Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33239 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25305/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (RAGIONE_SOCIALE)
-intimata- avverso Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilia n. 4103/2023 depositata il 09/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di Secondo Grado della Sicilia indicata in
epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente in data 7 febbraio 2017, avverso la cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36 bis, comma 3, D.P.R. 600 del 1973, per Irpef, Iva e accessori per l’anno di imposta 2012.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e l’Agenzia delle entrate -Riscossione è rimasta intimata.
Il contribuente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25, c.1 lett. a) del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, c. 1., lett. b -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 156, c. 3, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. -omesso esame di fatti decisivi che costituirono oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.», il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso che l’Amministrazione fosse decaduta dalla pretesa tributaria, ritenendo, in merito al procedimento notificatorio esperito, che la notificazione fossa stata ritualmente eseguita e, comunque, che la tempestiva proposizione del ricorso con allegazione della cartella di pagamento avesse sanato qualsiasi vizio della notifica, così evitando la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo.
Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che seguono.
2.1. Nel caso di specie, è dato pacifico che la notifica della cartella esattoriale sia stata effettuata mediante consegna al portiere dello stabile del destinatario.
Ciò si desume comunque dalla relata di notifica, di cui, in ossequio al principio di autosufficienza, il ricorrente ha nuovamente prodotto copia, indicando i riferimenti topografici della produzione negli atti di merito.
2.2. Inoltre, dalla predetta relata si desume che la notificazione è stata eseguita dal messo notificatore e non a mezzo del servizio postale.
A tale riguardo si deve ribadire che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2021, n. 9393).
2.3. E’ pur vero che l’art. 60, comma 1, lett. b -bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, ma nel caso di specie non vi è prova della spedizione di alcun avviso.
2.4. Va inoltre ricordato che, secondo il consolidato orientamento di codesta Corte, «l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ.». Tuttavia, «tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento» (Cass. Sez. U, n. 19854 del 05/10/2004; Cass. n. 21071 del 24/08/2018).
2.5. Nella fattispecie in esame, i giudici di appello, dopo avere correttamente rilevato che la tempestiva proposizione del ricorso e la allegazione a quest’ultimo della cartella medesima avevano sanato il vizio di notifica della stessa, nel rigettare il motivo di appello del contribuente, fondato sulla decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, senza verificare se la sanatoria fosse avvenuta prima della scadenza del termine di decadenza per l’esercizio dei poteri di accertamento, non hanno correttamente applicato il principio ora enunciato.
2.6. Va inoltre rilevato che l’Amministrazione, richiamando le proprie controdeduzioni in primo grado ed in appello, integralmente prodotte con il controricorso, ha dedotto che l’odierno ricorrente aveva presentato, per l’anno di imposta in questione, dichiarazione integrativa n. NUMERO_DOCUMENTO del 29.9.2014, con posticipazione del termine di decadenza, questione su cui i giudici di secondo grado non si sono pronunciati, e che è rimasta assorbita dalla decisione di rigetto dell’appello. E’ opportuno comunque ricordare, a tale proposito, che questa Corte ha affermato che «In tema di dichiarazione dei redditi, ove il contribuente modifichi le indicazioni inserite nella dichiarazione reddituale, presentando una dichiarazione integrativa, da quest’ultima, e non da quella “originaria”, deve necessariamente decorrere, con riguardo alle modifiche apportate, il termine di decadenza per l’accertamento da parte dell’Ufficio, poiché, altrimenti, lo stesso verrebbe eroso in caso di rettifica effettuata a ridosso della sua scadenza (cfr. Cass. n. 2922 del 31/01/2023; Cass. n. 31729 del 07/12/2018). Né può ritenersi che il termine decadenziale non possa decorrere dalla data di eventuale presentazione dell’integrativa, ove questa non contenga i medesimi elementi di rettifica di cui alla cartella di pagamento oggetto del controllo automatizzato. Tale circostanza sarebbe del tutto irrilevante, considerando l’effetto totalmente sostitutivo della nuova dichiarazione.
Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. -omesso esame di fatti decisivi che costituirono oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.», il ricorrente censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la decisione della CGT di II Grado relativamente al capo in cui ha disatteso il motivo di appello in cui egli lamentava il mancato invio della preventiva comunicazione bonaria.
3.1. Il motivo è infondato.
Aderendo all’orientamento espresso da questa Corte, ed al quale si vuole dare continuità, va affermato che l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è previsto dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 (in materia di tributi diretti) e dal d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 (in materia di Iva), nelle sole ipotesi in cui dai controlli automatici emergano un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, oppure un’imposta o una maggiore imposta, avendo tale comunicazione la finalità di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali; che, peraltro, l’omesso invio di tale comunicazione, anche ove dovuta, determina non l’invalidità della cartella ma una mera irregolarità e non preclude al contribuente, una volta ricevuta la notifica della stessa, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, sempre che non si tratti di omessi o tardivi versamenti, perché in tali ipotesi non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 dei 1997 (Cfr. Cass. n. 13759 e n. 11292 del 2016, n. 12023 del 2015; Cass, n. 26450/2017; n. 26044/2016; Cass. n. 25623/2021).
4. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, rigettato il secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12/11/2024.