Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2721 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 2721  Anno 2024
Oggetto: Tributi
Art. 26 del d.P.R. n. 602/73
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 6502 del ruolo generale dell’anno 201 5, proposto
da
AVV_NOTAIO rappresentato  e  difeso  da  sé  stesso,  elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica EMAIL;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO in forza  di  mandato  speciale  su  foglio  allegato  al  controricorso,  elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest’ultimo difensore in Roma , INDIRIZZO;
per  la  cassazione  della  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Lombardia n. 3820/46/2014, depositata in data 10 luglio 2014, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 138/03/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso diverse cartelle di pagamento con le quali era stata iscritta a ruolo la somma complessiva di euro 75.209,21 a titolo di Irpef, Irap, Addizionali regionali Irpef, ed Iva, per gli anni 2004-2008, contributi previdenziali e sanzioni per violazione del codice della strada.
In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello, confermando la pronuncia di inammissibilità per tardività del ricorso notificato il 16.1.2013 -dopo avere precisato che l’oggetto della controversia andava limitato a sole due cartelle – ha osservato che, sia per l’una relativa all’anno 2004 che , per l’altra , relativa all’anno 2005 , la notifica era ritualmente avvenuta da parte del concessionario ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 in quanto : 1) per la prima, in assenza del destinatario, era stata depositata copia dell’atto presso la casa comunale di Milano, pubblicato l’avviso di deposito all’albo pretorio, e prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento riferito a tale cartella sottoscritto dalla custode NOME COGNOME a presumibile prova dell’avvenuta comunicazione con raccomandata del deposito, con conseguente perfezionamento della notifica decorsi dieci giorni dal detto invio (il 27.10.2008); 2) per la seconda, l ‘atto era
stato ricevuto il 23.6.2009 dalla custode come risultava dall’avviso di ricevimento; la CTR ha anche precisato che, per entrambe le cartelle, non si era verificata alcuna decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo essendo state le cartelle notificate, rispettivamente nel 2008 e nel 2009, nei tre anni successivi alla presentazione RAGIONE_SOCIALE relative dichiarazioni nel 2005 e nel 2006. Inoltre, posto che gli estratti di ruolo prodotti contenevano i dati fondamentali RAGIONE_SOCIALE cartelle e non poteva essere richiesto al concessionario di conservare oltre i cinque anni le cartelle esattoriali, le notifiche non erano inesistenti e non vi era ultrapetizione del giudice di primo grado che aveva soltanto precisato la riconducibilità dei vizi lamentati dal ricorrente alla nullità piuttosto che all’inesistenza RAGIONE_SOCIALE cartelle in esame, riscontrabile solo quando vi fosse un errore evidente nel destinatario o nel luogo dove veniva effettuata la notifica.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In data 23 ottobre 2023, l ‘ RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, va rilevata d’ufficio l’invalidità della costituzione in giudizio, mediante memoria ex art. 380bis.1, c.p.c., di RAGIONE_SOCIALE, avvenuta tramite avvocati del libero foro, privo di una espressa procura speciale per il giudizio in Cassazione.
Invero, secondo condivisibile orientamento di questa sezione, cui si intende dare continuità, l’estinzione ope legis RAGIONE_SOCIALE società del c.d. “RAGIONE_SOCIALE” ai sensi dell’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non determina l’interruzione dei processi pendenti, né la necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente RAGIONE_SOCIALE, non costituendo successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., e ciò ancorché vi sia stata la previsione legislativa del subentro del nuovo ente
«a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali» del soggetto estinto (Cass. 15/06/2018, n. 15869; vedi anche, a proposito del subentro di RAGIONE_SOCIALE nelle funzioni di RAGIONE_SOCIALE svolte dai concessionari privati, Cass. 28/03/2014, n. 7318). Tuttavia, quando il nuovo ente decida autonomamente di costituirsi nel giudizio di Cassazione, con il patrocinio di un avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo, in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo il caso di un conflitto di interessi, dall’avvocatura dello Stato (Cass. 09/11/2018, n. 28684; Cass. 09/11/2018, n. 28741).
1.1.In tema, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019).
1.2.Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga  l’apposita  motivata  delibera  dell’RAGIONE_SOCIALE  prevista  dal  comma  4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, consegue che, in difetto di tali presupposti,
la procura è invalidamente conferita dall’RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro e il ricorso  o  il  controricorso  sono  dichiarati  inammissibili  (  Cass.  n.  26531  del 20/11/2020; Cass. n. 28751 del 2021).
1.3.Nel caso che ci occupa, invece, RAGIONE_SOCIALE non risulta costituita con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato, bensì tramite un difensore del libero foro, senza tuttavia che il medesimo abbia inteso produrre la necessaria procura speciale per patrocinare nel giudizio di legittimità; né il medesimo difensore ha allegato l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 8, del d.l. n. 193 del 2016) e neppure l’apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza RAGIONE_SOCIALE quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103).
1.4. La detta costituzione in giudizio, mediante la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata in data 23 ottobre 2023, dunque, deve ritenersi radicalmente nulla; e il processo continua allora esclusivamente tra le parti originarie (v., in tal senso, Cass., sez. 5, n. 33639 del 2018).
Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’ art. 112 c.p.c. per avere la CTR – dopo avere erroneamente disatteso l’assunto vizio di ultrapetizione del giudice di primo grado – pronunciato (rigettandola) su una doglianza – qual era quella di ‘ inesistenza RAGIONE_SOCIALE cartelle ‘ per vizio della notifica – diversamente da quanto eccepito da RAGIONE_SOCIALE nella comparsa di risposta – mai proposta dal ricorrente avendo quest’ultimo dedotto soltanto l’assunto vizio di ‘ inesistenza della notifica ‘ RAGIONE_SOCIALE cartelle per essere state spedite ex art. 26 del d.P.R. n. 602/73, a mezzo servizio postale, da soggetto da non abilitato.
2.1. Il motivo si profila inammissibile in quanto non coglie il decisum avendo la CTR dopo avere correttamente rigettato l’eccezione di ultrapetizione della CTP avendo  quest’ultima  soltanto  precisato  che  i  vizi  denunciati dal  contribuente
avrebbero potuto essere ricondotti, in ipotesi, alla nullità e non all’inesistenza d i notifica riscontrabile in caso di evidente errore nel destinatario o nel luogo dove era stata effettuata – confermato la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso per tardività essendo state, a suo avviso, le cartelle ritualmente notificate rispettivamente il 27.10.2008 e il 23.6.2009 e l’atto introduttivo del giudizio notificato il 16.01.2013. E’ evidente, pertanto, che il giudice di appello , nel ritenere valide le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle effettuate ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 602/73, ha vagliato, rigettandola, la doglianza riproposta dal contribuente in sede di gravame di ‘inesistenza della notifica’ per essere state le cartelle spedite a mezzo servizio postale da soggetto non abilitato, e non già una domanda asseritamente non dedotta quale quella (evidenziata da RAGIONE_SOCIALE nella comparsa di risposta riportata, nelle parti di interesse, in ricorso) di inesistenza RAGIONE_SOCIALE cartelle in questione per vizio di notifica.
3 . Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546/92, 2697 c.c. e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’ omessa decisione su un punto decisivo per il giudizio per avere la CTR: 1) rigettato l’appello del contribuente sebbene il concessionario, in violazione dei principi in tema di distribuzione dell’onere probatorio, non avesse fornito adeguata prova della vantata pretesa creditoria mediante la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE cartelle, essendo stati depositati solo gli estratti di ruolo; 2) omesso di esaminare un punto lamentato dal ricorrente qual era l ‘ eccepita mancata produzione in giudizio da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE copie integrali RAGIONE_SOCIALE cartelle quali atti idonei a giustificare la vantata pretesa creditoria.
3.1.Come si evince dalla sentenza impugnata parte contribuente ha riproposto in appello la doglianza relativa all’omessa produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE cartelle da parte  di  RAGIONE_SOCIALE  sia  al  fine  di  giustificare  la  sua  pretesa  tributaria  avendo prodotto soltanto gli estratti di ruolo sia al fine di provare la correttezza della notifica.
3.2.Premesso  che,  per  giurisprudenza  costante  di  questa  Corte,  l’estratto  di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese
creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15). Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’Agente della RAGIONE_SOCIALE esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. ex art. 49 del D.P.R. n. 602/73) ed il ruolo, in quanto posto a base della RAGIONE_SOCIALE coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi dell’art. 25, comma secondo, del D.P.R. n. 602/73 (così Cass. n. 24235/15, in motivazione); l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15 cit.); in particolare, l’estratto di ruolo «costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito» (Cass. n. 11141 e n. 11142/15 cit.; n. 21533 del 2017), nella specie, in disparte l’avere i l ricorrente indicato impropriamente in rubrica il n. 5 in luogo del n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. essendo stata sostanzialmente denunciata una omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la mancata produzione in giudizio da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cartelle a dimostrazione della pretesa creditoria, il motivo è infondato atteso che avendo la CTR confermato la pronuncia del giudice di primo grado di inammissibilità per tardività del ricorso originario, la stessa ha dichiarato correttamente ‘ assorbiti gli altri motivi di appello ‘ attinenti al merito della pretesa impositiva, essendosi spogliata della relativa ” potestas iudicandi “. Quanto, invece, alla doglianza relativa alla mancata produzione da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cartelle ai fini della dimostrazione della regolarità della notifica, la CTR ha statuito che ‘ posto che gli estratti di ruolo prodotti contengono i dati fondamentali RAGIONE_SOCIALE cartelle e che non può essere richiesto all’esattore di conservare oltre cinque anni le cartelle esattoriali, le notifiche non sono inesistenti ‘; ciò in ossequio all’orientamento di
questa Corte secondo cui in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa ‘ (Cass. n. 23902 del 11/10/2017; si vedano anche Cass. 25292 del 11/10/2018 e Cass. n. 20769 del 21/07/2021; Cass. n. 28752 del 2021).
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/73, 140 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto ritualmente notificate le cartelle in esame ancorché, in spregio al disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, cit. con applicabilità, nei casi di irreperibilità relativa, dell’art. 140, c.p.c., il concessionario non avesse provato di avere notiziato il destinatario dell’avvenuto tentativo di notifica avendo prodotto, in un caso, un avviso di ricevimento sottoscritto dalla custode NOME COGNOME ‘a presumibile prova dell’avvenuta comunicazione ‘ con raccomandata del deposito dell’atto presso la casa comunale, e, nell’altro caso, la ricevuta di ritorno sottoscritta dalla custode.
5 . Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione al disposto dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 , per avere la CTR ritenuto valida la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dal concessionario sebbene -dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 46/99 che aveva eliminato dall’art. 26, comma 1, cit. , dopo le parole mediante invio, l’inciso da parte dell’esattore – la notifica dovesse essere eseguita tassativamente da ufficiali della RAGIONE_SOCIALE o da altri sog getti abilitati pena l’inesistenza della stessa con impossibilità di sanatoria in quanto eseguita da un soggetto non identificabile.
6. In disparte l’improprio richiamo con il quarto motivo del n. 5 in luogo del n. 3 del  comma  1  dell’art.  360  c.p.c.,  i motivi  terzo  e  quarto -da  trattare congiuntamente -sono infondati.
6.1.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell ‘ art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati: in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l ‘ ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (tra le tante, Sez. 5, sent., n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819 -01; più recentemente Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066 -01; Cass., sez. 5, n. 18522 del 2022).
6.2.Essendo applicabile l’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta appunto confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26 e senza necessità che l’agente della RAGIONE_SOCIALE si avvalga di intermediari abilitati (così già Cass. n. 14327/09, ma cfr. anche Cass. n. 11708/11, secondo cui «la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico
al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente», nonché Cass. n. 1091/13 e numerose altre decisioni di legittimità, tra cui di recente Cass. n. 6395/14, n. 4567/15 e ord. n. 12083/16); la notificazione della cartella di pagamento emessa per la RAGIONE_SOCIALE di sanzioni amministrative, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e succ. mod., è disciplinata dall’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con l’art. 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 12351/16, nonché Cass. n. 6395/14, Cass. n. 21533 del 2017).
6.3.In tale ipotesi, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, integrando una forma “semplificata” di notificazione caratterizzata dalla assenza della relazione di notificazione, la quale si giustifica – come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 – in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la RAGIONE_SOCIALE volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. sez. 5, n. 29539 del 2020; Cass., Sez. 6-5, n. 28872 del 2018, Rv. 651834-01; Sez. 6-5, n. 29022 del 2017, Rv. 646433-01).
6.4.Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle in questione è avvenuta ai sensi dell’art. 26 del d.P. R. n. 602/73; in particolare , la  cartella ,  per  l’anno  2004, è  stata  notificata  nei  confronti  del  contribuente, relativamente irreperibile, l’altra, per l’anno 2005, a mani della custode.
6.5.Quanto alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle nei confronti di destinatario relativamente irreperibile, la sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, per effetto della quale nei casi di irreperibilità «cd. relativa» del destinatario, deve applicarsi l’art. 140 c.p.c. , in forza dell’ultimo comma dell’articolo 26 del
d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, trova applicazione retroattivamente con il limite dei «rapporti esauriti» nella specie non ravvisabile essendo ancora in discussione (sin dal primo grado di giudizio) la validità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub iudice , il rapporto processuale non può considerarsi esaurito; sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata tenendo conto della sua modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto (ex plurimis: Cass., Sez. 1^, 28 maggio 2003, n. 8548; Cass., Sez. 1^, 14 novembre 2003, n. 17184; Cass., Sez. 2^, 16 febbraio 2007, n. 3642; Cass., Sez. 2^, 15 maggio 2007, n. 11116; Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2019, n. 336101; Cass. n. 4163 del 2021).
6.7.Gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario; b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito; c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito . Va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell’avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5°, n. 27666 del 2019). Questa Corte ha affermato che ” ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia
avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento RAGIONE_SOCIALE formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALE pronunce additive della Corte Costituzionale ” (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019).
6.8.Ne consegue che, ai fini della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo ; difatti, l’avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019).
6.9.Nella specie, la CTR, nel rispetto dei principi sopra richiamati, ha ritenuto correttamente effettuata la notifica della cartella relativa all’anno di imposta 2004, in quanto trattandosi di un’ipotesi di notifica a destinatario relativamente irreperibile (in assenza del destinatario o di persona disposta al ritiro), oltre agli altri adempimenti dall’art. 140 c.p.c. ( deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso del deposito ), era stato prodotto in giudizio ‘ l’avviso di ricevimento riferito proprio a tale cartella sottoscritto dalla custode NOME COGNOME .. a presumibile prova dell’avvenuta comunicazione con raccomandata n. 606802716605 dell’avvenuto deposito ‘ con
conseguente  perfezionamento  della  notifica  dopo  dieci  giorni  dall’invio  (il 27.10.2008).
6.10.Quanto alla cartella, relativa all’anno 2005, la CTR ha ritenuto correttamente eseguita la relativa notifica, in data 23.6.2009, risultando l’avviso di ricevimento della raccomandata A/R sottoscritto da una RAGIONE_SOCIALE persone indicate nel secondo comma dell’art. 26 ( nella specie, la custode).
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212 per avere la CTR rigettato l’appello del contribuente ancorché, quanto agli interessi richiesti Concessionario,  mancasse nelle cartelle di  pagamento l’indicazione RAGIONE_SOCIALE relative modalità di calcolo con violazione del diritto di difesa, senza  che  sulla  detta  doglianza  il  giudice  di  appello  si  fosse,  peraltro,  mai pronunciato.
7.1.In disparte il richiamo in rubrica del n. 5 in luogo del n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., i l motivo è inammissibile in quanto non attinente al decisum avendo la CTR confermato la decisione del giudice di primo grado di inammissibilità per tardività del ricorso, spogliandosi della potestas iudicandi sul merito della controversia e statuendo correttamente , al riguardo, l’assorbimento ‘degli altri motivi di appello’ attinenti al merito della pretesa tributaria, incluso quello concernente l’assunta omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi.
8.In conclusione, il ricorso va rigettato.
9.Le  spese  del  giudizio  di  legittimità  seguono  la  soccombenza  e  vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La  Corte rigetta  il  ricorso;  condanna  il  ricorrente  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  spese processuali  in  favore  della  controricorrente  che  liquida  in  euro  3.000,00  per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023