Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1597 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1597 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2093/2025 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO di Cesana in forza di procura speciale in atti (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE ciascuna in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difese come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAIL)
-controricorrenti – e nei confronti di
Oggetto: cartella di pagamento
Comune di RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco pro tempore e di
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore
-intimata – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 5324/02/2024, depositata in data 23/08/2024, non notificata
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
In data 4 febbraio 2022 l’RAGIONE_SOCIALE notificava all’odierno ricorrente l’intimazione di pagamento n. 097202190035295 44, emessa a fronte del mancato pagamento, oltre ad altre che non venivano in quella sede impugnate, di plurime cartelle.
Con successivo ricorso notificato alla Regione Lazio, al Comune RAGIONE_SOCIALE, all’RAGIONE_SOCIALE, all’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE in data 15 febbraio 2022 e tempestivamente iscritto presso la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con R.G.R. n. 5893/22, COGNOME impugnava le cartelle esattoriali n. 05720060004569409/000, n. 05720110023948084/000, n. 05720120003482815/000, n. 057 2012 0008520680/000, n. 05720120030110836/000 (limitatamente alle somme iscritte al ruolo per conto del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), n. 05720120049808438/000, 05720140005546767/000, 05720140009087441/000,
-intimato –
05720140016782177/000, 05720150010650430/000 e n. 0572016 0018885862/000, contestando l’intervenuta decadenza e/o prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie in esse veicolate.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso in quanto riteneva tutte prescritte le pretese tributarie avanzate dall’Ufficio della riscossione, non essendo stata compiuta attività riscossiva o interruttiva della prescrizione.
Appellava il Riscossore. Si costituivano sia il contribuente sia l’Ufficio finanziario.
Con la sentenza qui gravata, la CGT di secondo grado ha accolto in parte l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado quanto alla intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alla cartella n. 0572011 0023948084/000 relativamente all’ICI 2005 – e la n. 0572012 0003482815/000 -relativamente alla tassa automobilistica 2007.
Ricorre a questa Corte COGNOME NOME con ricorso articolato in sette motivi di censura.
Resistono con unico controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e il Riscossore.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione Collegiale
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., si duole della nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 132 c. 2 n.4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. ne c.p.c. e dell’art. 111 c. 6 Cost.; esso censura il provvedimento impugnato
nella parte in cui il Giudice ha ritenuto, adottando -si sostiene – una motivazione meramente apparente, che le cartelle esattoriali oggetto di appello sarebbero risultate regolarmente notificate.
Il motivo, che denuncia l’apparenza della motivazione, è manifestamente infondato.
Come è noto, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016). Va rammentato, inoltre, che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Nella fattispecie, la CGT2 ha esaminato le relate di notifica degli atti in argomento e ha ritenuto corrette le notifiche, scrivendo con analiticità che ‘nel caso di specie comunque le relate in questione risultavano già depositate dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE nel corso del primo grado di giudizio e sono state nuovamente prodotte nel presente grado. Dall’analisi di esse si rileva la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE stesse e, precisamente:
1) la n. 057 2006 0004569409/000, concernente Irap, Irpef ed Iva del 2001, notificata in data 16.06.2009;
2) la n. 057 2011 0023948084/000, per Irap, Irpef e Iva 2006 e ICI 2005, è stata notificata in data 31.05.2011;
3) la n. 057 2012 0003482815/000, per tassa automobilistica 2007, è stata notificata in data 01.03.2012;
4) la n. 057 2012 0008520680/000, per Irap, Irpef e Iva 2008, è stata notificata in data 05.11.2012;
5) la n. 057 2012 0030110836/000, per TARI 2011, è stata notificata in data 04.07.2012;
6) la n. 057 2012 0049808438/000, per Irap, Irpef ed Iva del 2007, è stata notificata in data 13.06.2013;
7) la n. 057 2014 0005546767/000, per Irap 2010, notificata in data 13.11.2014;
8) la n. 057 2014 0009087441/000, per Irpef e Iva 2010, notificata in data 13.11.2014;
9) la n. 057 2014 0016782177/000, per TARI 2012, notificata in data 13.11.2014;
10) la n. 057 2015 0010650430/000, per Irap, Irpef e Iva 2011, notificata in data 30.05.2015;
11) la n. 057 2016 0018885862/000, per TARI 2014, notificata in data 17.06.2016′.
L’accertamento così compiuto in fatto è analitico, chiaramente esposto e del tutto intoccabile in questa sede di legittimità e consente di ben comprendere l’iter logico e argomentativo della decisione .
Il secondo motivo di ricorso, articolato ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., lamenta l’omesso esame di fatto storico e censura il provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice, nel ritenere validamente notificate le cartelle esattoriali n. 05720140009087441/000, n. 05720140005546767/000, n. 05720140016782177/000 e n. 05720150010650430/000, secondo il ricorrente, avrebbe completamente omesso di esaminare due fatti storici decisivi per il giudizio, ovvero che il Riscossore non aveva prodotto in atti alcun documento comprovante la notifica della cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO/000 e che le suddette cartelle esattoriali erano state notificate ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presso un indirizzo diverso da quello di residenza dell’appellato, quale risultante dal suo certificato storico regolarmente e tempestivamente versato in atti. Il motivo è infondato.
Dalla lettura della pronuncia di merito si evince come la CGT abbia espressamente esaminato ai punti n. 7, 8, 9, 10 proprio i profili che si assumono pretermessi; in tali passi motivazionali si riportano i dati identificativi RAGIONE_SOCIALE cartelle e -per ciascuna -la data di notifica.
Pertanto, non vi è stato alcun omesso esame. La censura, in realtà, attinge la mera sufficienza della motivazione.
Il terzo motivo di ricorso, dedotto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e 24 e 111 Cost. e ha censura la sentenza di appello nella parte in cui il Giudice ha ritenuto la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA/NUMERO_CARTA nella -si sostiene – totale
assenza di qualsivoglia documento comprovante la sua avvenuta notifica.
Anche tale motivo è infondato.
Pure sotto questo profilo, dalla lettura della sentenza impugnata si evince come la regolarità della notifica sia stata accertata dal Giudice di merito ed indicata espressamente al punto n. 8 della elencazione che precede, con accertamento in fatto non più rivedibile in questa sede di Legittimità.
Il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., si incentra sull’omessa pronuncia della sentenza di merito nella parte in cui il Giudice, a detta del ricorrente, avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sull’eccezione, sollevata nella propria memoria di costituzione, relativa al fatto che in atti non si rinvenisse alcun documento comprovante la pretesa e contestata notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTANUMERO_DOCUMENTO.
Il motivo è privo di fondamento.
Rileva la Corte che anche sotto questo ulteriore aspetto la sentenza di merito, nel riferire in motivazione in ordine all’avvenuto esame RAGIONE_SOCIALE relate e in ordine alla regolarità RAGIONE_SOCIALE stesse, come sopra di è riportato, ha invero espressamente pronunciato.
Il quinto motivo di ricorso, articolato ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 143 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.; esso ha ad oggetto la censura del provvedimento nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che le cartelle n. 05720140005546767/000, n. 05720140016782177/000 e n. 05720150010650430/000 risultassero regolarmente notificate, nonostante il fatto che, dagli atti di causa, secondo la prospettazione della parte ricorrente, fosse chiaramente emerso come le stesse
erano state invalidamente notificate per compiuta giacenza presso un indirizzo diverso da quello di residenza dell’odierno ricorrente, quale risultante dal suo certificato di residenza storico regolarmente e tempestivamente versato in atti.
Il motivo è fondato.
Esso pone una questione di diritto, relativa alla regolarità della notifica in quanto compiuta presso un indirizzo differente da quello di residenza, in ordine alla quale la sentenza di merito non risulta aver compiuto i necessari accertamenti diretti a verificare la regolarità in argomento.
Le cartelle esattoriali in argomento sono state notificate ai sensi dell’art. 143 c.p.c. tra il 13 novembre 2014 ed il 13 novembre 2015 presso l’indirizzo di RAGIONE_SOCIALE (LT) mentre, come risulta dal certificato di residenza storico del COGNOME – versato in atti – in data 5 aprile 2000 questi si trasferiva in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
Tale elemento non risulta aver formato oggetto di valutazione; la sentenza di merito ha invero esaminato la relata di notifica di ciascuna RAGIONE_SOCIALE cartelle mentre doveva anche dar conto, in diritto, della corretta o meno individuazione, ex art. 143 c.p.c. e art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, del luogo ove andavano perfezionate le notifiche stesse.
Pertanto, sul punto il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice del merito per l’ulteriore corso.
Il sesto motivo di ricorso, dedotto ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c.; sostiene parte ricorrente che il Giudice di appello avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sull’eccezione, sollevata dall’odierno ricorrente nella propria memoria di costituzione, in relazione al fatto che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle n. NUMERO_CARTA/000, n.
05720140016782177/000 e n. 05720150010650430/000 risultasse illegittimamente ed invalidamente effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. dopo accesso eseguito presso un indirizzo diverso da quello di residenza dell’odierno ricorrente, quale risultante dal suo certificato di residenza storico regolarmente e tempestivamente versato in atti.
Alla luce della decisione in ordine al motivo che precede, la censura sopra indicata è assorbita.
Il settimo motivo di ricorso, articolato ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. lamenta ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto censura la sentenza di appello nella parte in cui il Giudice ha completamente omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione di prescrizione maturata successivamente alla asserita notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali n. 05720060004569409/000 e n. 20120030110836/000. ll’accoglimento del
Anche la censura in argomento resta assorbita da quinto motivo di ricorso.
p.q.m.
accoglie il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbiti il sesto e il settimo motivo; rigetta il ricorso nel resto; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai profili di cui al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 10 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME