Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27299 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27299  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
Preavviso di fermo amministrativo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22042/2017 R.G. proposto da: CACCAVALE FRANCA, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE,
-intimata –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 1996/2017, depositata il 03/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24
settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 NOME  COGNOME  impugnava  innanzi  alla  CTP  di  Napoli  il preavviso di fermo amministrativo (n. 07180201400004477000 relativo all’autovettura tg. TARGA_VEICOLO) notificato il 18 marzo 2015 in ragione di quanto dovuto a seguito della notifica di quattro cartelle di pagamento relative a tributi ed accessori per gli anni di imposta 2008 e 2009 (071/2012/0030978022000 071/2012/0060398164000 071/2013/0028619340000 nn. 071/2011/0063776513000) contestando la con riferimento alle sole prime tre cartelle.
2. La CTP rigettava il ricorso.
In primo luogo, rilevava l’omessa citazione in giudizio della società di RAGIONE_SOCIALE ed il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE. Nel merito, riteneva che le cartelle di pagamento, prodromiche al preavviso, fossero state legittimamente e tempestivamente emesse, nonché regolarmente notificate.
La CTR, con sentenza resa sia nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’appello della contribuente confermando la sentenza di primo grado. Nell’ordine, affermava la propria giurisdizione e l’impug nabilità del preavviso di fermo anche per vizi propri dell’atto presupposto ove non ritualmente notificato. Nel merito, tuttavia, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto validamente notificate le tre cartelle; confermava la sentenza «anche con riferimento alle valutazioni in ordine alla legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE e, infine, escludeva la carenza motivazionale degli atti impugnati.
Avverso detta sentenza la contribuente ricorre per cassazione, evocando in giudizio sia l’RAGIONE_SOCIALE, che si difende a mezzo controricorso, sia l’RAGIONE_SOCIALE che, invece, non ha svolto attività difensiva.
La contribuente ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi  cessata  la  materia  del  contendere  stante  la  revocazione della sentenza impugnata come da sentenza della C.t.r. allegata (C.t.r. Campania n. 2875 del 2018).
RAGIONI DELLA DECISIONE
La contribuente propone sette motivi.
1. Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art . 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ.
Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le cartelle impugnate fossero state regolarmente notificate. In primo luogo, osserva che la C.t.r. ha erroneamente ritenuto applicabile a tutte le tre cartelle il rito della irreperibilità assoluta. Ciò posto, con la censura sub. a) rileva che la notifica di una RAGIONE_SOCIALE tre cartelle contestate (n. 071/2013/0028619340000) era avvenuta con il rito della irreperibilità assoluta ma omettendo le dovute ricerche; con la censura sub b) rileva che, invece, la notifica RAGIONE_SOCIALE altre due cartelle contestate (nn. 071/2012/0030978022000 e 071/2012/0060398164000) era avvenuta con il rito della irreperibilità, relativa ma che non vi era prova della spedizione e ricezione della raccomandata informativa.
1.2.  Con  il  secondo  denuncia ,  in  relazione  all’art.  360,  primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti concernente il rilascio di carta d’identità, da parte del Comune di Torre del Greco in data 26 marzio  2015,  indicante  il  medesimo  indirizzo  di  cui  alla  cartella  di pagamento n. 071/2013/0028619340000 per cui è causa e, quindi, in
epoca  successiva  alla  mancata  notifica  RAGIONE_SOCIALE  stesse  per  asserita irreperibilità assoluta e/o l’assenza in atti (e comunque nella relata di notifica) della documentazione attestante l’attività svolta dal notificante in punto espletamento di ricerche del destinatario.
1.3. Con il terzo, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza per aver ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE fosse non legittimata passivamente, nonostante il ricorso avesse ad oggetto la legittimità della pretesa tributaria.
1.4. Con il quarto denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ la violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 36bis e 42  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 24, 25 e 50 d.P.R. 15 dicembre 1997, n. 446, dell’art. 54 -bis , 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 , dell’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241.
Censura  la  sentenza  nella  parte  in  cui  ha  ritenuto  che  l’atto impugnato assolvesse all’obbligo di motivazione motivazionale, sebbene  l’elenco  di  tributi  riportati  nel  preavviso  di  fermo  non soddisfacesse  il  minimo  motivazionale,  specie  considerando  che  né RAGIONE_SOCIALE né l’RAGIONE_SOCIALE avevano depositato le cartelle di pagamento prodromiche al preavviso di fermo, ma solo le pagine concernenti le relate di notifica.
5. Con il quinto denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ la violazione dell’art. 111 Cost. , dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, cit., dell’art. 132 secondo comma, n, 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp att. cod. proc. civ.
Censura  la  sentenza  per  vizio  della  motivazione,  non  essendo comprensibili le ragioni della decisione.
1.6. Con il sesto denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ la violazione dell’art. 111 Cost. dell’art. 2909 cod. civ., dell’art 324 cod. proc. civ., dell’art. 1. Comma 2, d.lhs. n. 546 del 1992
Evidenza che RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALE medesime cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di fermo amministrativo aveva notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria n.NUMERO_CARTA; che quest’ultimo era stato impugnato dinanzi alla C.t.p. di Napoli la quale, con sentenza n. 28235 pubblicata il 23/12/2015, aveva annullato le cartelle per non essere state ritualmente notificate. Evidenzia che la sentenza era stata già invocata in sede di appello, quando ancora non si era formato il giudicato sulla medesima.
7. Con il settimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato l’esistenza della sentenza n. 28235 del 2015.
Preliminarmente deve escludersi la cessazione della materia del contendere invocata dalla ricorrente in ragione della revocazione della sentenza in questa sede impugnata. Sebbene nella memoria si faccia riferimento al passaggio in giudicato della stessa, la parte si è limitata a produrre copia autentica della sentenza che ha accolto il ricorso per revocazione senza alcuna attestazione di giudicato. La circostanza, del resto, non è nemmeno oggetto di esplicita ammissione ad opera della controparte, non essendo sufficiente la mera non contestazione. Va ribadito sul punto che la prova deve essere fornita non soltanto producendo l’atto, ma anche corredandolo della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione (Cass. 28/12/2023, n. 36258 Cass.01/03/2018, n. 4803).
 Il  terzo  motivo,  di  natura  preliminare,  perché  relativo  alla legittimazione passiva di uno dei soggetti evocati in giudizio -nella specie, della RAGIONE_SOCIALE -è fondato.
1. L’esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somme di cui è incaricato perché, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, «nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde RAGIONE_SOCIALE conseguenze della lite»: se l’azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito. In ogni caso, l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. U, 25/07/2007 n. 16412 e, tra le più recenti, Cass.02/12/2024, n. 30792).
3.2.  La  CTR,  pertanto  ha  errato  nell’escludere  la  legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il sesto ed il settimo motivo, preliminari rispetto agli ulteriori in quanto prospettano la formazione del giudicato esterno sulle questioni controverse in ragione di quanto statuito in giudizio avente ad oggetto iscrizione ipotecaria, sono inammissibili.
4.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte, nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALE memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell’udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata (mentre resta irrilevante la data successiva di pubblicazione della sentenza) (Cass. 02/09/2022, n. 25863)
4.2. Nella fattispecie in esame, per stessa ammissione della ricorrente, il giudicato si è formato nel giudizio parallelo dopo la proposizione dell’appello, ma prima dell’udienza di discussione. La ricorrente, pertanto, per non incorrere nel giudizio di inammissibilità del motivo, avrebbe dovuto allegare di aver eccepito tempestivamente nel giudizio di merito la sua formazione, né può avvalersi del richiamo di cui all’atto di appello atteso che il riferimento ivi contenuto alla sentenza n. 28235 del 2015 resa in altro giudizio non era funzionale, né poteva esserlo, ad un’eccezione di giudicato non ancora formatosi.
4.3. Non essendovi prova della allegazione già in secondo grado della formazione del giudicato esterno, resta irrilevante che la C.t.r. non  abbia  preso  in  considerazione  la  sentenza  invocata,  in  quanto quest’ultima non era vincolante.
5 .  Il  quinto  motivo,  anch’esso  preliminare,  in  quanto  con  il medesimo si prospetta error in procedendo, astrattamente idoneo a determinare la nullità dell’intera sentenza, è infondato.
5.1.  Le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo precisato che la riformulazione  dell’art.  360,  primo  comma,  n.  5,  cod.  proc.  civ., disposta dall’art. 54. Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto  2012,  n.  134,  deve  essere  interpretata  nel  senso  che  resta enunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
alla sua stessa esistenza e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sen si dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
5.2. Nella fattispecie in esame, invece, la CTR ha chiaramente esposto le ragioni della propria decisione, ritenendo che le cartelle fossero state regolarmente notificate ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973, che l’RAGIONE_SOCIALE fosse prima di legittimazione per le ragioni già espresse dalla CTP, la quale, a propria volta, come chiarito nello svolgimento del processo, aveva ritenuto che la responsabilità per l’attività notificatoria degli atti presupposti fosse solo de ll’RAGIONE_SOCIALE, che gli atti impugnati contenevano tutti gli elementi richiesti al fine di consentire al contribuente di difendersi.
Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.
6.1.  La  cartella  071/2013/0028619340000,  come  risulta  dalla relata riprodotta in ricorso, è stata notificata con  il rito della irreperibilità assoluta avendo l’agente notificatore dato atto dell’irreperibilità del destinatario, risultato trasferito altrove.
6.2. Questa Corte, tuttavia, ha chiarito che, in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell’atto nella Casa Comunale ed all’affissione nell’albo dell’ente territoriale; tuttavia, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (Cass. 24/05/2024, n. 14658)
La C.t.r., pertanto, ha errato nel ritenere valida la notifica con il rito della irreperibilità assoluta pur mancando qualsiasi annotazione sulle ricerche svolte.
6.3. Con riferimento alle cartelle nn. 071/2012/0030978022000 e071/2012/0060398164000 la C.t.r. ha errato nel ritenere che fossero stata notificata con il rito della irreperibilità assoluta. Dalle relate di notifica (anch’esse riprodotte in ricorso) , risulta che quest’ultima è avvenuta con il rito della irreperibilità relativa, avendo l’agente notificatore barrato le caselle recante la dizione «depositando in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di deposito, dopo aver constatato la temporanea assenza del destina tario e l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile».
6.4. Va aggiunto, essendosi in presenza di una notifica per irreperibilità relativa, che in virtù della dichiarazione di incostituzionalità di cui all’art. 26, comma 3, (ora comma 4) d.P.R. n. 600 del 1973 di cui alla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, questa Corte ha precisato che solo la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della citata sentenza è valida ed efficace con la sola affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, purché la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione (altrimenti operando l’effetto retroattivo della stessa). L’invio della raccomandata, invece è prevista per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata decisione (Cass. 04/04/2025, n. 8910).
6.5.  La C.t.r., tuttavia, trattando le notifiche alla stregua di una irreperibilità assoluta, ha del tutto omesso le verifiche relative alla c.d. C.A.D.
Il quarto motivo è infondato.
7.1. Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato (Cass. 18/05/2018, n. 12185 Cass. 21/09/2017, n. 22018).
In conclusione, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso,  assorbito  il  secondo,  rigettato  il  quarto  ed  il  quinto  ed inammissibili  il  sesto  ed  il  settimo,  va  disposta  la  cassazione  della sentenza  impugnata,  con  rinvio  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo  grado  della  Campania,  in  diversa  composizione,  la  quale
provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso -assorbito il secondo, rigettato il  quarto  ed  il  quinto,  inammissibile  il  sesto  ed  il settimo -cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME