetti dell’art. 85 c.p.c., non essendo subentrato altro difensore.
Con il primo motivo la società contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 148, 156 e 160 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 60 d.P.R. n. 600/1973 nonché insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
1.1 In sintesi critica la sentenza per aver la CTR dichiarato la sanatoria della notifica nulla della cartella esattoriale per raggiungimento  RAGIONE_SOCIALE  scopo  ex  art.  156  c.p.c.,  anziché  la  sua inesistenza, tenuto conto che nella relata acclusa alla copia notificata al destinatario, prodotta in giudizio da quest’ultimo, non era stata indicata la data di avvenuta notificazione.
 Con il  secondo  motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonché insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5.
2.1 In sostanza deduce che la CTR, una volta ribadita la tardiva costituzione  dell’Agente  della  RAGIONE_SOCIALE  in  adesione  a  quanto accertato  dalla  CTP,  avrebbe  dovuto  sancire  l’inesistenza  della notificazione tenuto conto che l’onere della prova circa il suo valido perfezionamento era radicato in capo alla resistente che, però, non aveva  potuto  ottemperarvi  proprio  in  ragione  della  sua  tardiva costituzione.
 Il  primo  ed  il  secondo  motivo  possono  essere  esaminati congiuntamente stante la loro connessione oggettiva. I due motivi sono inammissibili in rito e, comunque, infondati nel merito.
3.1 Essi sono inammissibili sia per il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., formulato fuori da perimetro di cui a S.U. n. 8053/2014, sia alla luce del principio consolidato della giurisprudenza di questa corte secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n.1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005)» (cfr. Cass., V, n. 21112/2022).
3.2 Nel merito, entrambi i motivi sono infondati giacché «i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l’atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell’atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13107), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell’art. 1334 cod. civ. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l’inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2014, n. 654; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5^, 21
settembre  2016,  n.  18480;  Cass.,  Sez.  5^,  24  agosto  2018,  n. 21071; Cass., Sez. 3^, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017» (Cfr Cass., V, n. 33175/2023).
3.3 Del pari è stato precisato che «La giurisprudenza di legittimità ha più volte esaminato la questione della difformità tra relata di notifica in possesso del notificante e relata di notifica in possesso del destinatario della stessa, con particolare riferimento alla data di consegna dell’atto, affermando, con un orientamento ormai consolidato, che, in caso di discordanza fra la data di consegna emergente dalla relata di notifica apposta sull’atto restituito al notificante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di querela di falso ad opera della parte interessata a provare l’inesattezza di una RAGIONE_SOCIALE due date…… In via generale, questa Corte ha comunque affermato che, ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale a norma dell’art.148 c.p.c., si verifica la nullità della notificazione» (Cass., V, n. 22899/2020).
3.4 A ciò aggiungasi che «Quanto alla sanatoria dei vizi di notifica per il principio del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, va rilevato che il contribuente ha provveduto ad impugnare ritualmente la cartella di pagamento, con la conseguenza che non vi è dubbio che l’atto sia stato notificato al destinatario. Ai sensi dell’art. 156 c.p.c. “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo. La nullità non può
mai  essere  pronunciata,  se  l’atto  ha  raggiunto  lo  scopo  a  cui  è destinato”» (Cfr. Cass., V, n. 22756/2021).
3.5 E ciò senza dimenticare che il concetto di “notifica inesistente”  è  da  riservare  ad  ipotesi  eccezionali  come  l’ipotesi contemplata nel caso a mano: ovvero quando nessun atto sia stato consegnato  all’ufficiale giudiziario,  ovvero  quando  quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario (cfr. Cass., V, n. 11481/2018).
Con la terza doglianza la contribuente prospetta la violazione e  falsa applicazione  dell’art.  2697  c.c.,  artt.  26,  co.  5,  d.P.R.  n. 602/1973  e 112  c.p.c. nonché  insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5.
4.1 In particolare afferma che la CTR avrebbe errato nel respingere anche gli altri motivi svolti in ordine alla legittimità della cartella e al suo valore probatorio, avendo contestato la difformità dell’estratto di ruolo rispetto a quello originale a seguito della elimina zione di alcune sue parte ad opera dell’Agente della riscossione. Soggiunge che non possibile accertare la sua conformità all’originale stante la tardiva produzione in giustizio di quest’ultimo, avvenuta solo a seguito della costituzione tre giorni prima dell’udienza.
Il motivo è inammissibile sia per il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., formulato fuori da perimetro di cui a S.U. n. 8053/2014, sia  perché  non  coglie  la  reale ratio  decidendi della  decisione  di secondo grado.
5.1 Il Collegio d’appello ha invero preso atto della contestazione mossa dalla ricorrente in ordine alla eccepita valenza probatoria della documentazione  versata in atti, che invero nemmeno  risulta riportata in seno al motivo di ricorso. Tuttavia la CTR ha poi respinto la doglianza sotto un altro profilo, ovverossia sul presupposto che la notificazione  non  costituisce  un  elemento  costitutivo  dell’atto  ma
solo condizione della sua efficacia ivi soggiungendo che, in base ai precedenti di questa Corte, tanto la nullità quanto l’inesistenza della notificazione non rilevano in caso di raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, che si perfeziona con l’impugnazione dell’atto en tro i termini di legge. La CTR ha pertanto fatto buon governo dei principi elaborati da questa Corte e di cui si è detto innanzi . Nella fattispecie in esame, l’esercizio dell’impugnazione da parte della contribuente è incontroverso.
Il motivo va dunque dichiarato inammissibile.
Con l’ultima doglianza la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, co. 4, d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c.
6.1 In sintesi lamenta che, a fronte dell’eccezione relativa alla illegittimità  della  validazione  ed  esecutività  del  ruolo  esattoriale perché  privo  di  sottoscrizione  del  titolare  dell’ufficio  ovvero  per l’assenza della delega e della qualificazione dirigenzial e in capo al soggetto delegante, l’onere di dimostrare la sottoscrizione dell’iscrizione  a  ruolo  da  parte  del  titolare  dell’ufficio  gravava sull’ente creditore ovvero sull’ente che lo sostituisce nel giudizio.
Il motivo è inammissibile per il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., formulato fuori da perimetro di cui a S.U. n. 8053/2014, sia infondato e va pertanto disatteso alla luce del principio per cui «(cfr. Cass., Sez. Sez. 6-5, 5.3.2019, n. 6417, Rv. 653074-01) ‘l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento’, o ‘dell’intimazione ad adempiere, da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi
contenuti nei ruoli’, al pari dell’intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ‘deve essere predisposta secondo il moRAGIONE_SOCIALE approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773): tale principio è stato ribadito da questa Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)» (cfr. Cass., V, n. 31274/2023). Cfr. altresì, Cass. 18 maggio 2018, n. 12243 e 21 dicembre 2016, n. 26536.
 In  conclusione, i primi tre motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili, mentre deve essere rigettato il quarto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in  dispositivo  riguardo  al  rapporto  processuale  tra  il  ricorrente  e l’Agente della RAGIONE_SOCIALE , dando atto della mera costituzione di stile dell’RAGIONE_SOCIALE che non si sostanzia in attività difensiva .
PQM
La  Corte  dichiara  inammissibili  i  primi  tre  motivi  di  ricorso, mentre rigetta il quarto. Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese  di  lite  in  favore  di  RAGIONE_SOCIALE,  che  liquida  in
€millequattrocento per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater ,  del d.P.R. 115/2002 la Corte  dà  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/12/2023