Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27656 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9788/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (con unico socio) -incorporante di RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE) ed RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; a sua volta incorporante RAGIONE_SOCIALE) dal 1° luglio 2016, giusta atto per AVV_NOTAIO, Rep. n. 41.564, Racc. n. 23.400 del 17.06.2016 – con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO (C.F. e P.IVA: P_IVA), nella persona del Procuratore della Funzione “Contenzioso” della Direzione RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA di “RAGIONE_SOCIALE” CATELLO FONTANA (C.F.: CODICE_FISCALE), in virtù dei poteri conferiti con Procura speciale rilasciata dal AVV_NOTAIO COGNOME NOME, nella qualità di Direttore Generale, per AVV_NOTAIO Rep. n. 41.939 del 27/07/2016, Racc. 23.735, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Salerno (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO;
Preavviso iscrizione ipotecaria -Invalidità notifica prodromiche cartelle di pagamento
indirizzo pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME (P.IVA: P_IVA), con sede in Castel San Giorgio (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME , giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore e al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma alla INDIRIZZO 63 (pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO);
– controricorrente –
-avverso la sentenza n. 812/2017 emessa dalla CTR Campania in data 01/02/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava un preavviso di iscrizione ipotecaria, concernente, tra l’altro, ICI, Tarsu ed Irap, eccependo altresì la nullità e/o inesistenza della notifica delle prodromiche cartelle esattoriali.
La CTP di Salerno rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania accoglieva il gravame, affermando che: 1) con riferimento alla cartella n. NUMERO_CARTA (ICI 2005 e 2006), era applicabile l’istituto della litispendenza; 2) premesso che la sentenza di primo grado aveva annullato la cartella n. 10 NUMERO_CARTA (per Irap 2010), non avendo l’Ufficio prodotto la raccomandata ex art. 140 c.p.c., e che era stata rigettata l’opposizione afferente le ulteriori tre cartelle esattoriali, avuto riguardo alle restanti due cartelle (nn. NUMERO_CARTA, per Tarsu 2008, e NUMERO_CARTA, per Irap 2009), se da un lato, essendo state le
stesse notificate direttamente dal concessionario mediante raccomandata con a/r, la notifica era valida quantunque nell’avviso di ricevimento non fossero indicate le generalità della persona cui l’atto era stato consegnato, dall’altro, in presenza di conte stazioni circa la corrispondenza tra copia ed originale della relata di notifica delle cartelle, il giudice avrebbe dovuto disporre l’esibizione dell’originale del documento contestato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e, nel corso del giudizio, ha segnalato che quanto alla cartella n. NUMERO_CARTA aveva aderito alla definizione agevolata della lite prevista dai commi 186 ss. dell’art. 1 legge 29 dicembre 2022 n. 197, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente a tale cartella.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, 26 d.P.R. n. 602/1973, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto non provata la notifica delle cartelle di pagamento, laddove, avendo essa dimostrato la rituale notifica delle stesse, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente contro la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 22 d.lgs. n. 546/1992, 26 d.P.R. n. 602/1973, 214 e 215 cod. proc. civ. e 2712 e 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, in caso di disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura, spetta al giudice valutare l’attendibilità del documento anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del primo. Preliminarmente, va evidenziato che con nota del 10.10.2023 la contribuente ha segnalato che è cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella n. NUMERO_CARTA (per Irap 2009)
oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3.1. Ciò debitamente premesso, va, in primo luogo, evidenziato che la contumacia della concessionaria nel giudizio d’appello non comporta la rinuncia implicita a far valere le proprie ragioni con riferimento alla validità delle notifiche delle cartelle esattoriali. Invero, la deduzione in ordine alla validità della notifica di un atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica), costituisce una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, laddove il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021). In particolare, le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione (nel caso di specie, di prescrizione) non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14486 del 07/06/2013).
Inoltre, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 22, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 cod. civ., ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del comma quinto dell’art. 22 cit. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22770 del 23/10/2006, segnalata dalla CTR; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8446 del 27/04/2015 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11435 del 11/05/2018).
Tuttavia, invertendo le posizioni processuali, a fronte di una eccezione formulata dalla contribuente circa la non corrispondenza tra copia ed originale delle ricevute di ritorno attestanti la notifica delle cartelle esattoriali, la CTR non avrebbe potuto tout court accogliere l’appello della società, ma, semmai, avrebbe avuto l’obbligo di disporre la produzione dei documenti in originale.
Del resto, in tema di notifica della cartella esattoriale, nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018). Pertanto, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24323 del 04/10/2018 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020).
Senza dimenticare che, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20769 del 21/07/2021).
3.2. E’ opportuno altresì evidenziare che, i n tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione
dell’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull’avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17841 del 21/06/2023 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell’estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione.
Inoltre, sempre in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20769 del 21/07/2021).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, dichiarandosi cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n. NUMERO_CARTA e la formazione del giudicato avuto riguardo a ll’annullamento della cartella IRAP 2010 10020130030791725000 , siccome annullata in primo grado con statuizione non impugnata.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n. 10020120048014837000, accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte
di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.10.2024.