Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29302 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29302 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 23/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10208/2018 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE)RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 22423/2017 depositata il 26/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del P.G. nel senso del rigetto del ricorso.
ESPOSIZIONE DI FATTI DI CAUSA
Con un solo motivo rescindente, NOME COGNOME ricorre per la revocazione della ordinanza n. 22423/17, depositata il 26 settembre 2017, con la quale questa Corte, – pronunciando sul ricorso proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la sentenza n. 4286/6/2015, depositata il 20 luglio 2015, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, – ha accolto, in dispositivo, i tre proposti motivi di ricorso, così cassando con rinvio l’impugnata sentenza; – assume la ricorrente che, – seppur così statuendo, in dispositivo, l’accoglimento dei «tre motivi di ricorso», – la Corte ha omesso di esaminare, e di decidere, il primo motivo di ricorso, – col quale si era dedotta la nullità della notifica di una cartella esattoriale, costituente presupposto della (pure) impugnata iscrizione ipotecaria, – rilevando (in motivazione) che «non è oggetto di impugnazione la ritenuta validità della notifica della cartella che la CTR ha ritenuto effettuata al destinatario con deposito presso la casa comunale in data 15.6.2009 ed invio della raccomandata il 7.7.2009, dalla quale il giudice di appello ha fatto scaturire la tardività ed inammissibilità parziale del ricorso teso all’annullamento di tale atto.». In definitiva, la Corte, nell’ascrivere al primo motivo di ricorso, (pur) esaminato, un contenuto diverso da quello effettivamente dedotto, – contenuto corrispondente ad altri ricorsi che, tra le stesse parti, erano stati definiti nella medesima udienza camerale, – aveva erroneamente supposto l’inesistenza della contestazione involgente la nullità della notifica di una cartella esattoriale, contestazione che, per l’appunto, formava oggetto del primo motivo di ricorso (nella sua effettiva dimensione contenutistica).
La società di riscossione e l’amministrazione finanziaria non hanno svolto attività difensiva.
L’agenzia ha depositato nota per la partecipazione all’ udienza. La ricorrente ha depositato, in data 27.05.2022 e 27.07.2023, memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 -bis1 , cod.proc. civ..
Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
ESPOSIZIONE RAGIONE_SOCIALE RAGIONI DI DIRITTO
Con riferimento alla ammissibilità del ricorso, la Corte ha rilevato -con l’ordinanza n. 34733/2022 – che la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa, così che deve ritenersi esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso (nello stesso senso: Cass. Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26301; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., 26 agosto 2015, n. 17163; Cass., 21 luglio 2011, n. 16003). Pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391bis e 395, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.
Secondo un consolidato orientamento della Corte, l’interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione (Cass., 11 gennaio 2022, n. 542; Cass., 23 maggio 2018, n. 12752; Cass., 20 novembre 2014, n. 24749; Cass., 16 gennaio 2014, n. 769), potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass., 7 agosto 2019, n. 21165; Cass., 23 maggio 2018, n. 12752; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24162; Cass., 10 dicembre 2015, n. 24952; Cass., 20 novembre 2014, n. 24749).
Nella fattispecie, così come reso esplicito dal diretto esame degli atti processuali, col primo motivo di ricorso la parte aveva in effetti denunciato violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 140 cod. proc. civ., ed al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, sull’assunto che la cartella esattoriale impugnata era stata notificata, ai sensi dell’art. 140 cod.proc.civ., dietro affissione del prescritto avviso (solo) presso l’albo della Casa comunale (non dunque presso l’abitazione della contribuente), e senz’alcuna ricezione della raccomandata informativa.
Ancorchè sia stata formulata espressa censura concernente la illegittima notificazione della cartella esattoriale sottesa alla iscrizione ipotecaria, la Corte, come anticipato, con ordinanza n. 22423/2017, ha rilevato che <>.
Ed ha accolto le censure relative alla pronuncia dei giudici regionali che avevano escluso la legittimità del ricorso cumulativo avverso una pluralità di atti nonché quella concernente alla necessità della preventiva comunicazione della futura iscrizione ipotecaria, senza pronunciarsi sull’ome ssa pronuncia relativa al l’illegittimità della notificazione delle cartelle prive dei requisiti di legge.
All’esito dell’accoglimento dell’istanza di revocazione, o ccorre pertanto procedere alla valutazione nel merito del primo motivo di ricorso formulato dalla parte, che la Corte -con la revocanda ordinanza – ha ritenuto non proposto.
Con la prima censura del ricorso originario, la ricorrente lamenta che i giudici territoriali abbiano ritenuto la cartella esattoriale ; rilevando, per contro, che nella relata non risultava né l’indicazione dell’atto notificato né l’affissione alla porta dell’abitazione dell’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale. Deduce altresì che la omessa affissione dell’avviso di deposito non risulterebbe sanata, in assenza del successivo invio della raccomandata informativa.
Dal controricorso di RAGIONE_SOCIALE risulterebbe, al contrario, che la relata recava il numero della cartella notificanda e la spedizione della raccomandata informativa.
5.1 La censura è inammissibile, prima ancora che infondata.
Sotto il primo profilo, va osservato che il motivo risulta formulato in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod.proc.civ., atteso che il ricorrente pone a base delle dedotte doglianze la relata di notifica (o avviso di ricevimento: ignorando il collegio la procedura notificatoria seguita dalla concessionaria) e la inesistenza – nullità della raccomandata informativa in quanto non ricevuta ‘da alcuno’, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove (in tutto o in
parte) riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza delle operazioni notificatorie concretamente esperite, al fine di renderne possibile l’esame; con precisazione (anche) dell’esatta collocazione di tali atti (di natura non processuale e quindi non direttamente attingibili in sede di legittimità) nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità: la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701). Nel corpo del ricorso, al di là delle norme ritenute applicabili al caso di specie, non viene menzionato alcun elemento utile per verificare l’eventuale erroneità di quanto riportato dalla Commissione Regionale e dunque l’errata applicazione della normativa richiamata, come ad es empio l’indicazione del contenuto dell’atto dimostrativo delle modalità con cui è stata espletata la notifica della cartella esattoriale; né si può pretendere che questa Corte di legittimità, stante il principio di “autonomia del ricorso per cassazione” rispetto alle precedenti fasi del procedimento di merito, debba svolgere un ruolo suppletivo e integrativo di autonomo scrutinio degli atti del giudizio, soprattutto allorché essi non vengano specificamente riportati nel ricorso, posto che il giudizio di cassazione richiede pur sempre il rispetto dei requisiti minimi formali per accedervi, siccome indicati dalla legge processuale negli artt. 360 cod.proc.civ. e 366 cod.proc.civ. (S.U. del 27/12/2019, n. 34469; Cass. del 01/07/2021, n. 18695). Né dallo scrutinio della impugnata sentenza questa lacuna può essere ovviata, perché in essa si fa semplicemente riferimento alla regolarità della notifica della menzionata cartella, senza alcuna menzione dell’iter del procedimento notificatorio intrapreso dalla concessionaria, ma anzi operando un chiaro riferimento all’invio della raccomandata informativa.
6.1 La ritenuta inammissibilità del motivo per mancanza dell’elemento di autosufficienza, ex art. 366, primo comma, n. 6 cod.proc.civ., che lo renda autonomamente scrutinabile non si pone in contrasto con i principi da ultimo fissati dalla Corte Edu, che in un recente caso che riguarda il procedimento che regola l’accesso alla Corte di legittimità nel sistema italiano ammesso per ogni violazione di legge ex art. 111 Cost.(espresso nel caso COGNOME e altri c. Italia nel 28 ottobre 2021 ove sono stati messi sotto attento scrutinio i filtri processuali di cui agli artt. 366. n. 3 e 366 n. 6 cod.proc.civ.), rifacendosi a numerosi precedenti resi dalla Corte di cassazione, ammette che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possano essere più rigorose di quelle dell’ appello, richiamando la propria giurisprudenza sul punto (si veda RAGIONE_SOCIALE, § 45, COGNOME c. Spagna, 19 dicembre 1997, § 37, Reports of Judgments and Decisions 1997- VIII, e Kozlica c. Croazia, no. 29182/03, § 32, 2 novembre 2006; si veda anche NOME c. Armenia, no. 18499/08, § 29, 7 luglio 2015).
Sulla questione si vedano Cass. n. 18623 del 2016; Cass. del 04/03/2022, n. 7186; Cass. del 18/03/2022, n. 8950; Cass. del 19/04/2022, n. 12481; Cass. n. 1150 del 17/01/2019, n.1150; Cass. SSUU n
6.2 Il motivo è altresì privo di pregio.
Questa Corte ha reiteratamente ribadito il principio che il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che l’omissione di uno di essi (quale l’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario) la rende nulla; tale nullità resta, peraltro, sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale
(Cass. n. 19522 del 30/09/2016, Cass. n. 27479 del 30/12/2016; del 09/01/2019 del 04/12/2019; Cass. n. 21071/2018; n. 24780/2018).
6.3 Nel caso di specie, la dedotta mancata affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego presso la casa comunale alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario non poteva determinare inesistenza della notifica (in coerenza con la stretta delimitazione delle ipotesi di inesistenza individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016), ma la sua nullità, dovendosi dunque indagare sulla sanatoria delle operazioni notificatorie per raggiungimento dello scopo, giacché in tema di notificazione eseguita ai sensi del combinato disposto del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, ma solo al regolamento postale; ciò premesso, nel caso di specie, deve dirsi realizzato il raggiungimento dello scopo della notifica, in quanto il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro del plico.
Il primo motivo dell’originario ricorso per cassazione iscritto al n. RG 10208/2018 deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Non avendo gli intimati svolto difese, non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
-in sede rescindente, accoglie il ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 22423/17 che revoca limitatamente alla parte in cui statuisce che non è stato proposto motivo di ricorso in relazione alla irrituale notifica della cartella sottesa all’atto impositivo opposto ;
in sede rescissoria, dichiara inammissibile il motivo in oggetto (primo motivo dell’originario ricorso per cassazione).
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della