Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5207  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ,  sedente  in  Spinetta  Marengo,  rappresentata  e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso
–  ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
–   resistente –
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore ;
-resistente –
RAGIONE_SOCIALE, SANTA MARGHERITA LIGURE, RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE, in persona  dei rispettivi sindaci pro-tempore
-intimati –
Avverso  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALE  Commissione  Tributaria  Regionale  del Piemonte, n. 1176/2018, depositata il 4 luglio 2018.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
PRESCRIZ
1.La contribuente proponeva ricorso avverso iscrizione di ipoteca legale richiesta da RAGIONE_SOCIALE in relazione ad una serie di cartelle per omesso versamento di imposte (registro, IVA, IRPEG), asseritamente notificate fra il 1998 e il 2008, eccependo l’omissione o nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche degli atti impositivi e comunque la prescrizione dei crediti tributari e dei relativi accessori. La CTP accoglieva il ricorso limitatamente a quattro cartelle, notificate negli anni 1998 e 1999, respingendo nel resto il ricorso. La CTR, adìta dalla contribuente, respingeva l’appello. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato tardivamente mero atto di costituzione, mentre gli altri soggetti sono rimasti intimati. Infine, la contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Pregiudizialmente dev’essere chiarito che la questione in ordine alla giurisdizione (relativamente all’evidenza alle cartelle nella parte in cui le stesse fanno riferimento al credito derivante da violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla circolazione stradale) risulta oggetto di giudicato implicito. Va in proposito ricordato che il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione (così, ex plurimis, Cass. 17/04/2018, n. 10265). Nella specie dunque, in cui tanto il giudice di primo grado quanto quello di secondo grado hanno indistintamente deciso sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa relativamente anche a cartelle presupposte dall’avviso e contenenti crediti relativi alla violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla circolazione stradale, tra l’altro almeno in sede d’appello questione dedotta espressamente dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE (cfr. sentenza impugnata, pag. 5), deve ritenersi calato sulla questione in esame il giudicato implicito con conseguente non
rilevabilità del difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 37, cod. proc. civ.
Con il primo mezzo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 145, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., e degli artt. 115, cod. proc. civ. e 111, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. in quanto da un lato i giudici d’appello avrebbero violato le norme relative alla notificazione alle persone giuridiche; dall’altro essi avrebbero reso una sentenza nulla dal momento che sul punto la pronuncia sarebbe caratterizzata da omessa o insufficiente motivazione.
2.1.  Il  motivo  è  inammissibile,  per  difetto  di  specificità,  requisito previsto dall’art. 366, cod. proc. civ.
Invero non solo tale motivo è la risultante di un’impropria commistione tra asserita nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e violazione di legge, ma soprattutto si riduce ad un elenco di cartelle, RAGIONE_SOCIALE quali si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE relativa notifica, senza far riferimento alla tipologia dei tributi relativi, alle date RAGIONE_SOCIALE notifiche (per una sola cartella v’è il riferimento all”anno 2005′, ma non si comprende se riferito all’anno di imposto o a quello dell’avvenuta notifica; peraltro ciò rende in ogni caso irrilevante per esse l’eccezione di prescrizione sviluppata al motivo successivo, essendo l’atto impugnato stato notificato nel 2008) -circostanza particolarmente rilevante se si considera che lo stesso ricorrente attesta che nel notifiche avvennero tra il 1998 (ma le cartelle 1998 e 1999 sono già state annullate in primo grado) e il 2008, e l’atto impugnato è del 2008 – ed alle relative modalità, cartelle che non vengono riprodotte né allegate al ricorso come emerge dagli atti. Anche con riferimento alle stesse modalità di notifica, non si comprende neppure se le cartelle siano state effettivamente tutte o solo in parte, e quali, recapitate ad un soggetto, il legale rappresentante, rispetto alla genuinità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del quale era stata
proposta querela di falso, poi respinta dal Tribunale come rilevato dalla sentenza impugnata.
Inoltre, non è neppure chiarito se le notifiche siano avvenute in via diretta, ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982, oppure ai sensi dell’art. 60, d.p.r. n. 600/1973 o ancora ai sensi RAGIONE_SOCIALE norme del codice di rito, circostante rilevanti ai fini di verificare la validità RAGIONE_SOCIALE notifiche anche in confronto di persona giuridica.
Fermo restando che almeno parte RAGIONE_SOCIALE notifiche deve ritenersi accertato, a seguito RAGIONE_SOCIALE definizione RAGIONE_SOCIALE querela di falso, essere state effettuate a mani del legale rappresentante (NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA), altre risultano comunque giunte a destinazione corretta e ricevute (cartelle finali 6064, 45199, 57857, 90334, 04000, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, 24000), altre ancora risultano affette da mere irregolarità (NUMERO_CARTA, 91000), mentre per quelle riferite all”anno 2005′ (22000 e 88000), sia che lo stesso si riferisca alla data di notifica che al periodo dell’imposta, appare in ogni caso evidente l’irrilevanza dal momento che, essendo stato l’atto impugnato notificato nel 2008, non sarebbe decorso neppure il termine prescrizionale minimo di cinque anni, ove mai applicabile. 3. Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2953, cod. civ. in quanto, una volta affermata la radicale nullità RAGIONE_SOCIALE notificazioni, la CTR avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei crediti tributari, facendo riferimento ai termini inerenti ai singoli tributi ed agli accessori, questi ultimi certamente soggetti a prescrizione quinquennale, e non risultando comunque i termini stessi -come affermato dalla sentenza d’appello convertiti in decennali ai sensi dell’art. 2953, cod. civ.
3.1.  Il  motivo  è  assorbito  dalla  declaratoria  di  inammissibilità  di quello precedente.
In definitiva il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. Nulla per  le  spese  in  quanto  le  Agenzie  non  si  sono  costituite  con tempestivo controricorso.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  dichiarare  l’obbligo  di versare,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1quater ,  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.  1,  comma  17, RAGIONE_SOCIALE l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso
Dichiara  la  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  dichiarare l’obbligo  di  versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024