Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
Oggetto : Tributi – Preavviso di fermo – Cartelle di pagamento – Definizione agevolata – Diniego – Impugnazione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21250/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale sono domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1889/02/22, depositata in data 7 giugno 2022.
nonché sul ricorso successivo proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale sono domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 11 della legge 130/2022, notificato il 22 dicembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2022 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1889/02/22 del 07/06/2022, la Commissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1777/03/21 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con specifico riferimento a sette cartelle di pagamento indicate dalla medesima società.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di NOME, proposto nei s oli confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), evidenziando che: a) la cartella di pagamento allegata alla PEC non
necessitava di firma digitale; b) l’atto impugnato non era carente di motivazione; c) due RAGIONE_SOCIALE sette cartelle di pagamento richiamate nel preavviso non erano state ritualmente notificate a NOME, con conseguente illegittimità RAGIONE_SOCIALE menzionate cartelle in parte qua .
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE resistevano in giudizio con un unico controricorso.
Nelle more, RAGIONE_SOCIALE proponeva in data 07/12/2022 domanda di definizione agevolata del giudizio tributario pendente innanzi alla Suprema Corte ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, della l. 31 agosto 2022, n. 130, allegando la quietanza del pagamento dell’importo dovuto.
NOME, con PEC del 22/12/2022, opponeva il diniego alla definizione agevolata della controversia, sia perché l’Ufficio non era stato né integralmente, né parzialmente soccombente in primo o in secondo grado, sia perché non era stato adoperato il moRAGIONE_SOCIALE ministeriale e, comunque, le istanze non riguardavano, separatamente, ciascun atto impositivo.
NOME impugnava il menzionato atto di diniego con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME NOME NOME resistevano con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che NOME non è stata parte nel giudizio di appello (né in quello di primo grado), sicché COGNOME non avrebbe potuto citarla nel giudizio di cassazione. NOME non è, quindi, passivamente legittimata a partecipare al procedimento introdotto con ricorso per cassazione, ma è, invece, legittimata passivamente a partecipare al giudizio introdotto con il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, avendo emesso il provvedimento impugnato.
Ciò precisato, va esaminato preliminarmente il ricorso avverso il provvedimento di definizione agevolata proposto da RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, della l. n. 130 del 2022, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere AE illegittimamente negato la definizione agevolata in ragione del fatto che la stessa non fosse parte nei giudizi di merito.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, della l. n. 130 del 2022, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere AE illegittimamente negato la definizione agevolata sulla base di rilievi formali (la mancata presentazione dell’istanza con il moRAGIONE_SOCIALE ministeriale; la mancata presentazione di istanze separate per distinti atti impositivi).
Il primo motivo è infondato e il secondo resta assorbito per carenza di interesse.
3.1. È pacifico che la ricorrente si duole, in sede di legittimità, della erroneità della sentenza di appello con esclusivo riferimento a cinque RAGIONE_SOCIALE sette cartelle recate dal preavviso di fermo, oggetto di originaria impugnazione in primo grado. Invero, con riferimento alle altre due cartelle RAGIONE_SOCIALE è risultata essere totalmente vincitrice in appello e la relativa statuizione, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato.
3.2. Ciò premesso, l’art. 5, comma 2, della l. n. 130 del 2022 così statuisce: «Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’RAGIONE_SOCIALE risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore RAGIONE_SOCIALE quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a
50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
3.3. Orbene, sotto il profilo formale, va evidenziato che NOME non è stata parte dei giudizi di merito (è costituita, infatti, unicamente AER), sicché non può configurarsi una soccombenza della stessa in quella sede. Né può ipotizzarsi una sua soccombenza sotto il profilo sostanziale, atteso che l’eventuale annullamento della cartella di pagamento per ragioni che non attengono all’esistenza del credito non fa venire meno la pretesa di NOME.
3.4. Non potendosi configurare una soccombenza, totale o parziale, di AE, l’istanza di definizione è stata correttamente rigettata da quest’ultima.
Il rigetto del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il diniego di definizione agevolata implica la necessità di esaminare nel merito il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti della sentenza della CTR.
Con il primo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto, con riferimento alla cartella n. 09720120150740908701, che la notifica si sia perfezionata, sebbene dalla comunicazione di avvenuto deposito il destinatario sia risultato sconosciuto.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. Come da ultimo ben argomentato da Cass. n. 4212 del 2021 (richiamata anche da parte ricorrente e alla cui ampia motivazione -corredata da puntuali richiami alla giurisprudenza, oltre che di questa Corte, anche della Corte costituzionale -si rimanda), la notificazione
della cartella di pagamento a mezzo messo notificatore si perfeziona, nel caso di irreperibilità relativa, con il compimento RAGIONE_SOCIALE formalità previste dall’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in forza del quale devono trovare applicazione le disposizioni dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e, quindi, quelle dell’art. 140 cod. proc. civ., cui anche rinvia l’alinea del primo comma del menzionato art. 60.
5.2.1. Ciò significa che il messo notificatore, constatata l’irreperibilità relativa del destinatario, deve depositare il plico da notificare presso la casa comunale ed inviare, con raccomandata a.r., la comunicazione di avvenuto deposito al notificato. Nel caso in cui dalla ricevuta di tale comunicazione il destinatario risulti sconosciuto, la notificazione non può dirsi perfezionata.
5.3. Ha, dunque, errato il giudice di appello allorquando ha ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento in discorso sia stata regolarmente effettuata, sebbene il destinatario della CAD sia risultato sconosciuto.
5.4. AER ha evidenziato che COGNOME era comunque a conoscenza della notifica della cartella di pagamento in ragione della previa notifica di un avviso di intimazione, così come dedotto anche nel giudizio di merito.
5.5. Il superiore rilievo, rimasto assorbito dalla statuizione del giudice di appello in ordine alla validità della notificazione della cartella di pagamento, dovrà essere esaminato dal giudice del rinvio.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 20 e 21 e 22 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), istituito con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e più volte modificato, nonché dell’ art. 2702 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR, con riferimento alle cartelle notificate a mezzo EMAIL, ritenuto la validità di detta notifica sebbene le cartelle
siano state semplicemente allegate al messaggio di posta elettronica certificata e non anche sottoscritte digitalmente.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla CTR, « In caso di notifica a mezzo EMAIL, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso » (Cass. n. 30948 del 27/11/2019).
6.2.1. In particolare, è stato evidenziato che « l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito moRAGIONE_SOCIALE approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice » (Cass. n. 31605 del 04/12/2019; conf. Cass. n. 25773 del 05/12/2014).
6.3. Del resto, anche il richiamato art. 20, comma 1 bis , del CAD, nella formulazione applicabile ratione temporis , prevede che l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, valutazione che la CTR ha compiutamente effettuato nel caso di specie.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 12, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, del d.m. Giustizia
del 21 febbraio 2011, n. 44, dell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 6 ter e 6 quinquies del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dell’art. 160 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la validità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento a mezzo EMAIL sebbene detta notifica provenga da un indirizzo di posta elettronica certificata non rientrante nei pubblici elenchi.
7.1. Il motivo è infondato.
7 .2. L’indirizzo PEC ‘EMAIL‘ è chiaramente riferibile all’Agente della riscossione sicché nessuna incertezza può derivare nel destinatario in ordine alla provenienza della notificazione. Tanto più che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta, da un lato, per le notifiche eseguite dagli avvocati, ai sensi dell’art. 3 bis , comma 1, della l. 21 gennaio 1994, n. 53, e, dall’altro, per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. S.U. n. 15979 del 18/05/2022).
Con il quarto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la sufficienza della motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, senza nemmeno fare riferimento alla circostanza che le cartelle in esso menzionate riguardassero debiti di RAGIONE_SOCIALE
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Il preavviso di iscrizione ipotecaria è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato (Cass. n. 8423 del
26/03/2019; conf., in materia di fermo amministrativo, Cass. n. 22018 del 21/09/2017). Invero, il preavviso di iscrizione ipotecaria non è un atto impositivo, sicché non v’è quell’onere di motivazione specifica e rigorosa che caratterizza tali atti.
8.3. Del resto, la circostanza che le cartelle siano state notificate alla società incorporata RAGIONE_SOCIALE non ha alcuna rilevanza, in ragione della estinzione del soggetto incorporato e della successione a quest’ultimo del soggetto incorporante (cfr. Cass. S.U. n. 21970 del 30/07/2021; Cass. n. 24579 del 09/08/2022), che dovrebbe essere pienamente a conoscenza dell’evento e dei debiti della società incorporata.
In conclusione, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di AE nel giudizio di legittimità, va accolto il primo motivo di ricorso per cassazione, rigettati gli altri nonché il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata. La sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE limitatamente al giudizio di legittimità; accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri, nonché il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2023.