Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13691 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2017/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 3431/1/15 depositata il 12 giugno 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 notificatogli da RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata da RAGIONE_SOCIALE, a sèguito del mancato pagamento di una prodromica cartella esattoriale relativa a somme iscritte a ruolo a titolo di IRPEF e IRAP per l’anno 2001.
A fondamento dell’impugnazione deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella presupposta.
Il giudice adìto accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’atto impugnato.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 3431/1/15 del 12 giugno 2015, in accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, respingeva l’originario ricorso della parte privata.
Rilevava il giudice regionale: – che doveva ritenersi legittima la produzione in appello, da parte dell’ufficio finanziario, di copia dell’avviso di ricevimento della cartella in questione, notificata al COGNOME a mezzo del servizio postale; – che da tale documento si evinceva come il plico fosse stato recapitato all’indirizzo del destinatario e consegnato a un familiare con lui convivente; – che il disconoscimento della conformità della detta copia all’originale, operato dal contribuente ai sensi dell’art. «2716» ( recte : 2719 n.d.r.) c.c., appariva generico; che l’atto impugnato non risultava affetto da vizi propri.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero atto di costituzione, al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 24 Cost., nonchè degli artt. 137, comma 2, e 148 c.p.c., dell’art. 51 disp. att. ( scilicet : c.p.c.) e degli artt. 2697 e 2716 c.c..
1.1 Si deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la prova dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento presupposta non poteva ritenersi fornita mediante la produzione in giudizio, da parte dell’ufficio finanziario, della sola relata di notifica, risultando a tal fine necessario anche il deposito dell’atto notificato.
1.2 Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 -bis , comma 1, n. 1) c.p.c., avendo il giudice regionale deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che il ricorrente abbia offerto elementi che possano indurre il Collegio a mutarne l’orientamento.
1.3 Come ripetutamente statuito da questo Supremo Collegio, la prova del perfezionamento della notifica di una cartella di pagamento e della relativa data è assolta attraverso la produzione della relata di notifica e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non risultando necessario che sia prodotta copia della stessa; e ciò in quanto, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, la cartella deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale è superabile solo se il destinatario medesimo provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 23902/2017; nello stesso senso, ex ceteris , Cass. n. 8012/2017, Cass. n. 9246/2015).
Il secondo motivo è articolato in due profili di censura, formulati, rispettivamente, ai sensi del n. 5) e del n. 3) dell’art. 360, comma
1, c.p.c..
Con il primo è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti; con il secondo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..
2.1 Si rimprovera alla CTR di non aver sollevata in grado d’appello dal contribuente, con la quale era stata contestata la validità della notificazione della cartella di pagamento presupposta, per essere stata eseguita da un soggetto (la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
2.2 Il motivo è inammissibile nella prima parte e infondato nel resto.
2.3 Per consolidato insegnamento di legittimità, quando la parte che ha interesse alla disamina di un fatto, ancorché secondario, ne abbia rilevato l’esistenza e chiesto al giudice di vagliarlo, la censura con cui denunciare l’omesso esame della questione è da esprimersi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., trattandosi di «error in procedendo» determinato dalla violazione dell’art. 112 dello stesso codice (cfr. Cass. n. 14528/2023, Cass. n. 37856/2022, Cass. n. 25359/2021).
2.4 Costituisce, inoltre, principio fermo quello secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, pur in mancanza di un’espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dal giudice comporta l’implicito rigetto RAGIONE_SOCIALE questioni non trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 2153/2020).
2.5 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, la censura non appare inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. e va, pertanto, dichiarata inammissibile «in parte qua» .
2.6 Deve, inoltre, escludersi la ricorrenza del dedotto vizio di
omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., poiché la decisione assunta dalla CTR implica necessariamente il rigetto dell’eccezione del contribuente volta a sostenere l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento presupposta.
2.7 Nemmeno, infine, è configurabile la violazione dell’art. 2697 c.c., la quale sussiste nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto RAGIONE_SOCIALE prove offerte dalle parti, come per l’appunto nel caso di specie (cfr. Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).
Con il terzo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 210 e 221 c.p.c. e dell’art. 24 Cost..
3.1 Viene contestato al collegio d’appello di aver erroneamente ritenuto inammissibile, perché generico, il disconoscimento da parte del COGNOME della conformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento della cartella prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio d’appello.
3.2 La CTR avrebbe, infatti, trascurato di considerare che tale disconoscimento era stato operato con riserva di proposizione della querela di falso nel momento in cui l’Amministrazione Finanziaria o l’agente della riscossione avesse prodotto in giudizio l’originale del documento.
3.3 Il motivo è infondato, in quanto il disconoscimento ex art. 2719 c.c. RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, pur non imponendo l’osservanza di vincoli di forma, deve comunque esprimersi, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione atta a evidenziare in modo chiaro e univoco sia il documento che si
intende contestare, sia gli aspetti differenziali dello stesso rispetto all’originale, non potendo, al riguardo, reputarsi sufficiente il ricorso a clausole di stile o a generiche asserzioni (cfr. Cass. n. 22577/2020, Cass. n. 16557/2019, Cass. n. 27633/2018).
3.4 Peraltro, le argomentazioni addotte dal ricorrente al fine di giustificare la genericità dell’operato disconoscimento si appalesano inconsistenti, giacché il suo asserito intendimento di proporre querela di falso non bastava ad esimerlo dall’effettuare una contestazione specifica della conformità della copia depositata dall’Amministrazione Finanziaria.
Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973.
4.1 Si sostiene che all’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE, non fosse consentito avvalersi del servizio postale per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, trattandosi di soggetto diverso da quelli indicati nell’art. 26, comma 1, prima parte, del D.P.R. n. 602 del 1973 (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, messi comunali, agenti della polizia municipale).
4.2 Il motivo è infondato, alla stregua del seguente principio di diritto affermato da questa Corte con ordinanza n. 6395/2014, al quale va data continuità: «La circostanza che a consegnare la cartella di pagamento all’ufficiale postale sia direttamente l’agente della riscossione, e non l’ufficiale della riscossione da questi nominato o un altro soggetto abilitato dall’art. 26, primo comma, prima parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non rileva in alcun modo ai fini della validità della notifica della cartella di pagamento, posto che tale modalità di notifica a mezzo posta, alternativa a quella di cui alla prima parte del citato art. 26, primo comma, resta del tutto affidata all’agente stesso, che può darvi
corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all’ufficiale postale, il quale ultimo garantisce, dandone atto nell’avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui essa è, in concreto, consegnata» .
In definitiva, il ricorso è destituito di fondamento.
Nei rapporti fra il ricorrente ed RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
6.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, limitatasi a depositare un mero atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva in questa sede.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 1.650 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione