Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2293 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 941/2021 R.G. proposto da: COGNOME avv. MARGHERITA, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé stessa (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, COMUNE MESSINA
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della RAGIONE_SOCIALE SEZ. di MESSINA n. 2690/2020 depositata il 30/04/2020;
RILEVATO CHE
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE – il 30 aprile 2020, n. 2690/04/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un preavviso di fermo e cinque cartelle di pagamento aveva accolto l’ appello proposto da ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione per la RAGIONE_SOCIALE, anche nei confronti dell’A genzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nonché del Comune di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, n. 9/05/2012, ritenendo la legittimità del disposto preavviso di fermo;
la Commissione tributaria regionale riformava la decisione di primo grado sul presupposto che, pur risultando astrattamente fondate talune RAGIONE_SOCIALE contestazioni della contribuente in ordine alla irritualità della notifica di alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle, in ogni caso ai fini della legittimità del fermo era sufficiente che fosse stata notificata almeno una cartella;
l’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
RAGIONE_SOCIALE nonché il Comune di RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
CONSIDERATO CHE
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 60, comma 1. lett. b)bis del d.P.R. 600/1973, 26 d.P.R. 602/1973 nonché degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto i giudici di appello non avevano considerato che le notifiche erano da ritenere nulle sia
perché non effettuate nel rispetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni del codice di rito – non essendo stata inviata la raccomandata ex art. 139 cod. proc. civ.- sia in ragione del fatto che le stesse non erano state effettuate presso il domicilio fiscale della contribuente, in violazione del disposto di cui all’ art. 60 del d.P.R. 600/1973;
con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’ art. 6 dello Statuto del Contribuente in quanto l’ amministrazione finanziaria non aveva portato a conoscenza della stessa tutte le cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti al fine di consentirle di tutelare efficacemente i propri diritti;
il primo motivo è inammissibile;
3.1. nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di Cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, da ciò derivando l’ inammissibilità della censura de qua che avrebbe richiesto, per il principio di specificità, la trascrizione RAGIONE_SOCIALE relate di notificazione degli atti impositivi de quibus . E’, invero, principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale ” in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di
accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n.1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005);
3.2. nel caso in esame, per come si desumere chiaramente dal tenore del motivo (v. ff. 17-18 del ricorso) una simile allegazione è mancata del tutto, non risultando riportate le relate di notifica in questione quantomeno nelle loro parti essenziali; 4. dalla declaratoria di inammissibilità del primo motivo discende la infondatezza del secondo motivo dovendosi ritenere, in difetto di prova di segno contrario che sarebbe stato onore della contribuente 5. sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni il ricorso deve essere, pertanto,
fornire anche in questa sede, la rituale notifica di tutte le cartelle; rigettato;
5.1. le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore dell’ Ufficio liquidate in complessivi euro 700,00 oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data