Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14633 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3950/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – MILANO, n. 2892/2017, depositata in data 28/6/2017;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 19 marzo 2025;
Fatti di causa
NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ), il 20/7/2015, accedendo al suo ‘cassetto fiscale’, si avvide dell’iscrizione a ruolo a suo carico per euro 68.208,96, riportata nella cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA asseritamente mai ricevuta.
Con ricorso del 23/7/2015, il contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Milano contro la cartella indicata, denunciando svariati vizi.
Nel contraddittorio con l’allora agente della riscossione, il giudice di primo grado dichiarò inammissibile il ricorso.
La C.T.R. territoriale, su appello del contribuente, nel contraddittorio con l’agente della riscossione, confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’agente della riscossione è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 14, comma 1, 2 e 3, della legge n.
r.g. n. 3950/2018 a.c. 19/3/2025 Cons. est. NOME COGNOME
890 del 1982 e dell’art. 139 c.p.c. Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento fondata sulla circostanza che l’agente notificatore, nella relata di notifica, consegnando l’atto al portiere, non ha dato atto di aver tentato di consegnare l’atto medesimo ai soggetti indicati nell’art. 139 c.p.c., indicati come legittimati alla ricezione in assenza del destinatario, in via preferenziale rispetto al portiere.
Rispetto a tale carenza della relata di notifica, non varrebbe invocare, come ha fatto il giudice di appello, l’art. 2700 c.c. , posto che il contribuente non ha contestato il contenuto estrinseco della relazione stesa dall’agente notificatore, ma si è limitata contestare la conformità della relata di notifica rispetto al paradigma normativo.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., richiamato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l’attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario (Cass., Sez. T-, Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022, Rv. 665599 -01; Cass., Sez. T-, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017, Rv. 645295 – 01).
Orbene, nel caso di specie, il contribuente non ha dato atto, nel corpo del ricorso, di avere contestato la ricezione presso il suo domicilio (non necessariamente nelle sue mani) della raccomandata informativa successiva alla consegna della cartella di pagamento nelle mani del portiere dello stabile ; raccomandata che, d’altronde, risulta dalla sentenza d’appello essere stata regolarmente inviata.
Ne consegue che la nullità della relata di notifica si è sanata per raggiungimento dello scopo.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 e all’art. 2697 c.c. Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , il contribuente si duole che né il giudice di primo grado, né il giudice di appello, si sia pronunciato sull’eccezione di mancato deposito agli atti del giudizio della cartella di pagamento notificata, violando in tal modo non solo la norma processuale sul principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma anche la regola sostanziale dell’onere della prova.
2.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis., n. 1 c.p.c.
Con orientamento consolidato, questa Corte ha ritenuto che, una volta notificata la cartella di pagamento, non è necessario il deposito in giudizio della cartella di pagamento, essendo sufficiente la prova della notificazione della cartella di pagamento, redatta in unico originale, e il deposito dell’estratto di ruolo (Cass., Sez. T-, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018, Rv. 652126 -01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 -01; Cass., Sez. 1-, Sentenza n. 16121 del 14/06/2019, Rv. 654535 -01; Cass., Sez. T-, Sentenza n. 23039 del 11/11/2016, Rv. 641888 – 01).
3.In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’agente della riscossione, non vi è luogo al regolamento delle spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.