Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5437 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5437 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
Oggetto: Cartelle di pagamento – Notifica – Vizi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10534/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, n. 6300/14/2024, depositata in data 7 novembre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 del Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale (poi Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Caserta l’intimazione n. NUMERO_CARTA, relativa a
quattro cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento, deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti.
I giudici di prossimità accoglievano in parte il ricorso, annullando l’atto impugnato limitatamente alla cartella n. 02820120026292755 ed all’avviso di accertamento.
Il contribuente proponeva gravame innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, contestando la correttezza del procedimento notificatorio anche in relazione alle altre tre cartelle di pagamento: in particolare, il messo notificatore, da un lato, aveva affermato che l’indirizzo del destinatario era insufficiente, dall’altro, aveva proceduto all’affissione dell’atto alla casa comunale.
La CGT-2 rigettava il gravame; pur dando atto che nella relata delle notifiche era stata annotata l’infruttuosità dell’accesso , eseguito in INDIRIZZO, senza numero civico, in San Marcellino, il giudice di appello evidenziava che nella relata si dava atto dell’assenza di altre persone previste dall’art. 139 c.p.c., per cui il contribuente risiedeva certamente ‘in quel posto’ e, quindi, era legittimo il deposito del plico presso la casa comunale.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L ‘Ufficio resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 4 marzo 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso , formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., il contribuente lamenta la «violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 139 e 140 cpc e art. 60, comma 1, lettera b/bis – Dpr. n. 600/1973 per avere il giudice di appello ritenuto debitamente provata la correttezza dell’iter notificatorio delle cartelle prodromiche all’atto impugnato». Sostiene che la CGT-2 non avrebbe spiegato per quale motivo la mancanza di persone addette a ricevere il plico (ex art.
139 c.p.c.), tra l’altro presso un indirizzo insufficiente, possa comportare che il destinatario fosse residente in quel luogo.
In particolare, la cartella n. 02820110057707667000 veniva notificata presso un indirizzo ritenuto ‘insufficiente’ dal messo notificatore e con il procedimento di cui all’art. 140 c.p.c. (deposito presso la casa comunale ed inoltro dell’avviso di avvenuto deposito tramite raccomandata a.r.); anche tale ultima raccomandata non veniva recapitata per l’incompletezza dell’indirizzo, così impedendo il perfeziona mento del procedimento notificatorio previsto dall’art. 140 c.p.c.
Anche la cartella n. 0282016000340113700 veniva notificata presso un indirizzo ‘insufficiente’ e con il successivo invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c. (della quale, però, non vi è traccia in atti).
Infine, la terza cartella, n. 0282016002279204100 veniva notificata al medesimo indirizzo ‘insufficiente’ e con il successivo invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c. (ad un soggetto diverso, COGNOME NOME), che veniva ricevuta da un soggetto, del quale non veniva però indicata la qualifica e/o il rapporto di parentela col destinatario.
1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
1.2. Il procedimento notificatorio seguito in relazione alle prime due cartelle sopra indicate è errato in modo evidente.
Tutte le cartelle sono state notificate all’indirizzo INDIRIZZO di San Marcellino; il detto indirizzo è stato dal messo notificatore ritenuto ‘insufficiente’.
Ciò posto, la prima risulta asseritamente perfezionata con il deposito presso la casa comunale e l’invio dell’avviso ex art. 140 c.p.c. (che avrà esito negativo stante l’insufficienza dell’indirizzo) stante l’assenza delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c. Ora, non solo l ‘avviso ex art. 140 c.p.c. non si è perfezionato, ma, a monte, appare invalido il ricorso al procedimento de quo , non potendo inferirsi, presso un indirizzo ‘insufficiente’, l’assenza di persone atte
a ricevere l’atto; in altri termini, vi è da chiedersi in quale luogo sia stata riscontrata l’assenza di queste persone, se per espressa ammissione del notificante l’indirizzo indicato era ‘insufficiente’.
La seconda, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta addirittura eseguita con il rito degli irreperibili assoluti ex art. 143 c.p.c.: nella relata riprodotta nel ricorso in ossequio all’art. 366 c.p.c., invero, non è barrato il quadrato re lativo all’assenza delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., bensì quello relativo al deposito presso il Comune e l’affissione all’albo, dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario. Nessuna nuova ricerca è stata, quindi, in concreto svolta dal notificatore né di essa si dà conto, come invece era doveroso svolgere prima della formalità del deposito riservata agli irreperibili assoluti, ex artt. 143 c.p.c. e 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 (giurisprudenza costante, ex multis Cass. 24/05/2024, n. 14658).
Diverse considerazioni vanno, invece, svolte in relazione alla terza cartella, risulta notificata con il procedimento ex art. 140 c.p.c. e la raccomandata informativa è stata ricevuta da tal ‘COGNOME NOME‘ senza l’indicazione del suo rapporto con il destinatario.
Riguardo alla necessità, ai fini della valida notifica della cartella, della indicazione della qualità del ricevente la raccomandata informativa, va rilevato quanto segue. Secondo un consolidato indirizzo di questa Suprema Corte, in tema di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario non determina la nullità della notificazione (Cass. 18/12/2014, n. 26864; Cass. 16/03/2018, n. 6492).
Nella specie, quindi, la mancata indicazione della qualità di NOME COGNOME non rende nulla la notifica.
Inoltre , l’indicazione del cognome del destinatario in COGNOME in luogo di COGNOME, può ricondursi ad un mero errore materiale, che non inficia l’identificazione del destinatario nell’odierno ricorrente, soprattutto in considerazione dell’identità dell’indirizz o di consegna (INDIRIZZO Marcellino, INDIRIZZO) e del C.F. (coincidendo quello risultante dalla visura anagrafica con quello indicato nel ricorso dal contribuente).
Tra l’altro, la raccomandata informativa veniva, in tal caso, recapitata ad un indirizzo preciso (INDIRIZZO, risultante dalla visura), mentre la notifica veniva tentata a INDIRIZZO ed anche in tal caso il messo notificatore attestav a l’insufficienza dell’indirizzo.
1.3. Così delineati i dati fattuali dei tre procedimenti notificatori, è palese l’errore della CGT -2 nella parte in cui afferma, tra l’altro indistintamente per tutte le cartelle, che l ‘ assenza delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c. implichi che il contribuente aveva la propria residenza ‘in quel posto’ (ma non è dato sapere quale, stante la espressa dichiarazione del messo notificatore in termini di indirizzo ‘insufficiente’).
Piuttosto, deve ritenersi che il mancato reperimento del notificando fu dovuto in tutti e tre i casi all’incompletezza dell’indirizzo . In relazione alle prime due cartelle, gli atti non sono mai stato posti nella reale disponibilità, neppure legale, del destinatario della notifica. Il che conferma la nullità assoluta del procedimento di notificazione delle cartel le sottese all’intimazione di pagamento impugnata.
In relazione alla terza, invece, il ricevimento della raccomandata informativa ha comportato la conoscenza legale, in capo al destinatario, dell’atto.
1.4. Il motivo va, in definitiva, accolto in relazione alle prime due cartelle di pagamento.
Con il secondo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la TARGA_VEICOLO pronunciato sull’eccezione di prescrizione dei crediti tributari portati dalle tre cartelle, eccezione ribadita nell’appello .
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. L’eccezione di prescrizione fu formulata sul presupposto (escluso dalla CGT2) dell’omessa notifica delle tre cartelle di pagamento (invece affermata dalla CGT-2).
2.3. Pertanto, nessuna pronuncia doveva essere resa dal giudice di appello sulla stessa, fermo restando che la questione potrà essere riproposta dal contribuente in sede di rinvio.
Conclusivamente, il primo motivo di ricorso va accolto nei termini sopra tracciati, inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME