Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21583 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Notifica ex art. 26 del
DPR n. 602/73
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21583 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 3036 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale posta su foglio separato dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
ADER – Agenzia delle RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 7269/04/23 depositata in data 4 settembre 2023;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.La società RAGIONE_SOCIALE impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la cartella di pagamento relativa al recupero di credito di imposta indebitamente compensata ed Iva non pagata per l’importo complessivo di € 94.291,89 deducendo l’in esistenza della relativa notifica effettuata dal concessionario, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.PR n. 602/73, con l’intervento di altri soggetti abilitati da quest’ultimo (Nexive Notifiche c/o Consorzio RAGIONE_SOCIALE) tramite servizio postale privato (Nexive Notifiche) in violazione della legge n. 890/82, degli artt. 26 cit., 149 c.p.c., 60, comma 1, lett. b bis del DPR n. 600/73.
2.La CTP di Siracusa, con sentenza n. 3349/03/16, depositata il 07 settembre 2016, accertata la regolarità della notifica della cartella, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivamente proposto .
3.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – con sentenza n.7269/04/2023 depositata in data 04 settembre 2023, rigettava l’appello proposto dalla società contribuente.
4.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservato che: 1) era regolare la notifica della cartella di pagamento effettuata tramite ‘ poste private ‘ , in assenza di relata di notifica, in quanto, in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo , eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ,
ai sensi dell’art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applica vano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non andava redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui era stato consegnato il plico, non essendo necess ario l’ invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.; 2) infondata era la censura relativa alla inesistenza della notificazione in quanto eseguita da soggetto non abilitato, essendo stata effettuata nelle forme di legge ed essendo la certificazione delle modalità di esecuzione della stessa accreditata di fede privilegiata; 3) ai fini della regolarità della notificazione eseguita a mezzo posta con raccomandata consegnata a mani di un delegato il quale abbia ritirato il plico presso la sede dell’Ufficio postale nella specie ‘universale’ seppure delegato da un ufficio di posta privata, la sola presenza giustificava la presunzione della qualifica esposta ritenendo quindi valida la notifica effettuata mediante consegna dell’atto tributario a mani di soggetto tale qualificatosi, superabile con la specifica prova contraria circa la sussistenza tra i due soggetti di una relazione tale da fare ritenere fondata la successiva trasmissione dal primo al secondo del plico notificato (è richiamata Cass. n.10543 del 2019); 4) anche la presunta violazione dell’art. 149 c.p.c. era destituita di fondamento in quanto l’avviso di ricevimento, parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituiva il documento idoneo a provare l’avvenuta consegna del plico con la relativa data e l’identità della person a alla quale era stato recapitato salvo l’onere della parte che intendeva contestarne il contenuto di proporre querela di falso; 5) in tema di notificazione eseguita a mezzo posta – a differenza della notifica degli atti giudiziari disciplinata dagli artt. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del d .P.R. n. 602/73, si perfezionava con la consegna del plico al domicilio del destinatario senz’altro adempimento ad opera dell’Ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata apponesse la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza
oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo quest’ultimo, quale atto pubblico, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso era destinato e quella cui era stata consegnata; 6) qualora -come nella specie – la notificazione della cartella avvenisse secondo le modalità stabilite dall’art. 139 c.p.c. (ovvero ricercando il destinatario nella casa di abitazione o dove aveva l’ufficio e consegnando copia dell’atto, i n caso di mancato rinvenimento del destinatario in tali luoghi, a una persona di famiglia o addetta alla casa ovvero all’ ufficio) si applicava l’art. 26, comma 3, del DPR n. 602/73 il quale non prevedeva né la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario né tantomeno l’invio al destinatario di una raccomandata informativa; 7) diversamente, l’art. 60 del DPR n. 600/73 si applicava soltanto nei casi in cui, non essendo possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., l’ufficiale giudiziario deposit asse la copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione doveva eseguirsi secondo le modalità stabilite dall’art. 140 c.p.c. , ovvero negli altri casi non espressamente contemplati dall’art. 26 del DPR n. 602/73.
5.Avverso la suddetta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
6. L’ Agenzia delle Entrate -Riscossione (ADER) resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.n. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 26 del D.P.R. n° 602/73, 60 comma 1 lett., b-bis del DPR n° 600/73, richiamato dall’ultimo comma dell’art. 26 del D.P.R., nonché 149 c.p.c. e della legge n. 890/82, per avere la CGT di II grado ritenuto rituale la notifica della cartella di pagamento effettuata, tramite poste private, con raccomandata con avviso di ricevimento firmato, in assenza del rinvenimento del destinatario nei luoghi di cui all’art. 139 c.p.c., da ‘delegato al ritiro’ , senza la necessità di relata di notifica o an notazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui era stato consegnato il plico e senza necessità dell’invio
di raccomandata informativa al destinatario; ciò sebbene, non risultando – come si evinceva dalla ricevuta di ritorno della raccomandata prodotta già in primo grado e riprodotta nel ricorso per cassazione – la cartella di pagamento essere stata notificata direttamente dall’Ufficio , essendosi quest’ultimo avvalso dell’intervento di ‘ altri soggetti abilitati dal concessionario ‘ (ovvero dell’agenzia di posta privata, Nexive Notifiche c/o Consorzio Stabile Olimpo), la notificazione della cartella non potesse ritenersi perfezionata atteso – in violazione degli artt. 26 del DPR n. 602/73 e 60, comma 1, lett. b-bis del DPR n. 600/73, richiamato dall’ultimo comma dell’art. 26 cit. nonché 149 c.p.c. e 7 della legge n. 890/82 -il mancato invio della raccomandata informativa (CAN) non essendo stata la cartella consegnata direttamente al destinatario dell’atto per irreperibilità relativa dello stesso.
2. Con il secondo motivo si denuncia in relazione all’a rt. 360, comma 1, n.n. 3 e 4, c.p.c. la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. n° 602/73, 60 comma 1 lett., b-bis del DPR n° 600/73, richiamato dall’ultimo comma dell’art. 26 del D.P.R., nonché dell’art. 149 c.p.c. e della legge n. 890/82, per avere la C.G.T. di secondo grado ritenuto che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata da soggetto abilitato, essendo stata eseguita nelle forme di legge ed essendo la certificazione delle modalità di esecuzione della stessa accreditata di fede privilegiata; ciò sebbene, nel caso di specie, in applicazione ratione temporis del Dlgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), la notificazione degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982, tra cui andavano annoverati gli atti tributari (sostanziali e processuali), dovesse essere effettuata in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, tramite Poste Italiane s.p.a., essendo stata l’abrogazione di tale norma disposta in forza della legge n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), senza alcuna efficacia retroattiva, con decorrenza dal 10 settembre 2017; peraltro, ad avviso della ricorrente, essendo stata la notifica della cartella in questione asseritamente perfezionata, in data 23/12/2014 , per mezzo dell’agenzia privata (Nexive Notifiche c/o il RAGIONE_SOCIALE), in assenza di licenza individuale relativa ai servizi di notificazione (rilasciata alla medesima nel 2019), la stessa doveva ritenersi inesistente o affetta da nullità insanabile.
3. Con il terzo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n.n. 3 e 4, c.p.c, la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione de gli artt. 149 c.p.c., 140 c.p.c. e della legge n. 890/82, per avere la CGT di II grado ritenuto l’ avviso di ricevimento, quale atto pubblico, il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna del plico con la relativa data e l’identità della persona alla quale era stato recapitato salvo querela di falso ad opera della parte che intendeva contestarne il contenuto. In particolare, ad avviso della ricorrente, la CGT avrebbe ritenuto rituale la notifica della cartella eseguita da parte del concessionario, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento sottoscritto da ‘delegato al ritiro’ sebbene, l’ufficiale postale, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 890/82, avesse l’obbligo , dopo avere accertato il mancato cambiamento di residenza, dimora, o domicilio da parte del destinatario e la sua temporanea assenza, di menzionare tutte le operazioni descritte dalla legge, pena la nullità della notificazione, in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta aliunde dal notificante.
4 . Con il quarto motivo si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la n ullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 26 del D.P.R. n. 602/73, 60 comma 1 lett., b-bis del DPR n. 600/73, richiamato dall’ultimo comma dell’art. 26 del D.P.R., per avere la CGT di II grado ritenuto rituale la notifica della cartella in questione effettuata, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del DPR n. 601/73 (con consegna della raccomandata a mani di delegato al ritiro), senza la necessità della sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario e dell’invio al destinatario della c.d. raccomandata informativa; diversamente, ad avviso della ricorrente, non avendo l’agente postale consegnato la cartella né al destinat ario né a persona di famiglia o addetta alla casa ovvero all’ufficio, la CGT avrebbe dovuto fare applicazione d el disposto di cui all’art. 60, comma 1, lett. b -bis del d.P.R. n. 600/73 richiamato dall’ultimo comma dell’art. 26 cit., ritenendo inesistente e/o nulla insanabilmente la notifica atteso che, non essendo stato il piego consegnato personalmente al destinat ario dell’atto, l’operatore postale avrebbe dovuto dare notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. In particolare, la CGT non avrebbe tenuto in
considerazione la pronuncia della Corte costituzionale n. 258 del 2012 si esegue con le modalita’ stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziche’ «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario si esegue con le modalita’ stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600], per cui nei casi di c.d. irreperibilità relativa del destinatario andava applicato l’art. 140 c.p.c. in virtù del combinato disposto dell’art. 26 u.c. cit. e 60, comma 1, alinea, cit. con conseguente necessità, ai fini del perfezionamento della notifica, della effettiva ricezione della raccomandata informativa.
Con il quinto motivo si denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. per avere la CGT confermato la declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo notificato in data 27.5.2015 a fronte della notifica della cartella di pagamento il 23.12.2014; ciò sebbene, ai sensi degli artt. 148 e 160 c.p.c., applicabili anche in materia di notificazione della cartella esattoriale, alla nullità insanabile della notifica conseguisse la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione.
I motivi- da trattare congiuntamente per connessione- sono infondati.
La controversia involge la verifica della ritualità della notifica effettuata dal concessionario, a mezzo operatore postale privato (Nexive Notifiche c/o RAGIONE_SOCIALE), della cartella di pagamento in questione e, dunque, della correttezza della conferma della declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente la notifica della cartella di pagamento in questione sarebbe stata effettuata non già, in via diretta, dall’Agente della riscossione , ma per il tramite di altro soggetto da esso abilitato (l’agenzia di posta privata Nexive Notifiche c/o Consorzio Stabile Olimpo) con
conseguente inapplicabilità dell’art. 26 del DPR n. 602/1973 e regolamentazione della notifica ex lege n. 890/1982; peraltro, l’irritualità della notifica effettuata il 23.12.2014 sarebbe confermata dall’affidamento del servizio di notificazione ad un operatore di posta privata, privo del titolo abilitativo costituito dalla ‘ licenza individuale ‘ (acquisita solo nel 2019).
9. Questa Corte è ferma nel ritenere che «In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 – 01; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 – 01, secondo cui «In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell’art. 1, comma 883, della I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982»). In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica «nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda» (comma 3) o al «portiere dello stabile dov’è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda» del destinatario, la stessa si considera
avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12470 del 2020).
10.La Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione dell’art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevando che «la semplificazione insita nella notificazione diretta», consistente «nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982» e nella «mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)», «anche se comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all’ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973». Ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione “diretta” ai sensi del citato art. 26 «c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo». Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere), «non costituisce nella disciplina della notificazione», nonostante tale «obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell’atto», «una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto» (Cass. n. 28872 del 12/11/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12470 del 2020).
11. Nella sentenza impugnata, la CGT si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere rituale la notifica della cartella in data 23.12.2014 – conseguentemente confermando la declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso
introduttivo proposto in data 27.4.2015 -in quanto – con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità – la notifica della cartella in questione era stata effettuata direttamente dal concessionario (ai sensi dell’art. 26, commi 1, parte seconda, e 3 del DPR n. 602/73) mediante raccomandata con avviso di ricevimento consegnata a mani di un ‘ delegato al ritiro ‘ (la cui sola presenza giustificava la presunzione della qualifica esposta, superabile con specifica prova contraria, v. Cass. n. 10543 del 2019) presso la sede dell’Ufficio postale ‘universale’, seppure delegato da un ufficio di posta privat a (Nexive Notifiche c/o Consorzio RAGIONE_SOCIALE per conto di Riscossione Sicilia s.p.a.) (come, peraltro, si riscontra nella ricevuta di ritorno della raccomandata riprodotta in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza), senza, pertanto, alla luce dei richiamati principi di diritto, la necessità di alcuna relata di notifica, sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario, né tantomeno invio al destinatario della raccomandata-informativa; peraltro, quanto alla contestazione relativa alla assunta inesistenza della notificazione in quanto eseguita da un soggetto non abilitato, la CGT ha precisato che ‘ la certificazione delle modalità di esecuzione della notifica era accreditata di fede privilegiata ‘; né – avendo il giudice di appello accertato essere stata effettuata la notifica a mezzo servizio postale universale, seppure su richiesta dell’ufficio di posta privata per conto dell’Agente della riscossione – si pone la dedotta questione della legittimazione dell’operatore privato postale che si assumeva privo di licenza individuale.
12.In conclusione, il ricorso va rigettato.
13.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2025