Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7638 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7638 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15082/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore
avverso SENTENZA della C.T.R. del Lazio n. 7946/2016 depositata il 05/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio che ha parzialmente accolto l’appello formulato da NOME COGNOME contro la sentenza della C.T.P. di Roma di rigetto del ricorso per l’annullamento del preavviso di fermo, conseguente il mancato pagamento di cartelle esattoriali, per l’importo complessivo di euro 38.769,86.
La C.T.R. ha ritenuto: nulle le notifiche delle cartelle di pagamento recanti i nn. 097.2010.017234982000 e 097.2013.0291425526000, per non essere stata inviata la raccomandata informativa, pur a fronte di notificazione tramite messo e consegna a persona diversa dal destinatario; valida la notifica della cartella n. 097.2012.0207059175, in quanto effettuata per posta, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602 del 1973.
NOME COGNOME resiste con controricorso, depositando successiva memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., con cui ribadisce le conclusioni assunte.
Agenzia delle entrate e Regione Lazio, alle quali il ricorso è stato ugualmente notificato, non hanno svolto difese.
RAGIONE_SOCIALE con memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. insiste nell’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE formula tre motivi di ricorso.
Con il primo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 60 d.P.R. 600 del 1973 e dell’art. 139 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato che l’invio della raccomandata contenente l’informazione dell’avvenuta notificazione è necessaria ogniqualvolta la notificazione sia avvenuta a mani diverse da quelle del destinatario, benché debba ritenersi che, in analogia con il disposto dell’art. 139 c.p.c., la c.d. seconda raccomandata non sia necessaria, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, allorquando la notificazione sia avvenuta a mani di persona di famiglia, addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda. Osserva che nel caso di specie l’atto è stato consegnato a persona qualificatasi, in un caso, ‘moglie’ e nell’altro, ‘convivente’ del destinatario.
Con il secondo motivo fa valere, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, oggetto di contraddittorio fra le parti. Sostiene che, stante la non obbligatorietà dell’invio della seconda raccomandata, la C.T.R. abbia omesso l’esame della matrice della relata di notifica delle cartelle nn. 097.2010.017234982000 e 097.2013.0291425526000, da cui si evince la qualifica rispettivamente di ‘convivente’ e di ‘moglie’ del destinatario della persona che ha ricevuto l’atto.
Con il terzo motivo si duole, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., dell’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, oggetto di contraddittorio fra le parti. Assume che la C.T.R. abbia mancato di considerare che dalla documentazione prodotta dall’agente della riscossione emergeva come per le cartelle di cui ai nn. 097.2010.017234982000 e 097.2013.0291425526000, la raccomandata informativa fosse
stata effettivamente spedita, mentre non era prodotto l’avviso di ricevimento, non essendo ciò necessario. Sottolinea che per la cartella di cui al n. 097.2010.017234982000 (di cui al doc. 2) è stato prodotto avviso di avvenuta notifica; mentre con riferimento alla cartella n. 097.2013.0291425526000 è stato prodotto (doc. 4) il prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex art. 139 c.p.c., in data 28 ottobre 2013, da cui si evince il nominativo del contribuente.
Il primo motivo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, non sono fondati.
È sufficiente ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Sezione ‘In tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., l’invio della raccomandata informativa anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte. (Cass. Sez. 5, 02/12/2024, n. 30821; Cass. Sez. 5, 03/02/2017, n. 2868); ciò, in virtù del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, ai sensi dell’art. 60, comma 1 – b) -bis del d.P.R. n. 600/1973, norma in vigore al tempo della notifica delle cartelle in oggetto.
Il terzo motivo è parzialmente fondato.
La doglianza è formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1 n 5 cod. proc. civ., sicché, preliminarmente, va richiamato l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui ‘L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame
di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie’ (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).
Nel caso di specie, con riferimento alla cartella n. 097.2010.017234982000, la mera produzione dell’avviso di avvenuta notifica -peraltro neppure menzionata dalla sentenza impugnatanon è idonea ad integrare la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa, posto che non dimostra il suo invio, ma solo la sua compilazione.
Al contrario con riferimento alla cartella n. 097.2013.0291425526000, il prospetto riepilogativo dell’accettazione delle raccomandate spedite da Equitalia riporta il numero della cartella esattoriale cui ciascuna di esse fa riferimento. Si tratta di una circostanza ignorata dalla C.T.R., benché allegata dall’agente della riscossione -che precisa in questa sede di averla dedotta con le controdeduzioni del 30 giugno 2016, producendo la relativa documentazione- e che costituisce certamente un fatto decisivo per il giudizio.
Il rilievo, introdotto dalla parte contribuente, secondo il quale non vi sarebbe prova del contenuto della raccomandata, non solo non attiene alla ritualità procedimento notificatorio, ma è smentita prospetto riepilogativo prodotto dall’agente della riscossione. A ciò necessariamente consegue che, ove il destinatario deduca che il plico non conteneva l’atto o ne conteneva uno diverso da quello che si assume spedito, questi, in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, è onerato della relativa prova (Cass. Sez. 5, 22/06/2018, n. 16528).
La sentenza deve, dunque, essere cassata nei limiti di cui supra, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione in relazione al terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2024